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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24467/2026

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GENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato estinto ex art.44 d.lgs. n. 546/1992 il giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] eha condannato la parte rinunciante alla rifusione delle spese del grado infavore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.Numero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/2026Avverso il capo sulle spese [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 306 cod. proc. civ., nonché dell’art. 44d.lgs. n. 546/1992, in relazione al canone censorio ex art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamentecondannato l’appellante rinunciante alla rifusione delle spese giudiziali,nonostante l’appellata si fosse costituita dopo aver ricevuto la notificadella rinuncia all’appello.1.1.

La censura è fondata.1.2.

L’art. 44 d.lgs. 546/1992 (rubricato “Estinzione del processo perrinuncia al ricorso”) dispone: “1.

Il processo si estingue per rinuncia alricorso.

2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altreparti salvo diverso accordo fra loro.

La liquidazione è fatta dal presidentedella sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile.

3. Larinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite cheabbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.1.3.

La norma ricalca il disposto dell’art. 306 cod. proc. civ., ai sensidel quale “ll processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quandoquesta è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse allaprosecuzione. […].

Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari,dichiara l'estinzione del processo.

Il rinunciante deve rimborsare le spesealle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.1.4.

Entrambe le disposizioni disciplinano l’estinzione del processo perrinuncia, che richiede l’accettazione delle altre parti solo se costituite etitolari di “effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.

Inoltre, inentrambi i processi, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti,salvo diverso accordo tra loro.Numero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/20261.5.

La norma sul rimborso delle spese, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, opera solo in favore delle parti che sisiano costituite prima di ricevere la notifica della rinuncia.1.6.

Ove, invece, come nel caso di specie, l’altra parte si costituiscadopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio, ovveroquando ormai tale rinuncia ha già provocato il proprio immediato effettoestintivo, si resta “al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 306, quartocomma, c.p.c.”, sicché il giudice, agli effetti di tale norma, nessunastatuizione può emettere in ordine alle spese processuali a carico dellaparte rinunciante.1.7.

Nell’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima dellacostituzione della controparte, deve cioè farsi applicazione del principiosecondo cui “il provvedimento dichiarativo dell’estinzione non devestatuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4,c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, giàcostituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assumarilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborsodelle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti uninteresse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalladecisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivantedall'estinzione” (v.

Cass. 30160/2025; 23620/2017).1.8.

D'altronde, la stessa accettazione della rinuncia agli atti delgiudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instauratoe vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione delgiudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata siadeterminata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali(Cass.11384/1999; 8387/1999; 10978/1996).1.9.

Ebbene, di tali principi la CGT non ha fatto buon governo, avendoposto le spese giudiziali a carico dell’appellante rinunciante sebbene larinuncia fosse stata notificata (in data 10/1/2024, quindi) prima dellaNumero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/2026costituzione di ADER (avvenuta in data 23/7/2025), e senza chequest’ultima potesse conseguire dalla decisione un’utilità maggiore diquella altrimenti derivante dall'estinzione del processo, neppureprospettata.1.10.

La condanna alle spese dell’appellante rinunciante risulta, quindi,errata e va eliminata, cassando sul punto la sentenza impugnata condecisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., inmancanza di nuovi accertamenti di fatto.2.

Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi indispositivo (secondo i parametri minimi fissati per lo scaglione diriferimento, tenuto conto della semplicità dell’unica questione trattata),seguono la soccombenza.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alcapo sulle spese e, decidendo nel merito, dispone che le spese del giudiziodi appello restino a carico delle parti che le hanno anticipate; condannal’Agenzia delle Entrate -Riscossione a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00, oltre euro 200per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
GENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE- intimata –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9/7/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 5593/2025, depositata il 22/9/2025, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado del Lazio ha dichiarato estinto ex art.44 d.lgs. n. 546/1992 il giudizio di appello promosso da [OSCURATO:PERSONA] eha condannato la parte rinunciante alla rifusione delle spese del grado infavore dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.Numero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/2026Avverso il capo sulle spese [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo, mentre l’Agenzia delle Entrate -Riscossione è restata intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso si censura il vizio di violazione e falsaapplicazione degli artt. 91, 92 e 306 cod. proc. civ., nonché dell’art. 44d.lgs. n. 546/1992, in relazione al canone censorio ex art. 360, primocomma, num. 3, cod. proc. civ., per aver la CGT erroneamentecondannato l’appellante rinunciante alla rifusione delle spese giudiziali,nonostante l’appellata si fosse costituita dopo aver ricevuto la notificadella rinuncia all’appello.1.1. La censura è fondata.1.2. L’art. 44 d.lgs. 546/1992 (rubricato “Estinzione del processo perrinuncia al ricorso”) dispone: “1. Il processo si estingue per rinuncia alricorso. 2. Il ricorrente che rinuncia deve rimborsare le spese alle altreparti salvo diverso accordo fra loro. La liquidazione è fatta dal presidentedella sezione o dalla commissione con ordinanza non impugnabile. 3. Larinuncia non produce effetto se non è accettata dalle parti costituite cheabbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo”.1.3. La norma ricalca il disposto dell’art. 306 cod. proc. civ., ai sensidel quale “ll processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quandoquesta è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse allaprosecuzione. […]. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari,dichiara l'estinzione del processo. Il rinunciante deve rimborsare le spesealle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”.1.4. Entrambe le disposizioni disciplinano l’estinzione del processo perrinuncia, che richiede l’accettazione delle altre parti solo se costituite etitolari di “effettivo interesse alla prosecuzione del processo”. Inoltre, inentrambi i processi, il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti,salvo diverso accordo tra loro.Numero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/20261.5. La norma sul rimborso delle spese, secondo la costanteinterpretazione di questa Corte, opera solo in favore delle parti che sisiano costituite prima di ricevere la notifica della rinuncia.1.6. Ove, invece, come nel caso di specie, l’altra parte si costituiscadopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio, ovveroquando ormai tale rinuncia ha già provocato il proprio immediato effettoestintivo, si resta “al di fuori dell'ambito di operatività dell'art. 306, quartocomma, c.p.c.”, sicché il giudice, agli effetti di tale norma, nessunastatuizione può emettere in ordine alle spese processuali a carico dellaparte rinunciante.1.7. Nell’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima dellacostituzione della controparte, deve cioè farsi applicazione del principiosecondo cui “il provvedimento dichiarativo dell’estinzione non devestatuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4,c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, giàcostituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assumarilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborsodelle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti uninteresse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalladecisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivantedall'estinzione” (v. Cass. 30160/2025; 23620/2017).1.8. D'altronde, la stessa accettazione della rinuncia agli atti delgiudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instauratoe vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione delgiudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata siadeterminata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali(Cass.11384/1999; 8387/1999; 10978/1996).1.9. Ebbene, di tali principi la CGT non ha fatto buon governo, avendoposto le spese giudiziali a carico dell’appellante rinunciante sebbene larinuncia fosse stata notificata (in data 10/1/2024, quindi) prima dellaNumero registro generale 20043/2025Numero sezionale 5534/2026Numero di raccolta generale 24467/2026Data pubblicazione 05/08/2026costituzione di ADER (avvenuta in data 23/7/2025), e senza chequest’ultima potesse conseguire dalla decisione un’utilità maggiore diquella altrimenti derivante dall'estinzione del processo, neppureprospettata.1.10. La condanna alle spese dell’appellante rinunciante risulta, quindi,errata e va eliminata, cassando sul punto la sentenza impugnata condecisione nel merito ex art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., inmancanza di nuovi accertamenti di fatto.2. Le spese del presente giudizio di legittimità, da liquidarsi indispositivo (secondo i parametri minimi fissati per lo scaglione diriferimento, tenuto conto della semplicità dell’unica questione trattata),seguono la soccombenza. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente alcapo sulle spese e, decidendo nel merito, dispone che le spese del giudiziodi appello restino a carico delle parti che le hanno anticipate; condannal’Agenzia delle Entrate -Riscossione a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spesedel presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 400,00, oltre euro 200per esborsi, rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 9 luglio 2026.IL PRESIDENTEUgo Candia