CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022
Cassazione n. 49190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato - nella sola parte relativa alla recidiva - la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di violazione di domicilio commesso in danno del padre [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore, articolando tre motivi; - che il primo motivo, con il quale il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è privo specificità estrinseca, perché articolato senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva escluso che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità poiché le modalità della condotta erano particolarmente gravi (condotta caratterizzata da violenza e da minacce); - che il secondo motivo è parimenti privo di specificità estrinseca, non essendosi il ricorrente confrontato con la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui vengono esposte le ragioni che giustificano l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 614, comma 4, cod. pen. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle generiche sulle aggravanti, è intrinsecamente generico, atteso che il ricorrente non ha indicato alcuna ragione a sostegno di un giudizio di bilanciamento diverso da quello di equivalenza, effettuato dal giudice di primo grado; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il C