CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45879/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE del TRIBUNALE di TORINOletto il ricorso e visti gli atti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Gip del Tribunale di Torino in data 17/06/2024, con la quale è stata applicata all'imputato la pena di giustizia in ordine ai reati di concorso in rapina aggravata (capo 1) e di lesioni aggravate (capo 2). 2. La difesa del ricorrente affida il ricorso ad un unico motivo con cui deduce la violazione di legge in ordine alla mancata motivazione sulla quantificazione dell'aumento di pena apportato a titolo di continuazione per il reato di lesioni aggravate di cui al capo 2) della rubrica. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto relativo a motivo non consentito in sede di legittimità avverso la sentenza di applicazione pena. 4. A norma del disposto di cui all'art. 445, comma 2 -bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 o