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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12734/2026

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aria [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori p.t., con l’AvvocaturaGenerale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 867/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/02/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26923/2018Numero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 12734/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione contro lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro una intimazionedi pagamento e le presupposte cartelle, relative, tra l’altro, a Irpef divari anni di imposta.2.

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi mentre l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno depositato controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale ilricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, inordine alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello.Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente denuncia violazione dell’art. 112c.p.c. nonché dell’art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 in combinatodisposto con l’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., in ordine alla mancata allegazione delle notificazioni inoriginale in caso di disconoscimento della copia.Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla richiestasubordinata di rideterminazione degli importiCon il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 137, 139 e 140 c.p.c. e della legge n. 53 delNumero registro generale 26923/2018Numero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 12734/2026Data pubblicazione 05/05/20261994, in ordine alla notificazione degli atti e alla mancata produzionedella cartella di pagamento.Con il quinto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 nonchè 91 e 92 c.p.c.,in relazione alla mancata condanna alle spese legali.2.

In data 24 febbraio 2026 il ricorrente, che è costituito anchequale difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per estinzionedel debito tributario, confermando poi la volontà di rinuncia in unabreve memoria illustrativa.Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391c.p.c. e, sussistendo altresì validi motivi, in ragione del comportamentoprocessuale tenuto dal ricorrente, la compensazione tra le parti dellespese di lite.Va appena precisato che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n.23175/2015) P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
aria [OSCURATO:PERSONA];– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona dei rispettivi Direttori p.t., con l’AvvocaturaGenerale dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 867/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 13/02/2018, non notificata;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26923/2018Numero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 12734/2026Data pubblicazione 05/05/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio accoglieval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate - Riscossione contro lasentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che avevaaccolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro una intimazionedi pagamento e le presupposte cartelle, relative, tra l’altro, a Irpef divari anni di imposta.2. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato acinque motivi mentre l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione hanno depositato controricorso.La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale ilricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo d'impugnazione, proposto in relazione all'art.360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 342 c.p.c. e 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, inordine alla mancata dichiarazione di inammissibilità dell’appello.Con il secondo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente denuncia violazione dell’art. 112c.p.c. nonché dell’art. 4, comma 3, legge n. 890 del 1982 in combinatodisposto con l’art. 2719 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., in ordine alla mancata allegazione delle notificazioni inoriginale in caso di disconoscimento della copia.Con il terzo motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., in relazione alla richiestasubordinata di rideterminazione degli importiCon il quarto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., il contribuente deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 137, 139 e 140 c.p.c. e della legge n. 53 delNumero registro generale 26923/2018Numero sezionale 3478/2026Numero di raccolta generale 12734/2026Data pubblicazione 05/05/20261994, in ordine alla notificazione degli atti e alla mancata produzionedella cartella di pagamento.Con il quinto motivo, proposto in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., il contribuente denuncia violazione e falsaapplicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 nonchè 91 e 92 c.p.c.,in relazione alla mancata condanna alle spese legali.2. In data 24 febbraio 2026 il ricorrente, che è costituito anchequale difensore, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, per estinzionedel debito tributario, confermando poi la volontà di rinuncia in unabreve memoria illustrativa.Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391c.p.c. e, sussistendo altresì validi motivi, in ragione del comportamentoprocessuale tenuto dal ricorrente, la compensazione tra le parti dellespese di lite.Va appena precisato che in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1,comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrenterimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolodi contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia alricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici- del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoriad'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale,lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile,pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n.23175/2015) P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese.Così deciso in Roma in data 23 aprile 2026.Il PresidenteMarcello [OSCURATO:PERSONA]
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