CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 aprile 2025
Cassazione n. 28207/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 32000/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso da gli Avv . [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dal l’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB. REG. TOSCAN A , n. 1107 / 20 21 , depositata il 06/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Avviso di accertamento - Irpef- C onnessione –Riunione. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 Rilevato che: 1. Con avviso di accertamento n. T8T01T200373/2019 (notificato in data 6maggio 2019) l’Agenzia delle Entrate accertava ai fini I rpef , in relazione all’anno di imposta 2013,a carico di [OSCURATO:PERSONA] redditi diversi, per i quali aveva omesso la dichiarazione, per un importo complessivo dieuro331.347,00, corrispondente a nove bonifici ricevuti dalla Cina, con conseguente maggiore imposta pari a euro 147.066,00. 2. Avverso l’atto impositivo il contribuente proponeva ricorso innanzi alla C.t.p. di Prato chelo rigettava con sentenza confermata in appello. Il contribuente ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado di cui all’epigrafenei confronti dell’Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso. Considerato che: 1. Pende innanzi a questa Corte altro ricorso, iscritto al n. 5089 del 2023 tra le stesse parti avente ad oggetto la sentenza n. 1482 del 2022 della C.t.r. Toscana. Con detta ultima la C.t.r.ha rigettato il ricorso per revocazione propostodal contribuente avverso la sentenza n. 1107 del 2021, pubblicata il 6 ottobre 2021, ovvero la medesima sentenza impugnata in questa sede. 2. Sussistono, pertanto , i presupposti per rinvio a nuovo ruolo ai fini della trattazione contestualedei due ricorsi o per la loro eventuale riunione; gli stessi– proposti l’uno contro la sentenza di appello e l’altro contro la sentenza che ha decisol'impugnazione per revocazione – pur avendo ad oggetto distinti provvedimenti, sono tra loro connessi, giustificandosi l'applicazione analogica dell'art. 335 cod. proc. civ. potendo risultare determinante sulricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza direvocazione (Cass. 14/04/2025, n. 9774, Cass. 22/11/2024, n. 30184). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 P.Q.M La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il rico