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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 26720/2026

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pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria giàdepositata;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, seppureritualmente avvisato della disposta trattazione orale, non è comparso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava lapronuncia del Tribunale di Palermo in data 13/04/2023 che, per quanto qui rileva,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapinapluriaggravata, con il ruolo di basista, commessa in danno della agenzia Monte deiPaschi di Siena in data 2 maggio 1995 (capo 0 di imputazione) ed aveva irrogatola pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, interamente condonata,con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, daliquidarsi in separata sede, e al pagamento di provvisionale quantificata in euro200.000,00.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, chenel giudizio di primo grado aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione, tramiteil difensore di fiducia il quale ha articolato due motivi.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d)cod. proc. pen., la mancata assunzione di prova decisiva.Si assume che all’imputato è stato attribuito il ruolo di basista nella rapina incontestazione e segnatamente quello di avere fornito le informazioni logistiche equelle relative alla effettiva presenza di ingenti somme presenti nell’istituto dicredito al momento della programmata azione predatoria messa a segno dagliesecutori materiali.Alla Corte territoriale era stata richiesta, a seguito dell’esame reso da Spataronel corso del giudizio di appello e poi anche in sede di conclusioni, l’escussione delcapo cassiere della banca rapinata ([OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe potuto riferireelementi decisivi in ordine alla estraneità dell’imputato, in particolare sullacircostanza che nessun dipendente della banca (ad eccezione dei soggetti conposizione apicale, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del direttore) era a conoscenza del giorno,dell’ora e dell’ammontare delle somme che giungevano presso l’istituto di credito;il testimone avrebbe potuto altresì spiegare il ruolo ricoperto dall’imputatoall’interno dell’ufficio e deporre sul fatto che -immediatamente dopo laconsumazione della rapina - lui stesso aveva comunicato a tutti i dipendenti l’entitàdella refurtiva (quasi due milioni di lire).2.2.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell’imputato inrelazione alla contestata rapina.Assume la difesa ricorrente che la Corte territoriale non si è confrontata conle doglianze difensive dedotte nell’atto di appello limitandosi a ripercorrerel’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e ha fondato il giudizio diresponsabilità principalmente, se non unicamente, sulla intercettazioneambientale captata il 18 maggio 2010 che ha erroneamente interpretato come unadichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le dichiarazioni reseda quest’ultimo e corroborate dalla documentazione difensiva da cui risulta comeil riferimento alla somma di 100 milioni, contenuto nella conversazioneintercettata, era da ricollegarsi alla sua pesante situazione debitoria che , all’epocadel fatto di rapina, si aggirava intorno ai 190 milioni di lire in ragione deifinanziamenti a cui egli era ricorso.La sentenza impugnata afferma inoltre che dagli atti non emergeva lasottoposizione al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di un fascicolo fotograficocontenente anche la fotografia dell’imputato, tale assunto si pone in contrasto conquanto riportato, invece, nella sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di provadecisiva con riferimento alla testimonianza del capo cassiere [OSCURATO:PERSONA],richiesta nel corso del giudizio di appello, non è deducibile in questa sede.Con l’atto di appello era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con esclusivo riferimento alla acquisizione dei verbali di ricognizionefotografica eseguita dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad una nuovaaudizione di quest’ultimo e a tale integrazione probatoria la difesa aveva poirinunciato nel corso del giudizio di secondo grado, mentre l’assunzione dellatestimonianza del capo cassiere [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stataprospettata nell’atto di gravame.Contrariamente a quanto sostiene la difesa ricorrente, dall’esame del fascicoloprocessuale - consentito al collegio in ragione della natura della doglianza dedotta-tale prova non risulta essere stata sollecitata nel corso dell’esame dell’imputatoreso avanti la Corte territoriale, né all’esito di tale incombente (il relativo verbalestenotipico nulla riporta sul punto), ma neppure in sede di conclusioni ove ildifensore si era limitato a chiedere l’accoglimento del proposto appello (si veda ilverbale di udienza).In ogni caso, la decisività di tale prova va esclusa.Per costante e condiviso indirizzo, per prova decisiva deve intendersi quella che,confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale dadimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversapronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenzaintaccandone la struttura portante (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv.255817; Sez.4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878del 21/01/2020, R., Rv. 278670).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità sullaammissione di colpevolezza da parte dell’imputato contenuta nella intercettazioneambientale captata il 18 maggio 2010 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva anchedescritto esplicitamente il proprio ruolo di basista ricoperto nell’azione predatoria,sicchè la audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla segretezza dei tempi e modidi deposito di somme presso la banca rapinata, ove disposta, non avrebbedeterminato un diverso epilogo decisorio.2.

Generico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo diricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata conriferimento al giudizio di responsabilità.La Corte territoriale ha approntato sul punto un apparato argomentativocertamente privo di manifeste illogicità, con compiuto esame delle deduzionidifensive prospettate nell’atto di appello.Valore dirimente è stato attribuito alla intercettazione ambientale del 18maggio 2010 di cui l’imputato era stato diretto interlocutore, riportataprecisamente nel suo reale contenuto (con trascrizione testuale dei passaggisalienti, la cui correttezza non è contestata nel ricorso), accuratamente valutataanche rispetto ai rilievi difensivi sviluppati al riguardo, ed interpretata, inconsiderazione del suo obiettivo tenore, come una vera e propria confessione dellasua fattiva partecipazione alla rapina contestata.In particolare, il collegio di merito ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoriferimento preciso all’azione predatoria oggetto di imputazione avendo affermato“mancavano 10 milioni per fare due miliardi” (ed effettivamente la refurtiva erastata di 1 miliardo e 990 milioni di lire); aveva espressamente descritto, in uncontesto tutt’altro che vacuo e frivolo, il suo ruolo di basista e non di esecutoremateriale rivendicando il compito cruciale da lui svolto nel fatto illecito per il quale“aveva dato l’anima”, anche facendosi trovare all’interno dell’agenzia al momentodel colpo per assicurarsi del buono esito dell’operazione e, al contempo, perevitare “danno” alle persone, aveva anche parlato del compenso ricevuto, inmisura inferiore a quello concordato.La Corte territoriale ha anche posto in luce come uno degli interlocutori del dialogo([OSCURATO:PERSONA]) aveva confermato, nel corso della conversazione, ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] proprio con il ruolo di basista (“fa fare una rapina di duemiliardi di lire”) per il quale il compenso era stato effettivamente minore di quellodovuto.La conversazione in questione, ritenuta già di per sé sola pienamente dimostrativadella responsabilità, era peraltro corroborata, secondo il collegio, dalledichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità non ècensurata nel presente ricorso) che aveva riferito come la rapina di cui si discute,era stata compiuta proprio con l’ausilio di un basista di nome Franco dipendentedella agenzia (non riconosciuto nell’imputato sol perché nel fascicolo fotografico alui esibito in sede di ricognizione non era stata inserita l’effige di [OSCURATO:PERSONA]) il qualeaveva percepito un compenso di soli 40 milioni di lire, effettivamente inferiore allainiziale somma concordata.Con un quadro così precisamente e congruamente delineato, la difesa non siconfronta limitandosi, anche in questa sede, ad una generica censura dellainterpretazione operata dalla Corte di appello rispetto alla conversazioneintercettata che, tuttavia, è immune da vizi logici e si fonda su un contenutocaptativo conforme al reale.Va ricordato che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti,né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e larilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazionedi una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Inparticolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice dimerito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggioadoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cuiesso sia criptico o cifrato, di talchè in questa sede è possibile prospettare unainterpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella operata dalgiudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso incui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale (ipotesi nonricorrente nella specie) e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez.

U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; daultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

E’ stato, altresì,affermato (ibidem, SU Sebbar, Rv. 263714, già citata) che le dichiarazioni, autoed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmenteautorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamenteinterpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art.192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414).La Corte territoriale si è anche confrontata con la versione resa dall’imputatoche ha puntualmente ripercorso nei suoi contenuti e giudicato del tuttoinattendibile anche nella parte in cui egli aveva ricondotto il riferimento alla sommadi 100 milioni, che non gli era stata corrisposta, alle richieste di finanziamentobancario avanzate nell’anno 1998 e alla propria difficile situazione debitoria,spiegazione ritenuta non plausibile in quanto del tutto incoerente con il tenorecomplessivo della conversazione ambientale ove gli interlocutori avevanoripercorso i fatti relativi alla rapina commessa presso la banca e lo stesso Spataroaveva posto in correlazione la somma in questione proprio con l’azione predatoria.Non si rileva, infine, alcun contrasto logico tra la sentenza impugnata e quelladi primo grado.Il Tribunale (pag. 23 della sentenza) ha evidenziato che la mancataindividuazione dell’imputato da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era daconsiderarsi un elemento neutro poiché dagli atti non risultava che l’effige diSpataro fosse stata inserita nel fascicolo fotografico mostrato al chiamante incorreità a fini di individuazione, diversamente da quanto apoditticamente avevasostenuto la difesa in sede di discussione.Tale assunto è stato ribadito nei medesimi termini dalla Corte di appello (pag. 4della sentenza impugnata) che, investita nuovamente di tale rilievo, ha valutatodel tutto congetturale, in quanto non emersa dal compendio probatorio,l’asserzione difensiva secondo cui gli inquirenti avevano sottoposto al collaboratoreNeri l’immagine di [OSCURATO:PERSONA].3.

Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualirelative al presente giudizio nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pubblica udienza alla presenzadelle parti, a seguito di rituale richiesta ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis cod.proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla memoria giàdepositata;dato atto che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, seppureritualmente avvisato della disposta trattazione orale, non è comparso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo confermava lapronuncia del Tribunale di Palermo in data 13/04/2023 che, per quanto qui rileva,aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapinapluriaggravata, con il ruolo di basista, commessa in danno della agenzia Monte deiPaschi di Siena in data 2 maggio 1995 (capo 0 di imputazione) ed aveva irrogatola pena di anni tre di reclusione ed euro 600,00 di multa, interamente condonata,con condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, daliquidarsi in separata sede, e al pagamento di provvisionale quantificata in euro200.000,00.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, chenel giudizio di primo grado aveva dichiarato di rinunciare alla prescrizione, tramiteil difensore di fiducia il quale ha articolato due motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. d)cod. proc. pen., la mancata assunzione di prova decisiva.Si assume che all’imputato è stato attribuito il ruolo di basista nella rapina incontestazione e segnatamente quello di avere fornito le informazioni logistiche equelle relative alla effettiva presenza di ingenti somme presenti nell’istituto dicredito al momento della programmata azione predatoria messa a segno dagliesecutori materiali.Alla Corte territoriale era stata richiesta, a seguito dell’esame reso da Spataronel corso del giudizio di appello e poi anche in sede di conclusioni, l’escussione delcapo cassiere della banca rapinata ([OSCURATO:PERSONA]) che avrebbe potuto riferireelementi decisivi in ordine alla estraneità dell’imputato, in particolare sullacircostanza che nessun dipendente della banca (ad eccezione dei soggetti conposizione apicale, dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e del direttore) era a conoscenza del giorno,dell’ora e dell’ammontare delle somme che giungevano presso l’istituto di credito;il testimone avrebbe potuto altresì spiegare il ruolo ricoperto dall’imputatoall’interno dell’ufficio e deporre sul fatto che -immediatamente dopo laconsumazione della rapina - lui stesso aveva comunicato a tutti i dipendenti l’entitàdella refurtiva (quasi due milioni di lire).2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità dell’imputato inrelazione alla contestata rapina.Assume la difesa ricorrente che la Corte territoriale non si è confrontata conle doglianze difensive dedotte nell’atto di appello limitandosi a ripercorrerel’apparato argomentativo della sentenza di primo grado e ha fondato il giudizio diresponsabilità principalmente, se non unicamente, sulla intercettazioneambientale captata il 18 maggio 2010 che ha erroneamente interpretato come unadichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsi con le dichiarazioni reseda quest’ultimo e corroborate dalla documentazione difensiva da cui risulta comeil riferimento alla somma di 100 milioni, contenuto nella conversazioneintercettata, era da ricollegarsi alla sua pesante situazione debitoria che , all’epocadel fatto di rapina, si aggirava intorno ai 190 milioni di lire in ragione deifinanziamenti a cui egli era ricorso.La sentenza impugnata afferma inoltre che dagli atti non emergeva lasottoposizione al collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] di un fascicolo fotograficocontenente anche la fotografia dell’imputato, tale assunto si pone in contrasto conquanto riportato, invece, nella sentenza di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2.Il primo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di provadecisiva con riferimento alla testimonianza del capo cassiere [OSCURATO:PERSONA],richiesta nel corso del giudizio di appello, non è deducibile in questa sede.Con l’atto di appello era stata richiesta la rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale con esclusivo riferimento alla acquisizione dei verbali di ricognizionefotografica eseguita dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] ovvero ad una nuovaaudizione di quest’ultimo e a tale integrazione probatoria la difesa aveva poirinunciato nel corso del giudizio di secondo grado, mentre l’assunzione dellatestimonianza del capo cassiere [OSCURATO:PERSONA] non risulta essere stataprospettata nell’atto di gravame.Contrariamente a quanto sostiene la difesa ricorrente, dall’esame del fascicoloprocessuale - consentito al collegio in ragione della natura della doglianza dedotta-tale prova non risulta essere stata sollecitata nel corso dell’esame dell’imputatoreso avanti la Corte territoriale, né all’esito di tale incombente (il relativo verbalestenotipico nulla riporta sul punto), ma neppure in sede di conclusioni ove ildifensore si era limitato a chiedere l’accoglimento del proposto appello (si veda ilverbale di udienza).In ogni caso, la decisività di tale prova va esclusa.Per costante e condiviso indirizzo, per prova decisiva deve intendersi quella che,confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale dadimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversapronuncia, ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenzaintaccandone la struttura portante (Sez. 2, n. 21884 del 20/03/2013, Cabras, Rv.255817; Sez.4, n. 6783 del 23/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259323; Sez. 3, n. 9878del 21/01/2020, R., Rv. 278670).Nel caso di specie, la Corte di appello ha fondato il giudizio di responsabilità sullaammissione di colpevolezza da parte dell’imputato contenuta nella intercettazioneambientale captata il 18 maggio 2010 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] aveva anchedescritto esplicitamente il proprio ruolo di basista ricoperto nell’azione predatoria,sicchè la audizione del testimone [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla segretezza dei tempi e modidi deposito di somme presso la banca rapinata, ove disposta, non avrebbedeterminato un diverso epilogo decisorio.2. Generico e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo diricorso con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata conriferimento al giudizio di responsabilità.La Corte territoriale ha approntato sul punto un apparato argomentativocertamente privo di manifeste illogicità, con compiuto esame delle deduzionidifensive prospettate nell’atto di appello.Valore dirimente è stato attribuito alla intercettazione ambientale del 18maggio 2010 di cui l’imputato era stato diretto interlocutore, riportataprecisamente nel suo reale contenuto (con trascrizione testuale dei passaggisalienti, la cui correttezza non è contestata nel ricorso), accuratamente valutataanche rispetto ai rilievi difensivi sviluppati al riguardo, ed interpretata, inconsiderazione del suo obiettivo tenore, come una vera e propria confessione dellasua fattiva partecipazione alla rapina contestata.In particolare, il collegio di merito ha evidenziato che [OSCURATO:PERSONA] aveva fattoriferimento preciso all’azione predatoria oggetto di imputazione avendo affermato“mancavano 10 milioni per fare due miliardi” (ed effettivamente la refurtiva erastata di 1 miliardo e 990 milioni di lire); aveva espressamente descritto, in uncontesto tutt’altro che vacuo e frivolo, il suo ruolo di basista e non di esecutoremateriale rivendicando il compito cruciale da lui svolto nel fatto illecito per il quale“aveva dato l’anima”, anche facendosi trovare all’interno dell’agenzia al momentodel colpo per assicurarsi del buono esito dell’operazione e, al contempo, perevitare “danno” alle persone, aveva anche parlato del compenso ricevuto, inmisura inferiore a quello concordato.La Corte territoriale ha anche posto in luce come uno degli interlocutori del dialogo([OSCURATO:PERSONA]) aveva confermato, nel corso della conversazione, ilcoinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] proprio con il ruolo di basista (“fa fare una rapina di duemiliardi di lire”) per il quale il compenso era stato effettivamente minore di quellodovuto.La conversazione in questione, ritenuta già di per sé sola pienamente dimostrativadella responsabilità, era peraltro corroborata, secondo il collegio, dalledichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] (la cui attendibilità non ècensurata nel presente ricorso) che aveva riferito come la rapina di cui si discute,era stata compiuta proprio con l’ausilio di un basista di nome Franco dipendentedella agenzia (non riconosciuto nell’imputato sol perché nel fascicolo fotografico alui esibito in sede di ricognizione non era stata inserita l’effige di [OSCURATO:PERSONA]) il qualeaveva percepito un compenso di soli 40 milioni di lire, effettivamente inferiore allainiziale somma concordata.Con un quadro così precisamente e congruamente delineato, la difesa non siconfronta limitandosi, anche in questa sede, ad una generica censura dellainterpretazione operata dalla Corte di appello rispetto alla conversazioneintercettata che, tuttavia, è immune da vizi logici e si fonda su un contenutocaptativo conforme al reale.Va ricordato che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti,né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e larilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censureche, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazionedi una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito. Inparticolare, costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice dimerito e non sindacabile in sede di legittimità, l’interpretazione del linguaggioadoperato nelle conversazioni telefoniche intercettate, e ciò anche nei casi in cuiesso sia criptico o cifrato, di talchè in questa sede è possibile prospettare unainterpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella operata dalgiudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso incui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale (ipotesi nonricorrente nella specie) e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650; daultimo, Sez. 1, n. 22336 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). E’ stato, altresì,affermato (ibidem, SU Sebbar, Rv. 263714, già citata) che le dichiarazioni, autoed etero accusatorie, registrate nel corso di attività di intercettazione regolarmenteautorizzata, hanno piena valenza probatoria e, pur dovendo essere attentamenteinterpretate e valutate, non necessitano degli elementi di riscontro previsti dall'art.192, comma terzo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv.268414).La Corte territoriale si è anche confrontata con la versione resa dall’imputatoche ha puntualmente ripercorso nei suoi contenuti e giudicato del tuttoinattendibile anche nella parte in cui egli aveva ricondotto il riferimento alla sommadi 100 milioni, che non gli era stata corrisposta, alle richieste di finanziamentobancario avanzate nell’anno 1998 e alla propria difficile situazione debitoria,spiegazione ritenuta non plausibile in quanto del tutto incoerente con il tenorecomplessivo della conversazione ambientale ove gli interlocutori avevanoripercorso i fatti relativi alla rapina commessa presso la banca e lo stesso Spataroaveva posto in correlazione la somma in questione proprio con l’azione predatoria.Non si rileva, infine, alcun contrasto logico tra la sentenza impugnata e quelladi primo grado.Il Tribunale (pag. 23 della sentenza) ha evidenziato che la mancataindividuazione dell’imputato da parte del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] era daconsiderarsi un elemento neutro poiché dagli atti non risultava che l’effige diSpataro fosse stata inserita nel fascicolo fotografico mostrato al chiamante incorreità a fini di individuazione, diversamente da quanto apoditticamente avevasostenuto la difesa in sede di discussione.Tale assunto è stato ribadito nei medesimi termini dalla Corte di appello (pag. 4della sentenza impugnata) che, investita nuovamente di tale rilievo, ha valutatodel tutto congetturale, in quanto non emersa dal compendio probatorio,l’asserzione difensiva secondo cui gli inquirenti avevano sottoposto al collaboratoreNeri l’immagine di [OSCURATO:PERSONA].3. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualirelative al presente giudizio nonché al versamento, in favore della Cassa delleammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il giorno 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]
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