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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 2025

Cassazione n. 31912/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10965/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Francavilla al mare c. da Alento 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 355/2020 depositata il 02/03/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 171/2014 il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha accolto la domanda possessoria proposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

I ricorrenti avevano lamentato che gli Antonucci, con il parcheggio delle proprie autovetture, ostacolavano l’utilizzo, da parte degli stessi ricorrenti, di una striscia di terreno posta fra i fabbricati di via Tosti 100 e 102/104 di Francavilla al mare.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare di reintegrazione del possesso, ordinando ai convenuti «di cessare ogni atto di spoglio in danno dei ricorrenti attraverso l'eliminazione di ogni ostacolo [...], in particolare costituito dal parcheggio di autovetture, frapposto alla libera utilizzazione della striscia di terreno esistente tra i fabbricati siti in Francavilla al mare alla via Tosti n. 100 e 102/104».

La Corte d’appello dell’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado.

La Corte di merito, in via preliminare, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità totale dell’appello, precisando tuttavia che la decisione avrebbe riguardato solo «quei motivi che, dalla lettura dell’atto, siano enucleabili per avere sufficiente autonomia», che ha poi ritenuti infondati nel merito.

Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti , è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dai controricorrenti, è infondata, dovendosi condivide re i rilievi già proposti dal Consigliere delegato nella proposta di definizione accelerata: «il momento iniziale del procedimento possessorio va individuato nel momento in cui viene presentata la domanda, introduttiva della prima fase sommaria, che nella specie risale –per ammissione della stessa parte controricorrente–al 2008.

Il termine per proporre ricorso per Cassazione, dunque, era quello di un anno, previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate a detta disposizione per effetto della novella di cui alla legge n. 69 del 2009».

2. I motivi del ricorso possono così riassumersi: a) violazione e falsa applicazione «degli artt. 669-bis e segg. [...] 703, 75, 83, 89, 51,52,91,92, 96, 174 ecc. c.p.c., 1168 e 1170 c.c.»; b) nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c.; c) omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto controverso della decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n 5, c.p.c.

3. Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell'art.366 c.p.c., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte.

Il legislatore colloca formalmente l’esposizione del fatto prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito.

Il giudice di legittimità, attraverso l’esposizione dei fatti, deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo.

L’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità.

Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte.

L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso.

Il legislatore colloca formalmente l’esposizione del fatto prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito.

Il giudice di legittimità, attraverso l’esposizione dei fatti, deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo.

Come chiarito da questa Corte, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassazione - in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa - declinato secondo le prescrizioni del giudice euro-unitario (sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), impone sinteticità e chiarezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612.

Il difensore che redige il ricorso per cassazione deve procedere ad elaborare autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale, selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale (Cass. 8 settembre 2017, n. 20953).

In palese contrasto con tali principi, i ricorrent i si dilunga no in una contorta e ripetitiva esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle.

Invero, la tecnica di redazione seguita è connotata da una esposizione dei fatti distinta in più paragrafi, nei quali la narrazione, ridondante e ripetitiva della vicende processuali e caratterizzata da un continuo alternarsi di segno grafico, è inestricabilmente accompagnata da lapidarie e anapodittiche considerazioni sugli errori di giudizi imputati ai giudici di merito, persino anticipata talvolta già nell’intitolazione del paragrafo: «esposizione sommaria dei fatti della causa possessoria, azionata dalle c/p, appellate convenute, senza prova del possesso di fatto e dopo la decadenza dall’azione proposta dopo oltre l’anno dai fatti di spoglio» (pag. 14 del ricorso).

Una tale tecnica espositiva, in quanto implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (Cass.04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la rilevata stretta concatenazione tra narrazione e considerazioni incidentali prima illustrata.

Si ricorda che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – dai quali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagli artt. 365 e 366 cod. proc. civ.

4. In secondo luogo, la tecnica di formulazione dei motivi espone, del pari, il ricorso ad una radicale declaratoria di inammissibilità, trattandosi di censure generiche e confuse, dove alla mera enumerazione di alcune disposizioni segue un generico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudizio sul fatto.

A ciò si aggiunga ulteriormente, con riferimento al primo motivo, che la sola censura intelleggibile riguarda la decadenza dall’azione possessoria, la quale, tuttavia, non è coordinata con il contenuto della decisione, che non considera minimamente tale profilo della vicenda, incorrendo pertanto la censura in una ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità.

Si ricorda che la Corte d’appello ha dichiaratamente anticipato di r e str ingere la decisione solo ad alcuni dei motivi, occupandosi nel seguito della trattazione di aspetti della lite, che non includevano la questione della tempestività: la censura al riguardo, quindi, avrebbe dovuto investire non il merito, ma la statuizione processualeche ha indotto la Corte di merito a non esaminare l’aspetto della vicenda oggetto del motivo.

Quanto al secondo motivo, all’interno di una trattazione confusa, che non consente di enucleare alcuna specifica censura, i ricorrenti sollevano la questione della partecipazione al collegio giudicante di secondo grado, di un giudice ausiliario.

Tale censura è autonomamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui «a seguitodella sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono algiudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti diappello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi deigiudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti diappello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. n. 32065/2021; n.15045/2021).

Infine, con il terzo motivo, il ricorrente invoca un vizio non più sussistente, sin dalla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, trovando applicazione la nuova norma, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, d.l. cit., «alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», avvenuta il 12 agosto 2012.

5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art.96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.).

L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo.

Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023).

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrent i , liquidate in € 2 .0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dei controricorrenti, della ulteriore somma di € 2.000,00; condanna ancora i ricorrent i , ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10965/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Francavilla al mare c. da Alento 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 355/2020 depositata il 02/03/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 171/2014 il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, ha accolto la domanda possessoria proposta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti avevano lamentato che gli Antonucci, con il parcheggio delle proprie autovetture, ostacolavano l’utilizzo, da parte degli stessi ricorrenti, di una striscia di terreno posta fra i fabbricati di via Tosti 100 e 102/104 di Francavilla al mare. In accoglimento della domanda, il Tribunale ha confermato il provvedimento cautelare di reintegrazione del possesso, ordinando ai convenuti «di cessare ogni atto di spoglio in danno dei ricorrenti attraverso l'eliminazione di ogni ostacolo [...], in particolare costituito dal parcheggio di autovetture, frapposto alla libera utilizzazione della striscia di terreno esistente tra i fabbricati siti in Francavilla al mare alla via Tosti n. 100 e 102/104». La Corte d’appello dell’Aquila, adita da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado. La Corte di merito, in via preliminare, ha disatteso l’eccezione di inammissibilità totale dell’appello, precisando tuttavia che la decisione avrebbe riguardato solo «quei motivi che, dalla lettura dell’atto, siano enucleabili per avere sufficiente autonomia», che ha poi ritenuti infondati nel merito. Per la cassazione della decisione [OSCURATO:PERSONA], anche quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. Proposta dal consigliere delegato la definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., in ragione della manifesta infondatezza dell’impugnazione per cassazione, la causa, su tempestiva istanza dei ricorrenti , è stata, quindi, fissata, per la decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dai controricorrenti, è infondata, dovendosi condivide re i rilievi già proposti dal Consigliere delegato nella proposta di definizione accelerata: «il momento iniziale del procedimento possessorio va individuato nel momento in cui viene presentata la domanda, introduttiva della prima fase sommaria, che nella specie risale –per ammissione della stessa parte controricorrente–al 2008. Il termine per proporre ricorso per Cassazione, dunque, era quello di un anno, previsto dall’art. 327 c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate a detta disposizione per effetto della novella di cui alla legge n. 69 del 2009». 2. I motivi del ricorso possono così riassumersi: a) violazione e falsa applicazione «degli artt. 669-bis e segg. [...] 703, 75, 83, 89, 51,52,91,92, 96, 174 ecc. c.p.c., 1168 e 1170 c.c.»; b) nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4, c.p.c.; c) omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto controverso della decisione, in relazione all’art. 360, comma 1, n 5, c.p.c. 3. Il ricorso è palesemente inammissibile per violazione dell'art.366 c.p.c., sotto il duplice profilo della mancanza di una sintetica esposizione del fatto processuale e della carenza di specificità delle censure svolte. Il legislatore colloca formalmente l’esposizione del fatto prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito. Il giudice di legittimità, attraverso l’esposizione dei fatti, deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo. L’art. 366 c.p.c., nel dettare le condizioni formali del ricorso, ossia i requisiti di “forma-contenuto” dell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, configura un vero e proprio “modello legale” del ricorso per cassazione, la cui violazione è sanzionata con l’inammissibilità. Con particolare riferimento al requisito della “esposizione sommaria dei fatti della causa” di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., va osservato che tale requisito è posto, nell’ambito del modello legale del ricorso, non tanto nell’interesse della controparte, quanto in funzione del sindacato che la Corte di cassazione è chiamata ad esercitare e, quindi, della verifica della fondatezza delle censure proposte. L’esposizione sommaria deve avere ad oggetto sia i fatti sostanziali sia i fatti processuali necessari alla comprensione dei motivi di ricorso. Il legislatore colloca formalmente l’esposizione del fatto prima di quello dei motivi, poiché la lettura del ricorso precede l’esame dei motivi ed implica la comprensione dell’iter processuale e delle decisioni di merito. Il giudice di legittimità, attraverso l’esposizione dei fatti, deve cogliere le censure della sentenza impugnata e le varie vicende del processo. Come chiarito da questa Corte, il principio di specificità (anche detto «di autonomia») del ricorso per cassazione - in forza del quale il giudice di legittimità deve essere messo nelle condizioni di comprendere l’oggetto della controversia e il contenuto delle censure senza dover scrutinare autonomamente gli atti di causa - declinato secondo le prescrizioni del giudice euro-unitario (sentenza C.E.D.U. del 28 ottobre 2021, in causa Succi ed altri c/Italia), impone sinteticità e chiarezza, criteri e obiettivi realizzati dal richiamo essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in guisa da contemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) lo scrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass. 14/03/2022, n. 8117; Cass. 04/02/2022, n. 3612. Il difensore che redige il ricorso per cassazione deve procedere ad elaborare autonomamente una sintesi della vicenda fattuale e processuale, selezionando i dati di fatto sostanziali e processuali rilevanti in funzione dei motivi di ricorso che intende formulare, in modo da consentire alla Corte di procedere poi allo scrutinio di tali motivi disponendo di un quadro chiaro e sintetico della vicenda processuale (Cass. 8 settembre 2017, n. 20953). In palese contrasto con tali principi, i ricorrent i si dilunga no in una contorta e ripetitiva esposizione delle vicende processuali, frammista a continue ed incidentali proprie valutazioni, ritenendo di dover informare la Corte di ogni più infinitesimale dettaglio, ma così finendo per rendere incomprensibile la vicenda processuale nelle sue distinte componenti delle ragioni decisorie della pronuncia di merito gravata e delle singole e specifiche censure contrapposte a ciascuna di quelle. Invero, la tecnica di redazione seguita è connotata da una esposizione dei fatti distinta in più paragrafi, nei quali la narrazione, ridondante e ripetitiva della vicende processuali e caratterizzata da un continuo alternarsi di segno grafico, è inestricabilmente accompagnata da lapidarie e anapodittiche considerazioni sugli errori di giudizi imputati ai giudici di merito, persino anticipata talvolta già nell’intitolazione del paragrafo: «esposizione sommaria dei fatti della causa possessoria, azionata dalle c/p, appellate convenute, senza prova del possesso di fatto e dopo la decadenza dall’azione proposta dopo oltre l’anno dai fatti di spoglio» (pag. 14 del ricorso). Una tale tecnica espositiva, in quanto implica la lettura di una imponente massa di informazioni su fatti (processuali e sostanziali) per lo più irrilevanti ai fini della decisione, rende di per sé impossibile la focalizzazione sui fatti invece rilevanti, neppure potendo procedersi mediante la tecnica della espunzione (Cass.04/04/2018, n. 8245), ossia dell’isolamento di quanto di superfluo sia stato inserito nel ricorso, stante la rilevata stretta concatenazione tra narrazione e considerazioni incidentali prima illustrata. Si ricorda che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, in cui il ricorrente deve rivolgersi alla Suprema Corte individuando uno o più specifici vizi di legittimità – dai quali, in thesi, è inficiata la decisione impugnata - scegliendoli dal novero di quelli elencati dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., e nel rispetto, tra l’altro, dei requisiti di contenuto-forma prescritti dagli artt. 365 e 366 cod. proc. civ. 4. In secondo luogo, la tecnica di formulazione dei motivi espone, del pari, il ricorso ad una radicale declaratoria di inammissibilità, trattandosi di censure generiche e confuse, dove alla mera enumerazione di alcune disposizioni segue un generico e confuso argomentare, in cui si sovrappongono pretese violazioni di legge, vizi di motivazione, inviti a ripetere un giudizio sul fatto. A ciò si aggiunga ulteriormente, con riferimento al primo motivo, che la sola censura intelleggibile riguarda la decadenza dall’azione possessoria, la quale, tuttavia, non è coordinata con il contenuto della decisione, che non considera minimamente tale profilo della vicenda, incorrendo pertanto la censura in una ulteriore e autonoma ragione di inammissibilità. Si ricorda che la Corte d’appello ha dichiaratamente anticipato di r e str ingere la decisione solo ad alcuni dei motivi, occupandosi nel seguito della trattazione di aspetti della lite, che non includevano la questione della tempestività: la censura al riguardo, quindi, avrebbe dovuto investire non il merito, ma la statuizione processualeche ha indotto la Corte di merito a non esaminare l’aspetto della vicenda oggetto del motivo. Quanto al secondo motivo, all’interno di una trattazione confusa, che non consente di enucleare alcuna specifica censura, i ricorrenti sollevano la questione della partecipazione al collegio giudicante di secondo grado, di un giudice ausiliario. Tale censura è autonomamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., in quanto in contrasto con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui «a seguitodella sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono algiudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti diappello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi deigiudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti diappello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. n. 32065/2021; n.15045/2021). Infine, con il terzo motivo, il ricorrente invoca un vizio non più sussistente, sin dalla modifica dell’art. 360, comma 1, n. 5, ad opera del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, trovando applicazione la nuova norma, per espressa previsione dell’art. 54, comma 3, d.l. cit., «alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», avvenuta il 12 agosto 2012. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art.96 c.p.c. (art. 380-bis, comma 3, c.p.c.). L’integrale conformità dell’esito decisorio alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. costituisce, invero, indice della colpa grave della condotta processuale della ricorrente, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo, con conseguente condanna dello stesso al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente, nonché di somma in favore della cassa delle ammende, negli importi indicati in dispositivo. Opera, dunque, la valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. unite n. 27433 e n. 27195 del 2023). Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrential pagamento delle spese di lite in favore dei controricorrent i , liquidate in € 2 .0 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti, ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore dei controricorrenti, della ulteriore somma di € 2.000,00; condanna ancora i ricorrent i , ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di co
Sentenza Cassazione n. 31912/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris