CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 38983/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 aprile 2021, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in data 12 marzo 2014 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rideterminando la pena in anni 1 e mesi 10 di reclusione ciascuno, a seguito della concessione delle circostanze attenuanti generiche, riducendo le pene accessorie di cui all'art. 216 ultimo comma legge fallimentare, alla durata di anni tre, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena e confermandola nel resto.La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ciascuno per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui al capo 1) e li aveva assolti dalla imputazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo 2), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.219 comma 2 n.1 legge fallimentare. La condotta contestata consiste nell'avere, la Vario e il Menni, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] - la prima, quale socio e componente del Consiglio di Amministrazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Bergamo il 17 maggio 2012, nonché socio e amministratore unico della società PRO.MA s.r.I.; il secondo, quale socio e componente del Consiglio di Amministrazione della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", nonché socio della società PRO.MA s.r.I - distratto beni immobili della società fallita per un valore complessivo dichiarato di 653.000,00 euro. La condotta distrattiva si sarebbe realizzata mediante un contratto di compravendita stipulato in data 1° agosto 2011, dall'Alfieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sinergy, e dalla Vario, quale legale rappresentante della PRO. MA, con il quale era stabilito che il prezzo sarebbe stato corrisposto in parte attraverso la compensazione di un credito vantato dall'acquirente nei confronti della società venditrice, pari ad euro 179.963,86, credito inesistente in quanto fittiziamente creato, e per la parte residua attraverso l'accollo della parte acquirente dei debiti (mutui fondiari) che la società fallita aveva nei confronti della Banca di [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio (per complessivi euro 27.036,14) e del [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (per complessivi euro 446.000,00), accollo mai comunicato alle banche operatrici e mai reso operativo. 2. Avverso la decisione della Corte di Appello hanno proposto ricorso gli imputati, attraverso un unico difensore di fiducia, articolando motivi comuni di censura di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione per omessa pronunzia di assoluzione in relazione ad una specifica condotta descritta in imputazione. La Corte territoriale ha ignorato la specifica censura, già p-oposta nell'atto di appello, avuto riguardo alla somma pari a 180.000,00 euro, relativa al credito posto in compensazione e in relazione al quale l'atto di compravendita prevedeva che, in caso di mancata compensazione, l'acquirente si sarebbe accollato parte dei debiti sociali della venditrice per un importo corrispondente. Il giudice di primo grado, riconoscendo la effettività dell'operazione con particolare riguardo al rimedio sostitutivo previsto in caso di mancata compensazione, avrebbe dovuto assolvere gli imputati sullo specifico punto, laddove ha pronunciato una condanna ritenendo che sarebbe stato comunque preferibile per i creditori sociali che il patrimonio immobiliare non fosse ceduto, in luogo, invece, di tale operazione e del pagamento dei debiti. Siffatto motivo di doglianza è stato ignorato nella sentenza impugnata che ha posto l'attenzione sul diverso e ulteriore motivo relativo al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La condotta contestata individua l'attività distrattiva nella cessione del compendio immobiliare della società, indicando in particolare con quali modalità l'attività distrattiva si era realizzata: attraverso la compensazione di un credito inesistente e attraverso l'accollo da parte dell'acquirente dei mutui fondiari, senza che siffatta operazione di accollo fosse mai stata comunicata agli istituti di credito creditori e fosse mai stata operativa. Contrariamente a quanto descritto nella contestazione, secondo la difesa, il Giudice di primo grado prima e la Corte territoriale poi, sono pervenuti ad un giudizio di penale responsabilità dei ricorrenti attraverso un percorso motivazionale che non corrisponde a quanto indicato nel capo di imputazione. La sentenza impugnata, pur prendendo atto che [..] alcuni particolari dello sviluppo dell'operazione contrattuale, pur indicati nella imputazione (quale l'avvenuta comunicazione agli istituti bancari) si siano rivelati insussistenti alla luce delle produzioni difensive[..], ha escluso la violazione del principio racchiuso nell'art. 521 cod. proc. pen., ritenendo che la decisione di condanna è relativa alla operazione contrattuale che è richiamata nella sua integralità nella imputazione, non essendosi realizzate mutazioni o trasformazioni dell'addebito come ascritto agli imputati. I ricorrenti censurano la motivazione della sentenza, evidenziando che l'ipotesi accusatoria non si fondava unicamente sulla operazione di cessione degli immobili, quanto piuttosto sulle modalità con le quali l'operazione si era realizzata, con la conseguenza che una pronuncia di condanna, che confermando l'insussistenza di quelle modalità, giunga ad un giudizio di responsabilità per ragioni differenti, crea frattura tra imputazione e condanna. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Lamentano i ricorrenti che, nel pervenire ad una conferma della penale responsabilità dei ricorrenti, la Corte territoriale non ha considerato l'irrilevanza della comunicazione alle banche dell'intervenuto accollo dal momento che l'intervenuta comunicazione serviva unicamente per consentire alla banca di esigere il pagamento anche dalla società PRO.MA acquirente; l'effetto liberatorio della società fallita era irrilevante trattandosi di crediti derivanti da mutui ipotecari. Gli istituti di credito si sarebbero potuti soddisfare sui medesimi beni anche nel caso in cui non si fosse verificata la cessione. Di conseguenza la pronuncia della Corte territoriale è contraddittoria sostenendo, da un lato, l'assenza di garanzie e, dall'altro, confermando il vincolo ipotecario in virtù del quale l'istituto di credito avrebbe potuto agire sui beni ipotecati e su altri beni della società PRO.MA acquirente, con la conseguenza che alcun danno si sarebbe procurato ai creditori della società fallita. Contrariamente a quanto ritiene la sentenza impugnata. in base alla quale il pericolo per il ceto creditorio in riferimento all'operazione è stato dalla difesa valutato ex post, laddove deve essere valutato ex ante, sostengono i ricorrenti che nella impostazione difensiva il pericolo per il ceto creditorio è stato correttamente valutato: se l'operazione di cessione non fosse stata realizzata e la società Sinergy fosse stata dichiarata fallita, l'istituto di credito si sarebbe potuto egualmente insinuare nel passivo fallimentare, al di là delle facoltà che derivano dall'art. 41 T.U.B che concede nei mutui fondiari agli istituti di credito l'immediato esperimento della procedura esecutiva. Non sussisteva alcun danno al ceto creditorio in quanto la società acquirente si era accollata debiti privilegiati che godono di un privilegio assoluto rispetto a tutti gli altri crediti. La violazione di legge sussiste, a parere della difesa, in quanto nel caso di specie non si è verificato alcun danno anche solo ipotetico al ceto creditorio. 2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. La motivazione della sentenza impugnata si presenta palesemente illogica allorquando sostiene che il fine ultimo degli imputati sia stato quello di liberarsi dei debiti sociali laddove l'imputazione riguarda l'accollo di debiti peraltro ipotecari. Richiedendo il dolo della fattispecie contestata, la consapevolezza in capo al ricorrente del rischio di lesione del ceto creditorio, alla luce delle considerazioni esposte e in assenza dell'elemento oggettivo del danno ai creditori, lo stesso è conseguentemente insussistente. 2.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in reazione all'art. 56 cod. pen.Richiamandosi alle argomentazioni svolte nel terzo motivo di ricorso, i ricorrenti evidenziano che se l'evento costituito dal pregiudizio in danno al ceto creditorio non si è verificato, ricorre l'ipotesi del delitto tentato. I ricorrenti hanno quindi concluso per l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura avanzata dai ricorrenti tende ad una distorsione del significato logico e letterale della motivazione mirando ad attribuire alla sentenza quel che la sentenza non afferma e, pertanto, risulta manifestamente infondata. E inammissibile, infatti, per manifesta infondatezza il motivo che muove censure o critiche sostanzialmente vuote di significato in quanto manifestamente contrastate dagli atti processuali, come avviene nel caso in cui si attribuisca alla motivazione della decisione impugnata un contenuto letterale, logico e critico radicalmente diverso da quello reale (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Rv. 276916.) In proposito, è necessario e sufficiente procedere ad un'analisi della realtà processuale rappresentata dalle argomentazioni impiegate dalla Corte territoriale che ha reso affermazioni del tutto diverse da quelle attribuite e che ha correttamente affrontato e risolto la questione di cui si discute, già posta in appello e qui riproposta. Al riguardo nel primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l'omessa pronuncia assolutoria in relazione alla condotta distrattiva della somma di euro 180.000,00 relativa al credito in compensazione, indicato come credito fittizio, laddove era previsto un meccanismo in base al quale, se non avesse operato la compensazione, la parte acquirente si sarebbe comunque accollata debiti sociali per una somma corrispondente. Sul punto la sentenza impugnata (e ancor prima il giudice di primo grado) ha esaustivamente e logicamente motivato sulle ragioni per cui la condotta realizzata doveva egualmente valutarsi come distrattiva (p.11 e ss.) non risultando dagli atti che la società PRO.MA abbia mai estinto o partecipato ad estinguere siffatto debito. La documentazione prodotta dalla difesa, piuttosto, attestava unicamente il pagamento di euro 27.036,14 relativo alla conseguente liberatoria del diverso accollo della [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio, condotta in relazione alla quale il Gip aveva già escluso la penale rilevanza. In realtà, nel presente motivo di ricorso, erroneamente, i ricorrenti non hanno riproposto il motivo di appello nella parte in cui, a fronte della riconosciuta irrilevanza penale in parte motiva della condotta relativa al credito di 27.000,00 euro nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di Treviglio, il giudice di primo grado non ha in parte dispositiva pronunciato l'assoluzione sullo specifico punto. Invero, su tale punto non vi è motivazione della Corte territoriale, ma siffatto motivo non è stato in questa sede riproposto. 2. Il secondo motivo è anche esso manifestamente infondato, non confrontandosi con le motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza di questa Corte sul punto. Secondo la costante e consolidata giurisprudenza di questa Corte il principio di correlazione tra imputazione e sentenza risulta violato quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi. Qualora la diversità non incida in modo significativo sul fatto e non pregiudichi le possibilità di difesa dell'imputato, ove lo stesso ne sia stato a conoscenza sulla base degli atti di indagine, non può dirsi violato il principio di cui all'art.521 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Rv. 281477). Dunque, il principio di correlazione tra accusa e sentenza non si traduce nel mero confronto tra il contenuto letterale della imputazione e l'ipotesi per la quale è intervenuta condanna, quanto piuttosto nella garanzia per l'imputato nel corso del processo di potersi confrontare con tutti gli elementi di accusa che saranno posti a fondamento della sua eventuale condanna. 2.1. La circostanza che nel capo di imputazione sia stata indicata, tra le modalità esecutive della condotta distrattiva, anche la mancata comunicazione agli istituti bancari dell'intervenuto accollo del debito da parte dell'acquirente - circostanza che si è, invece, rivelata insussistente attraverso la produzione difensiva- non può certo essere preclusiva per il giudice che motiva con riferimento alla valenza distrattiva dell'operazione di compravendita complessivamente realizzata. Tale puntualizzazione va apprezzata tenendo conto che letteralmente il capo di imputazione precisa altresì che l'accollo non fu "[..] mai reso operativo[..]," circostanza, questa, corrispondente alla realtà: l'irrilevanza della comunicazione degli accolli dei debiti agli istituti di credito è stata correttamente ascritta al fatto che detti accolli non furono liberatori per la fallita. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva afferisce all'operazione contrattuale richiamata integralmente all'interno del capo d'imputazione.La sentenza offre una puntuale ed esaustiva motivazione al riguardo, immune da vizi (p.9) sul punto, con la conseguenza che alcuna violazione delle prerogative difensive è stata realizzata. 3. Il terzo e quarto motivo di doglianza, relativi all'elemento oggettivo e soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, sono manifestamente infondati. I motivi non si confrontano con le principali argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, sollecitando una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30(04/1997, Dessinnone, Rv. 207944). La Corte territoriale ha correttamente ed esaustivamente motivato quanto al fatto che l'accollo del debito non ha avuto, nel caso in esame, alcuna efficacia liberatoria, in applicazione del disposto dell'art. 1273 comma 2 cod. civ., che prevede, a tal fine, che il creditore abbia dichiarato espressamente di voler liberare il debitore originario. La sentenza ha operato buon governo della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "In tema di bancarotta fraudolenta, al fine di individuare la finalità distrattiva perseguita dagli agenti, anche l'esercizio di facoltà legittime, comprese nel contenuto di diritti riconosciuti dall'ordinamento (nel caso di specie nel diritto d'iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost.), può costituire uno strumento di frode per pregiudicare o frodare le ragioni dei creditori, in quanto la liceità di ogni operazione che incide sul patrimonio dell'imprenditore dichiarato fallito può essere affermata solo all'esito di un accertamento in concreto in relazione alle conseguenze prodotte sulle ragioni del ceto creditorio (Sez 5, n. 15803 del 27/11/2019 -2020- Rv. 279089). 3.1. La valutazione dei giudici del merito, che hanno ritenuto integrata la condotta distrattiva in presenza di atto dispositivo non comportante alcuna contropartita economica compensativa per la fallita, è allineata all'orientamento costante di questa Corte, secondo il quale integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione qualunque operazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi il corrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirne l'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento del patrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (ex multis, Sez. 5, n. 15679 del 05/11/2013, Rv. 262655), non avendo incidenza su di esso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali. Il reato si è perfezionato con il distacco dei beni dal patrimonio della società, essendo del tutto irrilevante, sotto il profilo dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, l'assenza di un danno per i creditori (ex multis, :Sez.5 n.13382 del 03/11/2020 (2021), Rv. 281031). Il motivo di ricorso tende a porre in risalto la rilevanza dell'assenza del danno ai creditori al fine della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo. Invero non vanno confusi i piani dell'esposizione a pericolo concreto" - sufficiente per l'integrazione del reato - con "il danno" alla massa dei creditori - requisito non richiesto dalla norma come essenziale, anche perché, viceversa, l'assenza di danno non è essa stessa prova di mancata esposizione a pericolo, potendo viceversa derivare dalla complessiva attività di recupero posta in essere, dopo il fallimento, dal curatore, con individuazione di assi patrimoniali capaci di neutralizzare le esposizioni passive (Sez. 5 n. 17819 del 24/03/2017, Palitta, Rv.269562). Per la sussistenza dell'elemento materiale della banca -otta distrattiva è sufficiente il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con possibilità di danno per i creditori. 3.2. Inammissibili in quanto manifestamente infondate le doglianze in relazione all'elemento soggettivo: la motivazione ha dato adeguatamente conto del dolo generico necessario all'integrazione dell'elemento psicologico del delitto, come affermato dalle Sez. Unite "Passarelli", secondo il cui principio l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805). L'approfondita motivazione resa sul punto della sussistenza del dolo dai Giudici del merito appare conforme, altresì, anche all'orientamento di legittimità, che nel solco della predetta pronunzia, ha approfondii:o il tema della consapevolezza e volontà da parte degli agenti delle condotte in concreto pericolose in base al criterio dei cosiddetti indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Rv. 270763). Tali elementi rivelatori del dolo sono stati individuati nel corpo della motivazione:- nell'aver fatto confluire i beni immobili in una società terza dagli stessi dipendente, società creata dai ricorrenti con capitale minimo; - nell'avere ceduto le quote della società fallita, nel medesimo giorno degli atti di vendita degli immobili, ad un soggetto terzo, estraneo alla specifica attività, nominandolo anche amministratore, vendendo le quote sociali ad un prezzo pari al loro valore nominale senza che sia stato documentato l'avvenuto pagamento. 4. Il quinto motivo è inedito non avendo i ricorrenti proposto la specifica doglianza in grado d'appello. In ogni caso, il motivo è manifestamente infondato in quanto il reato si perfeziona al momento del distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore, avendo il legislatore inteso colpire la manovra diretta alla sottrazione, con la conseguenza che è tutelata anche la mera possibilità di danno per i creditori (Sez.5, n. 13820 del 03/03/2020, Rv. 278951). 5. All'inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue, altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità dei ricorsi, nella misura di euro tremila.