CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07114/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa su foglio allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, alla via della Frezza n. 59 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5560, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno, il 16.10.2020, e pubblicata il 24.11.2020; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Oggetto: Società di capitali - Numero limitato di soci -Reddito di partecipazione - Proposizione del ricorso in appello -Disciplina del termine di decadenza – Modalità di calcolo -Interferenza con la sospensione feriale - *Principio di diritto. Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’avviso di accertamento induttivo del maggior reddito realizzato, e conseguenziali tributi, notificato alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva ristretta base partecipativa e non aveva presentato la dichiarazione dei redditi, notificava al socio [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. TFK010301696/2016, con il quale richiedeva il versamento di maggiore Irpef, con riferimento all’anno 2012, in relazione al reddito di partecipazione conseguito. 2. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino proponendo plurime censure. La CTP rigettava il ricorso. 3. Avverso la decisione sfavorevole conseguita dai primi giudici spiegava appello [OSCURATO:PERSONA], innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania, sezione staccata di Salerno. La CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo che fosse stata introdotta tardivamente. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione assunta dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha pure depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione dell’art. 155, commi secondo, quarto e quinto, cod. proc. civ., dell’art. 327 cod. proc. civ., dell’art. 51 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1 della legge n. 742 del 1969, per avere la CTR erroneamente ritenuto tardiva la proposizione del ricorso in appello, sebbene fosse stato notificato a mezzo PEC l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e pertanto tempestivamente. 2. Con il suo motivo di ricorso il contribuente critica l’erroneità della decisione adottata dal giudice del gravame, per aver ritenuto tardiva la proposizione dell’impugnazione in sede di appello, mentre la stessa risulta tempestiva. 2.1. La CTR ricorda che la sentenza di primo grado impugnata è stata pubblicata in data 5 marzo 2018, ed osserva che il termine lungo per la sua impugnazione, “tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali dal primo al trentuno agosto, è scaduto in data 5.10.2018, mentre l’atto di appello è stato spedito, tramite posta certificata, solo in data 8 ottobre 2018 … attesa la evidente ed incontestabile tardività del proposto gravame, la sentenza resa dalla CTP di Avellino deve dunque ritenersi definitiva per mancata impugnazione nei termini” (sent. CTR, p. 2 s.). 2.2. Il contribuente censura la riassunta decisione perché, in primo luogo, la CTR calcola erroneamente il prolungamento del termine dipendente dal periodo feriale, che non è di un ‘mese’ (trenta giorni), bensì dal primo al trentuno agosto, per complessivi giorni trentuno. In conseguenza il termine sarebbe scaduto (non il 5, bensì) il giorno 6.10.2018, che era però un sabato, differendosi in conseguenza il termine utile per la notificazione del ricorso al successivo lunedì 8.10.2018 quando, pacificamente, il ricorso è stato spedito per la notificazione all’Amministrazione finanziaria, pertanto tempestivamente. 3. Il periodo di sospensione feriale dei termini, invero, è normativamente previsto come pari a giorni trentuno, e non ad “un mese”. Il prolungamento del termine per la notificazione del ricorso, pertanto, risulta di giorni trentuno. Ne consegue che, effettivamente, il termine utile per la notificazione del ricorso sarebbe scaduto il 6.10.2018, che era però un sabato. Ai sensi dell’art. 155, commi quarto e quinto, cod. proc. civ., “[4] Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. [5] La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata di sabato”. La tesi sostenuta dalla CTR risulta pertanto non condivisibile. Risultando pacifico che il contribuente ha attivato la procedura di notificazione del ricorso all’Amministrazione finanziaria in data 8.10.2018, l’atto risulta pertanto tempestivo. 3.1. Sembra ancora opportuno aggiornare i condivisibili principi di diritto espressi in materia da questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. sez. V, 15.7.2020, n. 15029), e specificare che: “Nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., si osserva, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente nel numero a quello del mese iniziale; quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, poi, al termine di decadenza dal gravame pari a sei mesi, di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c., devono aggiungersi trentuno giorni computati "ex numeratione dierum", ai sensi del combinato disposto degli artt. 155, comma 1, c.p.c. e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969 (nella formula vigente "ratione temporis"), non dovendosi tener conto dei giorni compresi tra il primo ed il trentuno agosto di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale”. 4. Il ricorso introdotto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere pertanto accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, perché proceda a nuovo giudizio. La Corte di Cassazione, P.Q.M. accoglie il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuo