CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13290/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di BolognaEsaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] cheha chiesto che la Corte di cassazione annulli la sentenza impugnatalimitatamente alla valutazione circa l’aggravante dell’arma relativamente aireati sub B, C), D), E) e G) con rinvio alla Corte d’appello di Bologna;lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA],che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.1. Con sentenza del 11 aprile 2025 la Corte di appello di Bologna, in parzialeriforma della sentenza del Gup del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 6 giugno 2024,con la quale l’imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena digiustizia perché ritenuto responsabile delle rapine aggravate contestate ai capi B,C, D, E e G, nonché della tentata rapina aggravata di cui al capo F, harideterminato la pena in anni quattro, giorni venti di reclusione ed euro 1.050,00di multa, previa esclusione dell’aggravante ex art. 628, terzo comma, n.1, cod.pen. con riferimento all’uso dell’arma in relazione al capo F.2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputatoeccependo l’omessa motivazione in ordine alla richiesta di esclusione dellacircostanza aggravante dell’uso delle armi per i reati contestati ai capi B, C, D, Ee G, a fronte di specifica censura sull’argomento articolata nell’atto di appello; laviolazione di legge per la mancata applicazione della attenuante costituzionaledella lieve entità con riferimento alle rapine contestate ai capi E ed F.Con memoria del 22 gennaio 2026 la difesa, in replica alle conclusioni del PG,ha argomentato in ordine alla fondatezza del ricorso.3. Il primo motivo è fondato.Risulta, infatti, che nell’atto di appello era stata censurata l’applicazionedell’aggravante dell’arma in relazione a tutti i reati, con specifici riferimenti allerisultanze istruttorie e alla pistola che si assume utilizzata dal rapinatore; lasentenza impugnata fa riferimento, invece, solo ai capi A) ed F), omettendo dipronunciarsi sulle altre ipotesi delittuose (sub B, C, D, E, G)L’omessa motivazione determina, pertanto, l’annullamento con rinvio ad altrasezione della corte territoriale per nuovo giudizio sul punto4. È precluso, invece, l’esame del secondo motivo, relativo alla violazione dilegge e all’erronea applicazione della legge penale, per non avere la Corte diappello concesso la circostanza attenuante della lieve entità introdotta con lasentenza della Corte costituzionale n. 86/2024 con riferimento al reato di cuiall’art. 628 cod. pen. Trattasi di censura non devoluta in appello, come risultadall’esame dell’atto di impugnazione e dal testo della sentenza di secondo grado,nonostante la sentenza della Corte costituzionale alla quale il ricorrente fariferimento sia stata depositata il 13 maggio 2024 e, dunque, avrebbe potutolegittimare la richiesta dell’attenuante invocata già dinanzi al Tribunale.In tema di ricorso per cassazione, infatti, non possono essere dedotti per laprima volta in sede di legittimità i vizi della motivazione che presuppongono –come nel caso di specie, trattandosi di indagare sulla entità delle rapine – indaginidi merito, atteso che il limite del devolutum può essere superato solo per violazionidi legge, non deducibili in appello, o rilevabili di ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, purché sganciate da ogni accertamento in fatto (di recente, sez. 5, n.1342 del 30/10/2025, dep. 2026, Cananzi, Rv. 289191 – 02). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui ai capi B,C, D, E e G, limitatamente alla circostanza aggravante dell’uso di una pistola, conrinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Dichiarainammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l’affermazione di responsabilitàdell’imputato in ordine ai reati di cui ai capi B), C), D), E), F), G).Così deciso in Roma il 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]