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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 35140/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME ROMAvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA].

Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/05/2025, con cui è stato rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone, con cui veniva respinta l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe alle assicurazioni e per tredici episodi di truffa all'assicurazione, fatti commessi nell'ambito di attività professionale forense, giudiziale e stragiudiziale.

2. Con un unico motivo la difesa denuncia la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., lamentando come il Tribunale avesse trattato l'appello disponendo anche la condanna del ricorrente alle spese, nonostante l'intervenuta rinuncia dei difensori di fiducia al gravame e la sopravvenuta carenza di interesse dovuta all'intervenuta sostituzione della misura da parte del Gip con altra non custodiale.

3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 24 settembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato.

2. Il Tribunale ha, infatti, correttamente proceduto alla trattazione dell'impugnazione in quanto - e di ciò si dà espressamente atto nel provvedimento impugnato - la rinuncia all'appello è stata depositata dai difensori non muniti di procura speciale.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - affermato anche a Sezioni unite (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01) che è inefficace l'atto di rinuncia all'impugnazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex multis, in tema di ricorso per cassazione, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01).

3. Né, d'altra parte, il Tribunale poteva dichiarare inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse non facendo luogo alla condanna alle spese, in quanto, nelle more della procedura incidentale, la misura non è stata revocata ma sostituita con altra gradata, permanendo, dunque, l'interesse dell'indagato sul merito della decisione.

Anche su tale aspetto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 15900 del 16/03/2006, Chukwu, 234244 - 01).

Come affermato in motivazione da Sez. 5, n. 39748 del 09/10/2024, K., nn mass., «L'attenuazione della misura non può essere equiparata alla sua revoca tout court. ».

4. Il ricorso non pare confrontarsi con i principi sopra richiamati, donde ne discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE RIESAME ROMAvisti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso degli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di cui alla requisitoria del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA]. Ricorso trattato con contraddittorio cartolare ai sensi degli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. c.p.p. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29/05/2025, con cui è stato rigettato l'appello proposto nei confronti dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Frosinone, con cui veniva respinta l'istanza di revoca e/o sostituzione della misura degli arresti domiciliari applicata al ricorrente in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe alle assicurazioni e per tredici episodi di truffa all'assicurazione, fatti commessi nell'ambito di attività professionale forense, giudiziale e stragiudiziale. 2. Con un unico motivo la difesa denuncia la violazione degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., lamentando come il Tribunale avesse trattato l'appello disponendo anche la condanna del ricorrente alle spese, nonostante l'intervenuta rinuncia dei difensori di fiducia al gravame e la sopravvenuta carenza di interesse dovuta all'intervenuta sostituzione della misura da parte del Gip con altra non custodiale. 3. Il Pubblico ministero, nella persona del sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del 24 settembre 2025, ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo il motivo manifestamente infondato. 2. Il Tribunale ha, infatti, correttamente proceduto alla trattazione dell'impugnazione in quanto - e di ciò si dà espressamente atto nel provvedimento impugnato - la rinuncia all'appello è stata depositata dai difensori non muniti di procura speciale. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità - affermato anche a Sezioni unite (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 - 01) che è inefficace l'atto di rinuncia all'impugnazione non sottoscritto dall'indagato, ma dal solo difensore sprovvisto di procura speciale, posto che la rinuncia, non costituendo esercizio del diritto di difesa, richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o a mezzo di procuratore speciale (ex multis, in tema di ricorso per cassazione, Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 - 01). 3. Né, d'altra parte, il Tribunale poteva dichiarare inammissibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse non facendo luogo alla condanna alle spese, in quanto, nelle more della procedura incidentale, la misura non è stata revocata ma sostituita con altra gradata, permanendo, dunque, l'interesse dell'indagato sul merito della decisione. Anche su tale aspetto il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi espressi sul punto dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 2, n. 15900 del 16/03/2006, Chukwu, 234244 - 01). Come affermato in motivazione da Sez. 5, n. 39748 del 09/10/2024, K., nn mass., «L'attenuazione della misura non può essere equiparata alla sua revoca tout court. ». 4. Il ricorso non pare confrontarsi con i principi sopra richiamati, donde ne discende l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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