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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23706/2026

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to a PARTINICO il 26/02/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA

1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rigan0 [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato.

2. Considerato che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

3. Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta il vizio di contraddittorietà in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Ed invero, il ricorrente censura la mancanza di persuasività, l'inadeguatezza e l'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove, a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici (l'azione furtiva è stata precisamente ricostruita grazie ai filmati di videosorveglianze, come argomentato a pag. 5 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata).

4. Ritenuto che il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito.

5. Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); nAIL)6.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a PARTINICO il 26/02/1974 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rigan0 [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato. 2. Considerato che i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono generici per indeterminatezza, perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 3. Rilevato che il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta il vizio di contraddittorietà in relazione alla dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen. Ed invero, il ricorrente censura la mancanza di persuasività, l'inadeguatezza e l'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove, a fronte di una motivazione esente da vizi logici e giuridici (l'azione furtiva è stata precisamente ricostruita grazie ai filmati di videosorveglianze, come argomentato a pag. 5 della sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza impugnata). 4. Ritenuto che il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce violazione di legge in ordine alla valutazione del compendio probatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito. 5. Rilevato che il terzo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza - è manifestamente infondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931); nAIL)6. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammis P.Q.M
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