CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 giugno 2024
Cassazione n. 20961/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36902-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA D.A. AZUNI, 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] pubblico impiego R.G.N.36902/2019 Cron. Rep. Ud.20/06/2024 [OSCURATO:PERSONA], ALIMENTARI E FORESTALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 962/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/06/2019 R.G.N. 1814/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Roma, adita dal Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali (in seguito: MIPAAF), ha riformato la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri lavoratori ‒ già dipendenti dell’Agenzia per lo [OSCURATO:PERSONA] (ASSI), ente soppresso con passaggio di funzioni al Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ‒, ed ha rigettato integralmente l’originario ricorso, ivi comprese le domande voltea ottenere il riconoscimento del diritto al l’inclusione nell’assegno ad personam, previsto ex art. 23 quater,commi 5 - 9 , d.l. n. 95/2012, conv. nella legge n. 135/2012, del trattamento economico di professionalità (in seguito TEP) previsto dal [OSCURATO:PERSONA] per il 2003 e dell’equivalente monetario dei premi delle polizze di copertura sanitaria stipulate dall’ASSI a sensi dell’art. 46 [OSCURATO:PERSONA] 1994/97; 2. la Corte territoriale ha rilevato che la materia controversa doveva essere decisa facendo applicazione della norma speciale dettata dall’art. 23 quater d.l. n. 95/2012, che riconosce ai dipendenti dell’ASSI trasferiti nei ruoli ministeriali il diritto alla conservazione del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle sole voci fisse e continuative; 3. il giudice d’appello ha, quindi, esaminato la disciplina contrattuale degli emolumenti in discussione e, quanto al TEP, ha escluso che lo stesso fosse certo nell’ane nel quantum, perché correlato al raggiungimento dei risultati e alla realizzazione dei fini previsti dall’accordo integrativo, sicché, seppur corrisposto anticipatamente ogni mese ai dipendenti, era comunque soggetto a conguaglio, con possibilità di restituzione delle somme indebitamente erogate in caso di mancato raggiungimento delle performance; ha evidenziato, poi, per i premi di polizza (per il caso di morte e per l’integrazione della copertura sanitaria) derivanti dall’art. 46 [OSCURATO:PERSONA], il carattere non retributivo, stante la natura previdenziale e integrativa degli stessi; 4. per la cassazione della sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi assistiti da memoria , ai quali il Ministero ha opposto difese con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il primo motivo si denuncia,in relazione all’art. 360, comma 1 , n.3, c od . p roc . c iv . , v iolazione o falsa applicazione degli articoli 125, 156, 163, 164 e 342 cod.proc. c iv . nonché dell’articolo 24 Cost ., per non aver la Corte territoriale rilevato che l’appello era viziato in quanto il MIPAAF aveva chiesto l’accoglimento di due diverse conclusioni con lesione « del diritto di difesa e di corretta instaurazione del contraddittorio»; 2. con il secondo motivo si lamenta,in relazione all’art. 360, 1 comma, n.3 cod. p roc . c iv ., violazione o falsa applicazione degli articoli 23 quater, commi da 3 a 9, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 , convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135,e dell’articolo 46 del CCNL 1994/1997 EPNE , per non avere la Corte di merito considerato che l'ASSI aveva sempre versato, a favore dei dipendenti, con carattere di fissità e continuatività, il premio annuale relativo alle polizze sanitarie integrative del SSN e il premio annuale relativo alla polizza in caso di morte per un ammontare complessivo di € 365,00 l'anno, sicché il Ministero era tenuto a computare l'equivalente monetario del premio versato dall'ex ASSI nella base di calcolo dell'assegno ad personam riassorbibile; 3. con il terzo mezzo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c od . p roc . c iv . , violazione o falsa applicazione dell'articolo 23 quater del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012 , convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, degli articoli 31 e 32 del CCNL comparto EPNE nonché travisamento dei fatti in ragione dell’esclusione del TEP dal computo dell’assegno ad personam erogato dal MIPAF ai dipendenti ex ASSI transitati ex legenei suoi ruoli; la Corte di merito aveva errato nel negare il diritto all'inclusione, nell'assegno personale riassorbibile, dell’equivalente monetario del TEP, previsto dal [OSCURATO:PERSONA] del 2003 e poi reiterato, ritenendo tale emolumento salario provvisorio suscettibile di rivalutazione in relazione allesuccessive performance ottenute; 4. il primo motivo è inammissibile; in disparte il rilievo che le conclusioni non fanno parte degli elementi che l’atto deve contenere a pena di inammissibilità (Cass., 19 febbraio 2016, n. 3291; cfr. anche Cass. SU, 23 aprile 2009, n. 9658), dovendo il giudice interpretare la domanda per il suo sostanziale contenuto (Cass. 4 agosto 2006, n. 17760),giova ribadire che la denuncia del l’ error in procedendo , nel quale la Corte distrettuale sarebbe incorsa, impone il rispetto degli oneri di specifica indicazione e allegazione imposti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; nella specie, i ricorrentinon riportano, neppure in sintesi, il contenuto delle distinte conclusioni, asseritamente in conflitto , e non fornisc ono peraltroindicazioni sulla localizzazione degli atti nel fascicolo processuale; il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6,cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012); la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di riportare nel ricorso, nelle parti essenziali, gli atti rilevanti, non essendo consentito il mero rinvio per relationem, perché la Corte di cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actisla fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); gli oneri sopra richiamati sono, altresì, funzionali a permettere il pronto reperimento degli atti e dei documenti il cui esame risulti indispensabile ai fini della decisione, sicché, se da un lato può essere sufficiente per escludere la sanzione della improcedibilità il deposito della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio nonché dei fascicoli di parte di entrambi i gradi del giudizio di merito, dall’altro non si può mai prescindere dalla specificazione dell’esatta sede in cui il documento o l’atto sia rinvenibile (Cass. S.U. n. 25038/2013); la recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia, ha escluso che l’orientamento sopra richiamato sia in sé lesivo del diritto di accesso alla giurisdizione superiore ed ha rilevato che la cosiddetta autosufficienza del ricorso, se applicata senza cadere in eccessivo formalismo, serve a semplificare l'attività dell'organo giurisdizionale nazionale e ad assicurare nello stesso tempo la certezza del diritto nonché la corretta amministrazione della giustizia (punto 75) in quanto, consentendo alla Corte di Cassazione di comprendere il contenuto delle doglianze sulla base della sola lettura del ricorso, garantisce un utilizzo appropriato e più efficace delle risorse disponibili (punti 78, 104 e 105); le Sezioni Unite di questa Corte, nel recepire detta sollecitazione, con la sentenza n. 8950 del 18 marzo 2022 hanno affermato che l’onere di «specifica indicazione» imposto dall’art. 366 n. 6 cod. proc. civ. non si può «tradurre in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso», ma hanno anche ritenuto necessaria l’individuazione chiara del contenuto dell’atto; nella specie, al contrario, il ricorso è redatto con modalità non dissimili da quelle in ragione delle quali la citata pronuncia Succi ed altri contro Italia ha escluso, nei punti da 103 a 105, che la dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte di cassazione avesse comportato violazione dell’art. 6 della Convenzione (si legge al punto 103: che, secondo la giurisprudenza interna non contestata su questo punto, i motivi di ricorso per cassazione che rinviano ad atti o a documenti del procedimento sul merito devono indicare sia le parti del testo in contestazione che l’interessato ritiene pertinenti, che i riferimenti ai documenti originali inseriti nei fascicoli depositati, allo scopo di permettere al giudice di legittimità di verificarne tempestivamente la portata e il contenuto salvaguardando le risorse disponibili); 5. il secondo e il terzo motivo sono infondati; l’art. 23 quater del d.l. n. 95/2012, che costituisce norma speciale rispetto alla disciplina generale dettata dall’art. 31 del d.lgs. n. 165/2001, nel garantire la conservazione del trattamento fondamentale e accessorio purché caratterizzato da fissità e continuità «richiama una distinzione tipica dell’impiego pubblico contrattualizzato (art. 45 d.lgs. n. 165 del 2001) nel cui ambito il trattamento fondamentale è quello diretto a retribuire la prestazione “base” del dipendente, ossia la prestazione corrispondente all’orario ordinario di lavoro e alla professionalità media della qualifica rivestita, mentre quello accessorio si pone in nesso di corrispettività con la performance individuale, con quella organizzativa e con lo svolgimento di attività “particolarmente disagiate, ovvero pericolose o dannose per la salute” (art. 45, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001,nel testo applicabile ratione temporis); la distinzione fra le componenti non riposa sui requisiti di fissità e continuità in quanto gli stessi, connaturati al trattamento fondamentale, possono ricorrere anche per quelle voci del trattamento accessorio che siano correlate non al conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle peculiarità dell’amministrazione di appartenenza; ne discende che in tutte quelle fattispecie nelle quali venga in rilievo il principio della irriducibilità della retribuzione non è sufficiente per escludere l’operatività della garanzia che l’emolumento esuli dal trattamento fondamentale, essendo, invece, necessario accertare se la voce retributiva, per il dipendente che invochi il divieto di reformatio in peius, sia certa nell’an e nel quantum; il trattamento economico acquisito dal lavoratore deve, dunque, essere determinato con il computo di tutti i compensi fissi e continuativi spettanti al prestatore di lavoro, sulla base della contrattazione collettiva, quale corrispettivo delle mansioni svolte ed attinenti, logicamente, alla professionalità tipica della qualifica rivestita» (Cass. 4/1/2024 n. 288 e n. 289; Cass.11/1/2022, n. 641); nella fattispecie, non dissimile da quella esaminata da Cass. n. 14202/2023, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, negando l’inserimento nell’assegno ad personamdovuto alla ricorrente degli emolumenti percepiti presso l’ASSI per i quali, motivatamente, non ha ravvisato le necessarie caratteristiche di fissità e continuatività o, addirittura, la stessa natura di retribuzione; infatti: a) quanto al trattamento economico di professionalità (TEP), il giudice d’appello, esaminata la disciplina contrattuale, segnatamente quella integrativa, ne ha rilevato il carattere strettamente incentivante, in funzione specifica dei risultati raggiunti, e dunque la natura variabile e in sé mutevole; b) dei premi delle polizze ha valorizzato, invece, la natura non retributiva, ma previdenziale (cfr. Cass. S.U. n. 16084/2021 e Cass. S.U. n. 4684/2015); i profili evidenziati dalla Corte di merito sono ancorati alla disciplina contrattuale, e segnatamente a l testo dell’art. 6 CCNI , di riparto del Fondo unico di amministrazione per l’anno 2010, il quale prevede che «in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, si procederà alla restituzione delle somme erogate anticipatamente in quanto sine titulo» (v. pag. 19 controricorso) nonché al disposto dell’art. 27 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] Comparto EPNE, dacui si desume che «in sede di contrattazione integrativa gli Enti possano disciplinare la concessione al personale di alcuni benefici, tra cui gli interventi di cui all’art. 46 CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA] […]», appalesando in tal guisa lafacoltatività e non la obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa in questione; 10. il terzo motivo, nella parte in cui denuncia la violazione della contrattazione integrativa,è inammissibile, perché – a differenza di quel che vale per la contrattazione collettiva nazionale (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) – rispetto alla contrattazione integrativa il sindacato di legittimità può essere esercitato soltanto con riguardo ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (nei limiti ora previsti dalle modifiche di cui d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella legge n. 134 del 2012), ovvero ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., a condizione, per detta ipotesi, che il motivo di ricorso non si limiti a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato (cfr. Cass. n. 641/2022, che riafferma un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte); trattasi evenienze che non si sono verificate nella fattispecie; 12. in via conclusiva, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivoche segue. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in € 7.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell'ulteriore import