Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2004
ECLI:EU:C:2004:85
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordonnance de la [OSCURATO:PERSONA] riunite C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04
[OSCURATO:PERSONA] e altri
contro
[OSCURATO:SOCIETA] e altri
(domande di pronuncia pregiudiziale, proposte dal Giudice di pace di Bitonto)
«Rinvio pregiudiziale — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
Questioni pregiudiziali — Ricevibilità — Questioni sollevate senza sufficienti precisazioni sul contesto — Questioni che si
limitano a contenere un semplice riferimento ai fatti constatati in sentenze e decisioni di altre autorità nazionali
(Art. 234 CE;Statuto della Corte di giustizia, art. 23)
L’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest’ultimo
definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi
di fatto su cui tali questioni sono fondate. Detta esigenza vale in particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato
da complesse situazioni di fatto e di diritto. È, inoltre, indispensabile che il giudice nazionale fornisca quantomeno delle
minime spiegazioni in ordine ai motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate disposizioni
comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.
Tutte queste informazioni servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare
ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23
dello Statuto della Corte.
È di conseguenza manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale che si limita a contenere un semplice riferimento
a fatti constatati in altre sentenze ovvero in una decisione dell’autorità competente in materia di concorrenza in quanto
non consenta alla Corte di risolvere in modo utile le questioni né ai governi degli Stati membri di presentare osservazioni.
(v. punti 6-8, 12)
ORDINANZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
11 febbraio 2004
(1)
«Rinvio pregiudiziale – Irricevibilità»
Nei procedimenti riuniti C-438/03, C-439/03, C-509/03 e C-2/04,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Giudice di pace
di Bitonto nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra
[OSCURATO:SOCIETA]
(C-438/03),
tra
[OSCURATO:SOCIETA]
(C-439/03),
tra
[OSCURATO:SOCIETA]
(C-509/03)e tra
[OSCURATO:SOCIETA]
(C-2/04)
,
domande vertenti sull'interpretazione degli artt. 81 CE e 82 CE,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dal sig. C. Gulmann, presidente di sezione, dal sig. S. von Bahr (relatore) e dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta,
giudici,
avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed
cancelliere: sig. R. Grass
sentito l'avvocato generale,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
Con ordinanze
–
6 ottobre 2003, pervenuta alla Corte il 16 ottobre successivo (C‑438/03 e C‑439/03),
–
21 novembre 2003, pervenuta alla Corte il 4 dicembre successivo (C‑509/03),
–
e 20 dicembre 2003, pervenuta alla Corte il 5 gennaio successivo (C‑2/04),
il Giudice di pace di Bitonto ha sottoposto alla Corte, a norma dell’art. 234 CE, una serie di questioni pregiudiziali vertenti
sull’interpretazione, segnatamente, degli artt. 81 CE e 82 CE.
2
Tali questioni sono state sollevate nell’ambito di azioni di risarcimento del danno proposte dal sig. [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra
[OSCURATO:PERSONA], dai sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro, rispettivamente, le società di assicurazioni [OSCURATO:SOCIETA],
[OSCURATO:SOCIETA], [OSCURATO:SOCIETA] che, secondo l’[OSCURATO:PERSONA]
della Concorrenza e del Mercato (in prosieguo: l’«AGCM»), hanno partecipato a un cartello nel settore delle assicurazioni.
[OSCURATO:PERSONA] principali e questioni pregiudiziali
3
Dalle ordinanze di rinvio emerge che l’AGCM ha emanato una decisione in merito ad un cartello posto in essere da diverse società
di assicurazioni nel settore della responsabilità civile relativa agli incidenti automobilistici. Tale decisione, impugnata
dalle imprese interessate, ha dato luogo alla sentenza 5 luglio 2001 del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (in
prosieguo: il «TAR Lazio») e successivamente alla sentenza 23 aprile 2002 del Consiglio di Stato.
4
Ritenendo che la soluzione delle controversie dinanzi ad esso pendenti richiedesse l’interpretazione del diritto comunitario,
in particolare degli artt. 81 CE e 82 CE, il Giudice di pace di Bitonto ha deciso di sospendere i giudizi e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
–
Nei procedimenti C‑438/03 e C‑439/03:
«1)
Se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n. 6139
del TAR Lazio (Roma) del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, costituiscano infrazioni
del diritto comunitario, in particolar modo degli articoli 81 [CE] e 82 [CE].
2)
Se l'infrazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] comporti a carico di coloro che [l'hanno posta] in essere l'obbligo di risarcire
i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che dimostrino di aver comunque subito nocumento.
3)
Se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il
giudice nazionale (sempre in virtù del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno
punitivo contro coloro che hanno posto in essere l'intesa vietata o l'abuso di posizione dominante.
4)
Se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale.
5)
Se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche d'ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno
morale.
6)
Se un termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 [CE] e 82 [CE] previsto dalla legge
nazionale italiana pari ad un anno sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve.
7)
Se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria
il giorno in cui è stata compiuta la violazione degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] oppure il giorno in cui tale violazione è Cessata.
8)
Se il diritto comunitario comporti per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme nazionali in contrasto con
esso o comunque d'interpretarle in modo conforme».
–
Nei procedimenti C‑509/03 e C‑2/04:
«1)
Se i fatti definitivamente accertati con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2199 del 23 aprile 2002 e con la sentenza n. 6139
del [TAR Lazio] del 5 luglio 2001, che devono qui intendersi integralmente richiamate e riprodotte, unitamente al provvedimento
dell'AGCM italiana, cui entrambe le sentenze indicate si riferiscono (relativo ad un cartello posto in essere da diverse compagnie
assicuratrici per l'assicurazione rc da incidente stradale), costituiscano infrazioni del diritto comunitario, in particolar
modo degli articoli 81 [CE] e 82 CE.
2)
Se l'infrazione degli articoli 81 [CE] e 82 CE comporti a carico di coloro che [l'hanno posta] in essere l'obbligo di risarcire
i danni ai consumatori finali ed a tutti coloro che, essendo terzi estranei all'intesa o all'abuso, dimostrino di aver comunque
subito nocumento.
3)
Se nella quantificazione del danno, oltre alla restituzione delle somme percepite in violazione delle norme comunitarie, il
giudice nazionale (sempre in virtù del diritto comunitario) debba riconoscere al danneggiato anche una somma a titolo di danno
punitivo contro coloro che hanno posto in essere l'intesa vietata o l'abuso di posizione dominante.
4)
Se ai sensi del diritto comunitario debba essere anche riconosciuto il risarcimento del danno morale.
5)
Se, ai sensi del diritto comunitario, il giudice debba disporre anche d'ufficio il risarcimento dei danni punitivi e del danno
morale.
6)
Se un termine di prescrizione dell'azione risarcitoria per infrazione degli articoli 81 [CE] e 82 CE previsto dalla legge
nazionale italiana pari ad un anno sia in contrasto col diritto comunitario in quanto troppo breve.
7)
Se il diritto comunitario imponga di considerare quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione risarcitoria
il giorno in cui è stata compiuta la violazione degli artt. 81 [CE] e 82 [CE] oppure il giorno in cui tale violazione è cessata.
8)
Se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il
riferimento è in particolar modo al primo comma dell'art. 6 e all'art. 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo)
una normativa nazionale di tenore analogo a quello del secondo comma dell'art. 3 della legge italiana n. 287 del 10 ottobre
1990 che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un'intesa illecita e nulla ai sensi dell'art. 81 CE
o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE, di rivolgersi per ottenere il risarcimento
dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per materia, valore e territorio in applicazione delle regole
nazionali ordinarie sulla competenza, comportando l'art. 33 della legge n. 287/90 un aggravio di costi e tempi di giudizio
che invece non si verifica in applicazione delle regole nazionali ordinarie sulla competenza per territorio, materia e valore.
9)
Se si ponga in contrasto col diritto comunitario della concorrenza e/o coi principi fondamentali del diritto comunitario (il
riferimento è in particolar modo al primo comma dell'art. 6 e all'art. 13 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo)
una normativa nazionale che imponga al consumatore o comunque ad un terzo estraneo, danneggiato da un'intesa illecita e nulla
ai sensi dell'art. 81 CE o da una pratica illecita di abuso di posizione dominante ai sensi dell'art. 82 CE, di rivolgersi
per ottenere il risarcimento dei danni ad un giudice diverso da quello che sarebbe competente per territorio in base alla
sede della filiale dell'assicurazione con cui ha stipulato il contratto o nel cui circondario il danneggiato ha il proprio
domicilio, anche in relazione ai diversi costi di giudizio che l'una o l'altra soluzione comporta.
10) Se il diritto comunitario comporti per il giudice nazionale l'obbligo di disapplicare le norme nazionali in contrasto
con esso o comunque d'interpretarle in modo conforme».
Sulla riunione dei procedimenti
5
Poiché i procedimenti C‑438/03, C‑439/03, C‑509/03 e C‑2/04 sono connessi quanto all’oggetto, occorre disporne la riunione
ai sensi dell’art. 43 del regolamento di procedura, ai fini della presente ordinanza.
Sulla ricevibilità
6
Si deve ricordare che l’esigenza di giungere ad un’interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale
impone che quest’ultimo definisca l’ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi
almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause da C‑320/90
a C‑322/90, Telemarsicabruzzo e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C‑157/92, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I‑1085, punto 4; 30 aprile 1998, cause riunite C‑128/97 e C‑137/97, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2181, punto 5; 8 luglio
1998, causa C‑9/98, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4261, punto 4; 2 marzo 1999, causa C‑422/98, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag.
I‑1279, punto 4; sentenza 13 aprile 2000, causa C‑176/96, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2681, punto 22, nonché ordinanza
28 giugno 2000, causa C‑116/00, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4979, punto 15). Detta esigenza vale in particolare nel settore
della concorrenza, caratterizzato da complesse situazioni di fatto e di diritto (ordinanza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 5; sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 22, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 19).
7
La Corte ha parimenti sottolineato l’importanza dell’indicazione, da parte del giudice del rinvio, delle ragioni precise che
lo hanno indotto a interrogarsi sull’interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessaria una pronuncia pregiudiziale
della Corte (ordinanze 25 giugno 1996, causa C‑101/96, Italia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3081, punto 6; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata,
punto 15, e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 6). La Corte ha pertanto ritenuto indispensabile che il giudice nazionale fornisca quantomeno
delle minime spiegazioni in ordine ai motivi che lo hanno indotto a chiedere l’interpretazione di quelle determinate disposizioni
comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia
(ordinanze 7 aprile 1995, causa C‑167/94, [OSCURATO:PERSONA] e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1023, punto 9, e [OSCURATO:PERSONA], citata , punto 16).
8
Si deve ricordare, infine, che le informazioni fornite nei provvedimenti di rinvio servono non solo a consentire alla Corte
di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità
di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia (ordinanza [OSCURATO:PERSONA] e a.,
citata, punto 5). Incombe alla Corte vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma
della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (sentenza 1° aprile 1982,
cause riunite 141/81-143/81, Holdijk e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1299, punto 6; ordinanza 13 marzo 1996, causa C‑326/95, Banco de Fomento
e Exterior, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1385, punto 7; sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citata, punto 23, e ordinanza [OSCURATO:PERSONA], citata,
punto 14).
9
Si deve necessariamente rilevare che le ordinanze di rinvio non contengono le indicazioni sufficienti a rispondere a tali
esigenze.
10
Le ordinanze di rinvio, infatti, non definiscono il contesto di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni sollevate
dal giudice del rinvio. Né esse esplicitano le fattispecie sulle quali si fondano le dette questioni. Le ordinanze si limitano
a indicare che il detto giudice ritiene necessario sottoporre alla Corte alcune questioni pregiudiziali per poter decidere
nelle cause dinanzi ad esso pendenti.
11
Il giudice del rinvio, inoltre, non chiarisce il nesso che dovrebbe sussistere tra gli artt. 81 CE e 82 CE e la fattispecie
concreta o la normativa nazionale applicabile. Quindi, in particolare, non precisa in che cosa consisterebbe il cartello tra
le società di assicurazioni in contrasto con l’art. 81 CE, o l’abuso di posizione dominante contestato con riguardo all’art. 82 CE.
Il detto giudice non indica tantomeno le disposizioni nazionali cui dare, eventualmente, un’interpretazione conforme ovvero
da disapplicare.
12
Ciò premesso, il semplice riferimento a fatti constatati in altre sentenze o in una decisione dell’autorità competente in
materia di concorrenza non consentirebbe alla Corte, in ogni caso, di risolvere in modo utile le questioni né di dare ai governi
degli Stati membri la possibilità di presentare osservazioni.
13
Fin dalla presente fase del procedimento si deve pertanto dichiarare, ai sensi degli artt. 92, n. 1, e 103, n. 1, del regolamento
di procedura della Corte, la manifesta irricevibilità delle questioni sollevate.
Sulle spese
14
Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
così provvede:
1)
I procedimenti C‑438/03, C‑439/03, C‑509/03 e C‑2/04 sono riuniti ai fini dell’ordinanza.
2)
Le domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Giudice di pace di Bitonto, con ordinanze 6 ottobre 2003 (C‑438/03 e C‑439/03),
21 novembre 2003 (C‑509/03) e 20 dicembre 2003 (C‑2/04), sono irricevibili.
Lussemburgo, 11 febbraio 2004
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
C. Gulmann
1
–
Lingua processuale: l'italiano.