CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che entrambi i ricorsi risultano riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto alla attendibilità della costituita parte civile in ordine al delitto di cui all'art. 372 cod. pen. ha rilevato la lineare versione confortata dalla documentazione medica, evidenziando come alcune discrasie tra le denunce fossero riferibili ad errori materiali; che è stata al contempo apprezzata, a sostegno di una corretta valutazione degli elementi di prova, la presenza di anomalie nel ricordo dei fatti da parte degli imputati, in quanto contrastanti con gli esiti del procedimento nel cui ambito i testi vennero escussi; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo in ordine al dolo della falsa testimonianza, reso palese dall'inverosimile possibilità che [OSCURATO:PERSONA] (che nel procedimento in cui è stata commessa la falsa testimonianza era imputato) potesse trovarsi contemporaneamente in due luoghi, uno dei quali distante da quello in cui si erano verificatati i fatti giudizialmente accertati; rilevato che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso