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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 giugno 2025

Cassazione n. 25500/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29658/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS),in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e come da domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] (conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]da [OSCURATO:PERSONA]: Cessione del credito – Opponibilità della cessione al creditore ceduto.

C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o , giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 142e come da domicilio digitale ; –controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e n.q. di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.P.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]’ S.P.A.); –intimata – avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7075/2022 pubblicata l’8novembre 2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa

1. [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. , ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto monitorion. 13769/2012, aveva ingiunto ad INPS il pagamento della somma complessiva di € 3.069.505,69 per fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:SOCIETA]. e cedute a [OSCURATO:SOCIETA]..

L’INPS aveva proposto opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo dinanzi allo stessoTribunale, tra l’altro, lamentando di non aver accettato la cessione a norma dell’art. 70 del R.D. n. 2440 /1923. [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituivacontestando l’opposizione; erano intervenute in giudizio le due società originarie creditricimediante la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]..

Con sentenza n. 911/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la opponente INPS al pagamento in favore della Mediofatoring della minor somma di Euro € 2.235,91 oltre interessi dal 5.07.2010 al saldo al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, nonchè della somma di € 155.076,50, oltre interessi al tasso legale dal 15.07.2010 al saldo; Disponeva l’integrale compensazione C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite tra le parti e poneva a carico di tutte le parti,in solido, le spese di C.T.U..

2. [OSCURATO:PERSONA] ( conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].), proponevaappello avverso la sentenza di prime cure, che veniva accolto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata che , in riforma integrale della sentenza del Tribunale, ha respinto l’opposizione avverso il decretoingiuntivo che ha confermato , con condanna dell’appellat o INPS alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma,INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motiv o .

Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] (conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].); sebbene intimata [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e n.q. di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.P.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c..

La parte controricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. L’istituto ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la “Violazione e falsa applicazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. del R.D.

L. 20 marzo 1865 n.2248, art.9, all.

E, e artt. 351 e 355, all.

F, come da rinvio ex L. n. 2440 del 1923, art. 70, comma 3.

Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 25 e 117 del d.lgs. n. 163/2006.”; in particolare, assumeche con l’atto di ap pello INPS aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie in esame della l. 20 marzo 1865 n.2248, art.9, all.

E, e artt. 351 e 355, all.

F, come da rinvio ex r.d. n. 2440 del 1923, art. 70, comma 3, come da specifica eccezione dell’Istituto accolta in prime cure, sostenendo l’applicabilità dell’art.117 del d.lgs. 163/2006 c.d.

Codice dei contratti pubblici e osserva ndo, altresì , che in ipotesi di cessione del credito in C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] materia di pubblici appalti e forniture, la legge di Contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), art. 69, dispone che "le cessioni...relative a somme dovute dallo Stato...devono essere notificate all'[OSCURATO:PERSONA]" e richiamando i noltre, il dettato del l'art. 70 del citato Regio Decreto, che, al comma 3, rinvia, quanto alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all.

E, che, a sua volta,testualmente recita: "sul prezzo del contratto in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione medesima".

Evidenzia che laCorte di appello ha invece affermato che « la causa petendi della domanda di Mediocredito risiede nella cessione dei crediti vantati dalle fornitrici di energia ed acqua agli immobili già appartenuti all’I.N.P.D.A.P. e poi all’INPS e non già nei contratti di fornitura, la cui conclusione ed esecuzione sono incontestate.

Occorre quindi aver riguardo alla legge applicabile al tempo della cessione, che è pacifico risalga al 29.12.2006.

La legge applicabile è pertanto l’art. 117 d.lgd. n. 163 del 2006 (c.d. codice degli appalti), qual era in vigore al 29.12.2006.» e a ggiungendo ancora come « L’art. 117 citato prevede che le disposizioni della legge del 1991 n. 52 si applichino anche ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi e forniture di cui al presente codice e, soprattutto, che le cessioni dei crediti “possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria a creditizia, il cui oggetto sociale comprenda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa”.

L’art. 117 in esame non ha in alcun modo limitato l’applicabilità della disciplina della cessione dei crediti rivenienti da contratti di fornitura ( o dagli altri contratti ivi indicati) stipulati successivamente all’entrata in vigore del codice degli appalti, poiché ha soltanto previsto che la peculiare e nuova disciplina delle essioni si applicasse ai contratti disciplinati dal predetto codice, non escludendo però che otessero applicarsi anche ai pregressi contratti di fornitura, i cui crediti fossero ceduti nel vigore del codice degli appalti.» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata).

C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] A parere dell’Istituto ricorrente l’interpretazione data dalla Corte d’appello alle norme di riferimento della fattispecie sarebbe errata in quanto il d.lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all’art. 117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone(va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione…” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”.

Il dato letterale della norma non pone quindi in dubbio che la predetta disciplina – poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 – dell’efficacia e opponibilità , salvo rifiuto , da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (cd. meccanismo del silenzio assenso) sia limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al solo corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, rilevandosi come peraltro il codice dei contratti non trovi applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006).Pertanto, in questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923.

La fattispecie all’esame riguarda esclusivamente contratti di fornitura di energia ed idrica; quindi, settori espressamente “esclusi” dall’applicazione del Codice degli appalti.

Pertanto, secondo l’Istituto ricorrente risulterebbe carente il presupposto primario dell’iter logico seguito in sentenza.

Si è infatti voluto far riferimento al “momento” rilevante per l’applicazione normativa, individuandolo non nell’alveo dell’efficacia del contratto (come corretto, in C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] base alla norma del 1923) ma erroneamente nel momento della cessione, si da poter affermare, ancora più erroneamente, l’applicabilità dell’art. 117 del Codice degli Appalti alla fattispecie (richiama sul punto, tra altri , un arresto di legittimità:Cass.

Sez. 3, n. 268 / 2006 ) . 2.In via pregiudiziale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito lanullità della notifica del ricorso introduttivo e la conseguente improcedibilità del ricorso in quanto eseguita ad un indirizzo P ec del difensore , diverso da quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (cd.

REGINDE).

L’eccezione si rivela fondata nei limiti ed in ragione delle seguenti considerazioni.

Invero, nella fattispeciein esame, la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta non già all'indirizzo Pec inserito nel Reginde, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata della Banca, sebbene in data 11 novembre 2022, la notifica della sentenza, effettuataai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, provenisse proprio dall’indirizzo risultante da REGINDE (nella specie, [OSCURATO:EMAIL]) sicché INPS , ricorrendo alla normale diligenza, avrebbe dovuto agevo l mente avvedersi dell’errore in cui stava incorrendo e correggerlo.

Pertanto la notifica effettuata ad un indirizzo Pec diverso da quello comunicato a INPS ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte, secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro.

E’ stato,infine, chiarito sul punto che anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde” (Cass. Sez. 6-1, C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11574; in senso conforme, Cass S ez. 6 - 3, 15 / 09 / 2021 n. 24948 e non massimate: Cass .

S ez. 2 , 28/02/2023 n.6025 e Cass.

S ez. 1 , 22/03/2024 n.7836).

Neconsegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario.

Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile. 3.In disparte, va ad ogni modo osservato che l’ unico motivo di ricorso , ove esaminatonel merito, sarebbe comunque, inammissibile.

La Corte territoriale, infatti, correttamente identificando la causa petendi nelle cessioni di credito (e non nei contratti di fornitura), ha ritenuto che la disciplina applicabile non fosse quella indicata da controparte, bensì che fosse unicamente, come fin dall’inizio dedotto dalla Banca, odierna controricorrente, quella introdotta dal d.lgs. n.163/2006, vigente alla data delle dette cessioni (tutte dell’anno2007); d a ciò, come necessario corollario, la Corte territoriale ha fatto discendere la piena opponibilità delle cessioni all’Istituto, dal momento che, conformemente al richiamato dettato normativo, esse risultano perfettamente conformi alle norme (sono state redatte per atto pubblico; sono state notificate a mezzo [OSCURATO:PERSONA] alla P.A. debitrice; da questa non sono state rifiutate nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione con i mezzi e/o nelle forme assegnate dalla legge [notifica alla società cedente ed al cessionario]).

Come pure rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza oggetto di gravame, nonostante l’Istituto abbia prodotto una fotocopia dei due telegrammi con cui asseritamente avrebbe rifiutato le cessioni , tal i dichiarazioni di rifiuto nelle forme in cui si sono manifestat e sono del tutto inidonee a produrre gli effettiauspicati, e men che meno, quello del prescritto rifiuto(pag. 13 del provvedimento impugnato).

4. L e spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivoe poste a carico della parte ricorrente in favore di quella controricorrente.Non luogo a provvedere in merito alle spese della intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità.

C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres.

G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Banca controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 17.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15per cento e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29658/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (INPS),in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentat o e difes o dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procuraallegata al ricorso ed elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 29 e come da domicilio digitale; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] (conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]da [OSCURATO:PERSONA]: Cessione del credito – Opponibilità della cessione al creditore ceduto. C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. già [OSCURATO:SOCIETA].),in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] o , giusta procura speciale in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 142e come da domicilio digitale ; –controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e n.q. di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.P.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA]’ S.P.A.); –intimata – avverso la sentenzadella CORTE di APPELLO di ROMA n. 7075/2022 pubblicata l’8novembre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2025 dal la Consigliera, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1. [OSCURATO:SOCIETA] s .p.a. , ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto monitorion. 13769/2012, aveva ingiunto ad INPS il pagamento della somma complessiva di € 3.069.505,69 per fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA]’ e [OSCURATO:SOCIETA]. e cedute a [OSCURATO:SOCIETA].. L’INPS aveva proposto opposizione avverso il detto decreto ingiuntivo dinanzi allo stessoTribunale, tra l’altro, lamentando di non aver accettato la cessione a norma dell’art. 70 del R.D. n. 2440 /1923. [OSCURATO:SOCIETA]. si era costituivacontestando l’opposizione; erano intervenute in giudizio le due società originarie creditricimediante la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].. Con sentenza n. 911/2015, il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava la opponente INPS al pagamento in favore della Mediofatoring della minor somma di Euro € 2.235,91 oltre interessi dal 5.07.2010 al saldo al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, nonchè della somma di € 155.076,50, oltre interessi al tasso legale dal 15.07.2010 al saldo; Disponeva l’integrale compensazione C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] delle spese di lite tra le parti e poneva a carico di tutte le parti,in solido, le spese di C.T.U.. 2. [OSCURATO:PERSONA] ( conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].), proponevaappello avverso la sentenza di prime cure, che veniva accolto dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza qui impugnata che , in riforma integrale della sentenza del Tribunale, ha respinto l’opposizione avverso il decretoingiuntivo che ha confermato , con condanna dell’appellat o INPS alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio. 3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma,INPS ha proposto ricorso per cassazione articolato in un unico motiv o . Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante per fusione [OSCURATO:PERSONA] (conferitaria del ramo di azienda ex [OSCURATO:SOCIETA]. da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già [OSCURATO:SOCIETA].); sebbene intimata [OSCURATO:SOCIETA]., in proprio e n.q. di mandataria di [OSCURATO:PERSONA] 2 S.P.A. e di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1.c.p.c.. La parte controricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. L’istituto ricorrente lamenta con il primo motivo di ricorso la “Violazione e falsa applicazioneex art. 360, n. 3, c.p.c. del R.D. L. 20 marzo 1865 n.2248, art.9, all. E, e artt. 351 e 355, all. F, come da rinvio ex L. n. 2440 del 1923, art. 70, comma 3. Violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., degli artt. 25 e 117 del d.lgs. n. 163/2006.”; in particolare, assumeche con l’atto di ap pello INPS aveva contestato l’applicabilità alla fattispecie in esame della l. 20 marzo 1865 n.2248, art.9, all. E, e artt. 351 e 355, all. F, come da rinvio ex r.d. n. 2440 del 1923, art. 70, comma 3, come da specifica eccezione dell’Istituto accolta in prime cure, sostenendo l’applicabilità dell’art.117 del d.lgs. 163/2006 c.d. Codice dei contratti pubblici e osserva ndo, altresì , che in ipotesi di cessione del credito in C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] materia di pubblici appalti e forniture, la legge di Contabilità di Stato (R.D. 18 novembre 1923 n. 2440), art. 69, dispone che "le cessioni...relative a somme dovute dallo Stato...devono essere notificate all'[OSCURATO:PERSONA]" e richiamando i noltre, il dettato del l'art. 70 del citato Regio Decreto, che, al comma 3, rinvia, quanto alle somme dovute dallo Stato per somministrazioni, forniture ed appalti, alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 9, all. E, che, a sua volta,testualmente recita: "sul prezzo del contratto in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'Amministrazione medesima". Evidenzia che laCorte di appello ha invece affermato che « la causa petendi della domanda di Mediocredito risiede nella cessione dei crediti vantati dalle fornitrici di energia ed acqua agli immobili già appartenuti all’I.N.P.D.A.P. e poi all’INPS e non già nei contratti di fornitura, la cui conclusione ed esecuzione sono incontestate. Occorre quindi aver riguardo alla legge applicabile al tempo della cessione, che è pacifico risalga al 29.12.2006. La legge applicabile è pertanto l’art. 117 d.lgd. n. 163 del 2006 (c.d. codice degli appalti), qual era in vigore al 29.12.2006.» e a ggiungendo ancora come « L’art. 117 citato prevede che le disposizioni della legge del 1991 n. 52 si applichino anche ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi e forniture di cui al presente codice e, soprattutto, che le cessioni dei crediti “possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria a creditizia, il cui oggetto sociale comprenda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa”. L’art. 117 in esame non ha in alcun modo limitato l’applicabilità della disciplina della cessione dei crediti rivenienti da contratti di fornitura ( o dagli altri contratti ivi indicati) stipulati successivamente all’entrata in vigore del codice degli appalti, poiché ha soltanto previsto che la peculiare e nuova disciplina delle essioni si applicasse ai contratti disciplinati dal predetto codice, non escludendo però che otessero applicarsi anche ai pregressi contratti di fornitura, i cui crediti fossero ceduti nel vigore del codice degli appalti.» (pagg. 10 e 11 della sentenza impugnata). C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] A parere dell’Istituto ricorrente l’interpretazione data dalla Corte d’appello alle norme di riferimento della fattispecie sarebbe errata in quanto il d.lgs. n. 163/2006 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, all’art. 117, sotto la rubrica “Cessione dei crediti derivanti dal contratto”, dispone(va), al comma 1, che “Le disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori di cui al presente codice, ivi compresi i concorsi di progettazione e gli incarichi di progettazione…” e al comma 3 prevede(va) che “Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione”. Il dato letterale della norma non pone quindi in dubbio che la predetta disciplina – poi trasfusa nel nuovo codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 – dell’efficacia e opponibilità , salvo rifiuto , da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione (cd. meccanismo del silenzio assenso) sia limitata, per come emerge dal tenore testuale del citato comma 3, al solo corrispettivo di “appalto, concessione o concorso di progettazione”, rilevandosi come peraltro il codice dei contratti non trovi applicazione per gli “appalti per la fornitura di energia…” o di combustibili destinati alla produzione di energia (art. 25 del d.lgs. n. 163/2006).Pertanto, in questi settori c.d. esclusi deve ritenersi ancora applicabile la normativa di cui agli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923. La fattispecie all’esame riguarda esclusivamente contratti di fornitura di energia ed idrica; quindi, settori espressamente “esclusi” dall’applicazione del Codice degli appalti. Pertanto, secondo l’Istituto ricorrente risulterebbe carente il presupposto primario dell’iter logico seguito in sentenza. Si è infatti voluto far riferimento al “momento” rilevante per l’applicazione normativa, individuandolo non nell’alveo dell’efficacia del contratto (come corretto, in C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] base alla norma del 1923) ma erroneamente nel momento della cessione, si da poter affermare, ancora più erroneamente, l’applicabilità dell’art. 117 del Codice degli Appalti alla fattispecie (richiama sul punto, tra altri , un arresto di legittimità:Cass. Sez. 3, n. 268 / 2006 ) . 2.In via pregiudiziale, la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito lanullità della notifica del ricorso introduttivo e la conseguente improcedibilità del ricorso in quanto eseguita ad un indirizzo P ec del difensore , diverso da quello risultante dal Registro Generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia (cd. REGINDE). L’eccezione si rivela fondata nei limiti ed in ragione delle seguenti considerazioni. Invero, nella fattispeciein esame, la notifica del ricorso per cassazione è avvenuta non già all'indirizzo Pec inserito nel Reginde, ma ad altro indirizzo di posta elettronica certificata della Banca, sebbene in data 11 novembre 2022, la notifica della sentenza, effettuataai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, provenisse proprio dall’indirizzo risultante da REGINDE (nella specie, [OSCURATO:EMAIL]) sicché INPS , ricorrendo alla normale diligenza, avrebbe dovuto agevo l mente avvedersi dell’errore in cui stava incorrendo e correggerlo. Pertanto la notifica effettuata ad un indirizzo Pec diverso da quello comunicato a INPS ed inserito nel Reginde deve ritenersi nulla, per come ha avuto modo di statuire questa Corte, secondo cui “In tema di notificazione a mezzo PEC, ai sensi del combinato disposto dell’art. 149-bis c.p.c., e del d.l. n. 179 del 2012, art. 16 ter, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della Giustizia (Reginde), unicamente quello risultante da tale registro. E’ stato,infine, chiarito sul punto che anche ove il destinatario della notifica fosse il difensore e non la parte personalmente, l'indirizzo cui notificare validamente, ad esclusione di ogni altro, è comunque sempre quello risultante dal Reginde” (Cass. Sez. 6-1, C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 11574; in senso conforme, Cass S ez. 6 - 3, 15 / 09 / 2021 n. 24948 e non massimate: Cass . S ez. 2 , 28/02/2023 n.6025 e Cass. S ez. 1 , 22/03/2024 n.7836). Neconsegue, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario. Il ricorso va,pertanto, dichiarato inammissibile. 3.In disparte, va ad ogni modo osservato che l’ unico motivo di ricorso , ove esaminatonel merito, sarebbe comunque, inammissibile. La Corte territoriale, infatti, correttamente identificando la causa petendi nelle cessioni di credito (e non nei contratti di fornitura), ha ritenuto che la disciplina applicabile non fosse quella indicata da controparte, bensì che fosse unicamente, come fin dall’inizio dedotto dalla Banca, odierna controricorrente, quella introdotta dal d.lgs. n.163/2006, vigente alla data delle dette cessioni (tutte dell’anno2007); d a ciò, come necessario corollario, la Corte territoriale ha fatto discendere la piena opponibilità delle cessioni all’Istituto, dal momento che, conformemente al richiamato dettato normativo, esse risultano perfettamente conformi alle norme (sono state redatte per atto pubblico; sono state notificate a mezzo [OSCURATO:PERSONA] alla P.A. debitrice; da questa non sono state rifiutate nel termine di 45 giorni dalla loro ricezione con i mezzi e/o nelle forme assegnate dalla legge [notifica alla società cedente ed al cessionario]). Come pure rilevato dalla Corte territoriale nella sentenza oggetto di gravame, nonostante l’Istituto abbia prodotto una fotocopia dei due telegrammi con cui asseritamente avrebbe rifiutato le cessioni , tal i dichiarazioni di rifiuto nelle forme in cui si sono manifestat e sono del tutto inidonee a produrre gli effettiauspicati, e men che meno, quello del prescritto rifiuto(pag. 13 del provvedimento impugnato). 4. L e spese vengono liquidate secondo il principio della soccombenza come da dispositivoe poste a carico della parte ricorrente in favore di quella controricorrente.Non luogo a provvedere in merito alle spese della intimata che non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. C.C. 17.06.2025 r.g.n. 29658/2022 Pres. G.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della Banca controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 17.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15per cento e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
Decreto Cassazione n. 25500/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris