CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 33056/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di primo grado che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 380 del 2001 alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 7.200,00 di ammenda; Rilevato che, con l'unico motivo di ricorso, si eccepisce che la Corte d'appello abbia omesso di dichiarare l'estinzione della contravvenzione per il decorso dei termini di prescrizione di cinque anni, che, secondo il ricorrente, si sarebbe verificato il 28/05/2025; considerato che in data 22/05/2026 il difensore del ricorrente ha depositato una memoria difensiva a sostegno dell'ammissibilità del ricorso, attesa l'omissione motivazionale della sentenza gravata in punto di eccepita prescrizione del reato; ritenuto che la censura sia manifestamente infondata, in quanto: - I 'art. 2, comma 1, lett. c), legge n. 134 del 2021 ha introdotto l'art. 161-bis cod. pen., il quale prevede che "il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado"; - lo stesso art. 2 sopra citato, al comma 2, ha introdotto, altresì, l'istituto dell'improcedibilità con l'inserimento nel codice di rito dell'art. 344-bis, il quale stabilisce che la mancata definizione di ciascun giudizio di impugnazione entro ciascun termine corrispondentemente fissato (segnatamente, quello di due anni per il giudizio di appello, quello di un anno per il giudizio di cassazione) costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale; - l'art. 2, comma 3, legge n. 134 del 2001, ha previsto che le disposizioni di cui al precedente comma 2 - dunque, quelle relative all'improcedibilità - si applicano ai procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 10 gennaio 2020; Tenuto conto che il reato per cui è intervenuta la condanna del ricorrente è stato commesso il 28/05/2020, sicché, alla luce di quanto sopra ricordato, è necessario verificare da un lato, ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, la distanza di tempo intercorrente fra la commissione del reato e la conclusione del giudizio di primo grado, e dall'altro, ai fini della declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, la durata del giudizio d'appello (cfr. Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Pg c. Polichetti, Rv. 288175 - 01); Considerato che la prescrizione non è maturata, in quanto la sentenza di primo grado è intervenuta, prima che ne decorressero interamente i termini, in data 21/03/2023, e che nemmeno è applicabile l'istituto dell'improcedibilità, in quanto il giudizio di appello è stato definito con sentenza il 03/11/2025 e, quindi, entro i termini di cui all'art. 344-bis cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente M ria 4 t [OSCURATO:PERSONA] drea Gentili [OSCURATO:PERSONA] Sezione VII Reni e 08 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] nte 2