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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14441/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

/2025 della CORTE D'APPELLO di TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alla memoria di replica, haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della pronuncia del 4 giugno 2024 del Tribunale di Aosta, ha prosciolto perparticolare tenuità del fatto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazioneconfermando le statuizioni civili.L’imputazione (artt.110,595 commi primo e terzo cod. pen.) ha ad oggettola condotta di diffamazione attribuita al ricorrente e precisamente la pubblicazionedi un post su Facebook dal seguente contenuto: “Agli occupanti abusivi della miacasa devono uscire immediatamente fuori.

E come? Vediamo.”2.Avverso la decisione della Corte d’appello l’imputato ha proposto ricorso,di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo e il terzo motivo, è stata dedotta violazione di leggee vizio di motivazione in relazione alla indeterminatezza dei destinatari.Secondo la difesa nella condotta contestata difetterebbe il requisito dellapersona offesa determinata.La Corte territoriale ha ravvisato la determinatezza nella pubblicazione dellafoto dell’immobile in cui le persone offese erano andate ad abitare dopo l’imputatounitamente alla provenienza del post da parte del soggetto che aveva occupato inprecedenza l’immobile.Conferma ne ha tratto dalla circostanza che un dipendente del marito dellapersona offesa, visto il post, aveva immediatamente riconosciuto l’immobile eavvisato il proprio datore di lavoro.Tuttavia, il tenore letterale del messaggio è generico e al plurale; non nominala Rizzo e utilizza un’espressione collettiva (occupanti), laddove la giurisprudenzadi questa Corte richiede una individuazione univoca ed oggettiva nel senso che iterzi destinatari del messaggio possano oggettivamente individuare la personaoffesa ex ante e in concreto sulla base delle sole circostanze di fatto e di contestonote al momento della diffusione.2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi intravisamento della prova quanto alle dichiarazioni testimoniali della personaoffesa.La sentenza impugnata afferma che non vi è prova che nell’edificio abitinoanche altri nuclei familiari, ma ciò non si ricava dalla testimonianza di Rizzo chenon ha mai affermato tale circostanze.

La teste ha fornito informazioni da cui sisarebbe potuto dedurre tale fatto solo dopo avere chiarito l’equivoco sul numerodi unità abitative, chiarimento mai effettivamente avvenuto.Trattasi di travisamento decisivo ai fini dell’affermazione della penaleresponsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi.1.Il primo e il terzo motivo risultano fondati.Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Cortedi cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesivadella altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Rv. 278145).1.1.Nel caso in esame occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte,in punto di identificazione del destinatario della condotta diffamatoria.Questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha chiarito chel'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi dellafattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate,oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono,unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutaticomplessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offesoe desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia lettol'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899).Nello stesso senso si è affermato che l'individuazione del destinatariodell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessaprospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo,non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggettiche ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (Sez. 5, n. 11747 del05/12/2008, dep.2009, Ferrara, Rv. 243329).1.2.

Applicando siffatte indicazioni al caso di specie, ad avviso del collegio,non si ravvisa la sussistenza del requisito della inequivoca individuazione deldestinatario della diffamazione.Risulta infatti dalla sentenza impugnata che l’individuazione della Rizzo si èbasata:- sulla circostanza che un dipendente del di lei marito, avendo visto la fotodell’edificio pubblicata, ha riconosciuto l’abitazione della famiglia del datore dilavoro e lo ha immediatamente segnalato a quest’ultimo;- sulla ulteriore circostanza che il messaggio era pubblicato da un soggettoche in precedenza aveva abitato lo stabile.A fronte della espressione pubblicata (“Agli occupanti abusivi della mia casadevono uscire immediatamente fuori.

E come? Vediamo”) accompagnataunicamente dalla foto di un edificio, non risulta che le circostanze suindicate sianoidonee di per sé a consentire la identificazione della Rizzo quale destinataria dellafrase ritenuta diffamatoria: sicuramente non è possibile che chiunque abbia lettoil post sia stato in grado, con ragionevole certezza, di identificare conimmediatezza e consapevolezza il destinatario.2.La fattispecie contestata nell’atto imputativo non risulta, dunque,sussistente con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senzarinvio perché il fatto non sussiste con la revoca delle statuizioni civili.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della CORTE D'APPELLO di TORINOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA] che, nel riportarsi alla requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per ilricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alla memoria di replica, haconcluso per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 17 giugno 2025 la Corte di appello di Torino, in parzialeriforma della pronuncia del 4 giugno 2024 del Tribunale di Aosta, ha prosciolto perparticolare tenuità del fatto l’imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di diffamazioneconfermando le statuizioni civili.L’imputazione (artt.110,595 commi primo e terzo cod. pen.) ha ad oggettola condotta di diffamazione attribuita al ricorrente e precisamente la pubblicazionedi un post su Facebook dal seguente contenuto: “Agli occupanti abusivi della miacasa devono uscire immediatamente fuori. E come? Vediamo.”2.Avverso la decisione della Corte d’appello l’imputato ha proposto ricorso,di cui all’art. 173, comma primo, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo e il terzo motivo, è stata dedotta violazione di leggee vizio di motivazione in relazione alla indeterminatezza dei destinatari.Secondo la difesa nella condotta contestata difetterebbe il requisito dellapersona offesa determinata.La Corte territoriale ha ravvisato la determinatezza nella pubblicazione dellafoto dell’immobile in cui le persone offese erano andate ad abitare dopo l’imputatounitamente alla provenienza del post da parte del soggetto che aveva occupato inprecedenza l’immobile.Conferma ne ha tratto dalla circostanza che un dipendente del marito dellapersona offesa, visto il post, aveva immediatamente riconosciuto l’immobile eavvisato il proprio datore di lavoro.Tuttavia, il tenore letterale del messaggio è generico e al plurale; non nominala Rizzo e utilizza un’espressione collettiva (occupanti), laddove la giurisprudenzadi questa Corte richiede una individuazione univoca ed oggettiva nel senso che iterzi destinatari del messaggio possano oggettivamente individuare la personaoffesa ex ante e in concreto sulla base delle sole circostanze di fatto e di contestonote al momento della diffusione.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione tradottosi intravisamento della prova quanto alle dichiarazioni testimoniali della personaoffesa.La sentenza impugnata afferma che non vi è prova che nell’edificio abitinoanche altri nuclei familiari, ma ciò non si ricava dalla testimonianza di Rizzo chenon ha mai affermato tale circostanze. La teste ha fornito informazioni da cui sisarebbe potuto dedurre tale fatto solo dopo avere chiarito l’equivoco sul numerodi unità abitative, chiarimento mai effettivamente avvenuto.Trattasi di travisamento decisivo ai fini dell’affermazione della penaleresponsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato per le ragioni e nei termini di seguito espressi.1.Il primo e il terzo motivo risultano fondati.Occorre preliminarmente evidenziare che in materia di diffamazione, la Cortedi cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesivadella altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere inprimo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condottacontestata e, quindi, della portata offensiva delle frasi ritenute diffamatorie,dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzionedell'imputato. (Sez. 5, n. 2473 del 10/10/2019, dep.2020, Rv. 278145).1.1.Nel caso in esame occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte,in punto di identificazione del destinatario della condotta diffamatoria.Questa Corte, in tema di diffamazione a mezzo stampa, ha chiarito chel'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi dellafattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate,oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono,unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutaticomplessivamente, così da potersi individuare, con ragionevole certezza, l'offesoe desumere la piena e immediata consapevolezza, da parte di chiunque abbia lettol'articolo, dell'identità del destinatario della diffamazione (Sez. 5, n. 8208 del10/01/2022, Ciocchetti, Rv. 282899).Nello stesso senso si è affermato che l'individuazione del destinatariodell'offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessaprospettazione dell'offesa, sicché è necessario fare ricorso ad un criterio oggettivo,non essendo consentito il ricorso ad intuizioni o soggettive congetture di soggettiche ritengano di potere essere destinatari dell'offesa (Sez. 5, n. 11747 del05/12/2008, dep.2009, Ferrara, Rv. 243329).1.2. Applicando siffatte indicazioni al caso di specie, ad avviso del collegio,non si ravvisa la sussistenza del requisito della inequivoca individuazione deldestinatario della diffamazione.Risulta infatti dalla sentenza impugnata che l’individuazione della Rizzo si èbasata:- sulla circostanza che un dipendente del di lei marito, avendo visto la fotodell’edificio pubblicata, ha riconosciuto l’abitazione della famiglia del datore dilavoro e lo ha immediatamente segnalato a quest’ultimo;- sulla ulteriore circostanza che il messaggio era pubblicato da un soggettoche in precedenza aveva abitato lo stabile.A fronte della espressione pubblicata (“Agli occupanti abusivi della mia casadevono uscire immediatamente fuori. E come? Vediamo”) accompagnataunicamente dalla foto di un edificio, non risulta che le circostanze suindicate sianoidonee di per sé a consentire la identificazione della Rizzo quale destinataria dellafrase ritenuta diffamatoria: sicuramente non è possibile che chiunque abbia lettoil post sia stato in grado, con ragionevole certezza, di identificare conimmediatezza e consapevolezza il destinatario.2.La fattispecie contestata nell’atto imputativo non risulta, dunque,sussistente con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata senzarinvio perché il fatto non sussiste con la revoca delle statuizioni civili. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.Così è deciso, 09/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
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