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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 09360/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto aggravato e insolvenza fraudolenta (in Vercelli il 28/12/2015 e tra il 28 e il 29/12/2015).

2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto.

Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato molteplici condanne precedenti, anche per reati della stessa indole, ma aveva anche riportato condanne successive ai fatti per cui è processo per plurime ricettazioni.

Trattasi di valutazione certamente espressione della maggiore pericolosità del soggetto, insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti.

3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.

C. cost. 186/2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DonifeIla ferranti DEPOSITA:M [OSCURATO:PERSONA] i i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Giovanni ha proposto ricorso avverso la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte d'appello di Torino ha confermato quella del Tribunale cittadino, con la quale il predetto era stato condannato per furto aggravato e insolvenza fraudolenta (in Vercelli il 28/12/2015 e tra il 28 e il 29/12/2015). 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendosi contestata la motivazione in punto applicazione della recidiva, viceversa congruamente giustificata dai giudici del merito, con argomenti rispetto ai quali è difettato un effettivo confronto. Si è, infatti, valorizzata la circostanza che l'imputato aveva riportato molteplici condanne precedenti, anche per reati della stessa indole, ma aveva anche riportato condanne successive ai fatti per cui è processo per plurime ricettazioni. Trattasi di valutazione certamente espressione della maggiore pericolosità del soggetto, insindacabile in questa sede siccome sostenuta da un ragionamento scevro dai vizi solo genericamente dedotti. 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA] DonifeIla ferranti DEPOSITA:M [OSCURATO:PERSONA] i i
Sentenza Cassazione n. 09360/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris