Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 23484/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Trbunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Palermo convalidava l'arresto del ricorrente eseguito in flagranza del reato di cui all'art. 385 cod. pen., rigettando l'eccezione difensiva secondo cui la convalida era stata richiesta dopo il termine di 48 ore, decorrenti dall'orario di materiale privazione della libertà dell'indagato e non già dall'orario di redazione del verbale.

2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 390 e 558 cod. proc. pen., sottolineando che, per consolidata giurisprwieriza, il termine, da cui far decorrere le 48 ore previste dall'art. 558 cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto, decorre dal momento in cui l'interessato viene tratto in arresto e non già da quello della redazione del verbale. i [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Occorre premettere che, a seguito della convalida dell'arresto, al ricorrente non veniva applicata alcuna misura cautelare, r,on avendo il pubblico ministero formulato alcuna richiesta in tal senso.

A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente non ha specificato in alcun modo quale sia l'interesse concretamente derivante dall'impugnazione dell'ordinanza di convalida.

Sul punto deve richiamarsi il condivisibile . orientamento secondo cui l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia segufta l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interels.ato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.5, n. 9167 del 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, Calia, Rv.244141).

3. Il difetto di interesse ad impugnare determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagrento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Trbunale di Palermo visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palermo convalidava l'arresto del ricorrente eseguito in flagranza del reato di cui all'art. 385 cod. pen., rigettando l'eccezione difensiva secondo cui la convalida era stata richiesta dopo il termine di 48 ore, decorrenti dall'orario di materiale privazione della libertà dell'indagato e non già dall'orario di redazione del verbale. 2. Avverso tale ordinanza, la difesa del ricorrente ha formulato un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la violazione degli artt. 390 e 558 cod. proc. pen., sottolineando che, per consolidata giurisprwieriza, il termine, da cui far decorrere le 48 ore previste dall'art. 558 cod. proc. pen. per la convalida dell'arresto, decorre dal momento in cui l'interessato viene tratto in arresto e non già da quello della redazione del verbale. i [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che, a seguito della convalida dell'arresto, al ricorrente non veniva applicata alcuna misura cautelare, r,on avendo il pubblico ministero formulato alcuna richiesta in tal senso. A fronte di tale dato, del tutto pretermesso nel ricorso, il ricorrente non ha specificato in alcun modo quale sia l'interesse concretamente derivante dall'impugnazione dell'ordinanza di convalida. Sul punto deve richiamarsi il condivisibile . orientamento secondo cui l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia segufta l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interels.ato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez.5, n. 9167 del 31/1/2017, Fanu, Rv.269038; Sez.6, n. 13522 del 13/2/2009, Calia, Rv.244141). 3. Il difetto di interesse ad impugnare determina l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagrento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della [OSCURATO:PERSONA] ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 apr
Sentenza Cassazione n. 23484/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris