CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 15985/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Bari lo ha condannato in relazione all'art. 73, comma quinto, d.P.R.309/1990. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, deducendo l'assenza di prova della destinazione allo spaccio della sostanza rinvenuta, considerato che l'attività di indagine non ha evidenziato particolari modalità di occultamento della sostanza nelle modalità di convenzionamento. Certamente il giudice non poteva considerare quale fattore sintomatico di un'attività di cessione a terzi, il fatto che l'imputato si sia disfatto di 5 stecche di hashish nel momento in cui si è reso conto di essere sottoposto a controllo. Considerato che la doglianza non rientra nel nurnerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che i fatti in contestazione non concernono soltanto lo stupefacente occultato all'inl:erno dei pantaloricini dell'imputato ma anche l'ulteriore quantitativo di sostanza stupefacente che il medesimo ha gettato dal finestrino dell'auto alla vista dei militari, l'elementi dai quali ha tratto la chiara consapevolezza da parte dell'imputato della illiceità della propria condotta e della conseguente la responsabilità, ritenendo poco compatibile con la condotta posta dall'imputato in essere nell'immediatezza la deduzione difensiva dell'uso personale dello stupefacente per finalità terapeutiche. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 febbraio 2024 Il Consigliere estensore