CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 35253/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 04KGYK8 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020,, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto dedotto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso,; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini del 13 luglio 2020, appellata da Aly MAR, ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. e la recidiva, e lia rideterminato in mitius la pena, confermando nel resto la prima sentenza che aveva affermato la responsabilità 1 r dell'imputato per i delitti di furto con strappo, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, gli aveva irrogato la pena acc:essoria e applicato la misura di sicurezza di giustizia e lo aveva condannato al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali rispettivamente ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione a cagione della qualificazione del furto con strappo, avente a oggetto il telefono cellulare della persona offesa, quale ipotesi consumata e non tentata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Con essi la difesa: - ha premesso che - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ed esposto dalla dottrina alla luce della distinzione tra sottrazione e impossessamento quali elementi del delitto di furto - in mancanza dell'impossessamento della res da parte dell'agente e, tenuto conto pure del principio di offensività, non può ravvisarsi un delitto consumato; - ha dedotto che, nel caso di specie, l'imputato dopo aver sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, sarebbe stato inseguito dapprima da quest'ultima e immediatamente da altri due soggetti (cui la persona offesa aveva chiesto aiuto) e, infine, dai Carabinieri già allertati, i quali hanno poi fermato il MAR, che durante la fuga aveva abbandonato il telefono ed anzi sarebbe stato visto mentre lo nascondeva; - ed ha concluso assumendo che la Corte territoriale, nonostante abbia ricostruito il fatto nei termini appena esposti, avrebbe ritenuto - in violazione della legge penale e con una motivazione illogica - che il reato di furto con strappo si sia consumato, affermando che l'imputato avrebbe conseguito temporaneamente la disponibilità del telefono cellulare. 1.1. I motivi in esame sono manifestamente infondati. In materia di furto: - «il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva», e dunque «risponde di furto consumato e non semplicemente tentato chi, dopo essersi impossessato della refurtiva, non si sia ancora allontanato dal luogo della sottrazione e abbia esercitato sulla cosa un potere del tutto momentaneo, essendo stato costretto ad abbandonarla subito dopo il fatto per il pronto intervento dell'avente diritto o della polizia» (Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 2740115 - 01, che richiama Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266, e Sez. 5, n. 7704 del 05/05/1993, Gallo, Rv. 194483);- «ai fini della configurazione dell'autonoma disponibilità della cosa, che segna il momento acquisitivo a cui l'impossessamento è funzionale, non rileva il dato temporale ex se, essendo sufficiente che l'agente abbia conseguito anche solo momentaneamente l'esclusiva signoria di fatto sul bene, assumendo, invece, decisivo rilievo la effettiva concretizzazione del rischio di definitiva dispersione, anche se questa non si sia, di fatto, realizzata per l'intervento di fattori causali successivi ed autonomi» (Sez. 5, n. 48880/2018, c:it., che condivisibilmente ravvisa la conformità di tale paradigma ermeneutico ai criteri enucleati da Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 - 01). Dalla sentenza impugnata - che non è stato dedotto abbia travisato la prova nella ie4 ricostruzione del fatto - si trae che l'imputato, dopo aver sottratto il telefono cellulare alla persona offesa, è stato inseguito e raggiunto (e tratto in arresto), quando aveva già occultato il telefono sotto la sabbia, tanto che l'oggetto è stato restituito al proprietario per intervento di un terzo (il bagnino di uno stabilimento balneare). Ne deriva che, con motivazione congrua e conforme al diritto e, perciò, immune da censure, la Corte territoriale ha ritenuto che il MAR abbia - sia pure per un breve lasso di tempo - conseguito l'autonoma disponibilità della cosa, che in effetti risulta «uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo» (Sez. U, n. 52117/2014, cit.), e, dunque, abbia qualificato il fatto come furto con strappo consumato. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi formulati impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in