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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 42769/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI WAHID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentata rapina aggravata.

Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza escluso la sua desistenza volontaria dall'azione delittuosa.

2. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa ipotetica dei fatti, fondata su una differente lettura di parte delle risultanze istruttorie (la testimonianza di tal lembo), peraltro decisamente meno logica di quella operata dai giudici di merito.

Si sollecita, in tal modo, da parte di questa Corte una valutazione in fatto, che però esula dal sindacato consentitole: la valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, infatti, è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - interpretazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Né è vero che i giudici d'appello abbiano equivocamente indicato la condotta dell'imputato e dei suoi correi soltanto come mero "tergiversamento", avendo invece spiegato che gli stessi, non riuscendo ad accedere nel negozio dall'ingresso principale, «si attardavano ancora sul posto per cerca re un'alternativa all'accesso», fin quando non sono stati fermati dagli agenti di Polizia ivi appostati.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] :re estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 3ENDOUBI WAHID nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di tentata rapina aggravata. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza escluso la sua desistenza volontaria dall'azione delittuosa. 2. Il ricorso è inammissibile, perché si risolve nella prospettazione di una ricostruzione alternativa ipotetica dei fatti, fondata su una differente lettura di parte delle risultanze istruttorie (la testimonianza di tal lembo), peraltro decisamente meno logica di quella operata dai giudici di merito. Si sollecita, in tal modo, da parte di questa Corte una valutazione in fatto, che però esula dal sindacato consentitole: la valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, infatti, è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa - e per il ricorrente più adeguata - interpretazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Né è vero che i giudici d'appello abbiano equivocamente indicato la condotta dell'imputato e dei suoi correi soltanto come mero "tergiversamento", avendo invece spiegato che gli stessi, non riuscendo ad accedere nel negozio dall'ingresso principale, «si attardavano ancora sul posto per cerca re un'alternativa all'accesso», fin quando non sono stati fermati dagli agenti di Polizia ivi appostati. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] :re estensore
Sentenza Cassazione n. 42769/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris