CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47822/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE DI APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 5 febbraio 2021 dalla Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del 9 luglio 2014 del Tribunale di Alessandria, nella parte in cui aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, in ordine alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", fallita il 3 aprile 2009. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Mazzone - nella qualità di amministratore e socio unico della società - avrebbe distratto la somma complessiva di euro 271.162,99, che costituiva il corrispettivo della vendita di svariate automobili della fallita. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.649 cod. proc. pen. Rappresenta che, con sentenza (passata in giudicato) del 28 giugno 2012 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, era stato già condannato per la distrazione di dodici autovetture della società, non rinvenute al momento del fallimento. Sostiene il ricorrente che le somme distratte, oggetto del presente procedimento, costituirebbero il corrispettivo della vendita di quelle stesse autovetture oggetto del precedente processo. La Corte di appello, pertanto, avrebbe violato l'art. 649 cod. proc. pen., non riconoscendo nel caso di specie un'evidente violazione del principio del ne bis in idem. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, in relazione all'art.81 cod. pen. Sostiene che la difesa, nel corso del giudizio di secondo grado, aveva prodotto la sentenza 28 giugno 2012 del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria, chiedendo alla Corte di appello di porre i reati oggetto di quella sentenza in continuazione con quegli oggetto del presente processo. La Corte territoriale, tuttavia, non si era pronunciata su tale richiesta. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, limitatamente al secondo motivo, fermo restando il carattere assorbente dell'intervenuta prescrizione. 1.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità estrinseca. Il motivo, infatti, è meramente reiterativo di analoghe doglianze già sollevate in appello, alle quali la Corte territoriale aveva risposto con motivazione adeguata e priva di vizi logici, con la quale d ricorrente non si è effettivamente confrontato. La Corte di appello, invero, aveva rilevato che, mentre la precedente sentenza aveva a oggetto la distrazione di dodici auto di proprietà della società, che non venivano rinvenute al momento del fallimento, intervenuto il 3 aprile 2009, il presente procedimento ha a oggetto la distrazione di urla rilevante somma di denaro, che costituiva il corrispettivo di operazioni commerciali realizzate nel 2007 e nel 2008, relative alla vendita di tredici automobili, diverse da quelle oggetto del precedente processo e che, al momento del fallimento, non erano già più di proprietà della fallita. 1.2. Il secondo motivo è fondato. La Corte avrebbe dovuto prendere in considerazione l'istanza avanzata dalla difesa e, più precisamente, avrebbe dovuto valutare se la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Alessandria avesse ad oggetto condotte di bancarotta relative al medesimo fallimento, nel qual caso avrebbe applicare la disciplina posta dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., con le correlative conseguenze in tema di calcolo della pena. La fondatezza del motivo comporterebbe l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per le conseguenti valutazioni e l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio; rinvio, tuttavia, precluso dalla circostanza che il reato oggetto del presente procedimento (calcolando pure le sospensioni) risulta estinto per prescrizione il 26 dicembre 2021. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere il