Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2011
ECLI:EU:F:2011:19
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
8 marzo 2011 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica — Personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti — Valutazione — Promozione — Competenza del Tribunale — Ricevibilità — Decisione implicita di rigetto — Direttiva interna — Rappresentante del personale — Principio del rispetto dei diritti della difesa»
Nella causa F-59/09,
avente ad oggetto un ricorso proposto ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti,
[OSCURATO:PERSONA],
membro del personale della [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti, residente in Strassen (Lussemburgo), rappresentato dall’avv. L. Isola,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti,
rappresentata dai sigg. C. Gómez de la Cruz e T. Gilliams e dalla sig.ra F. Martin, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. A. [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione),
composto dal sig. S. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, dal sig. H. [OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra M.I. [OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig. J. Tomac, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2010,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 giugno 2009, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede in particolare,
in primo luogo, l’annullamento della decisione 14 novembre 2008 adottata dal comitato per i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] europea per
gli investimenti (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), in secondo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione 29 aprile 2008
e della decisione adottata lo stesso giorno recante diniego di promuoverlo nella funzione D, in terzo luogo, l’annullamento
del suo rapporto informativo per il 2007, in quarto luogo, la constatazione che egli è stato vittima di molestie psicologiche,
in quinto luogo, la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a porvi fine e a risarcire i danni che egli sostiene aver subito a causa di tali
molestie.
Contesto normativo
2
Conformemente agli artt. 9 CE e 266 CE, lo Statuto della [OSCURATO:PERSONA] è stabilito con protocollo allegato al Trattato CE, di cui
costituisce parte integrante.
3
L’art. 9, n. 3, lett. h), dello Statuto della [OSCURATO:PERSONA] prevede che il consiglio dei governatori approvi il regolamento interno
della [OSCURATO:PERSONA]. Tale regolamento è stato approvato il 4 dicembre 1958 e ha successivamente subito diverse modifiche. L’art. 29
del medesimo dispone che i regolamenti relativi al personale della [OSCURATO:PERSONA] sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.
4
Il 20 aprile 1960 il consiglio d’amministrazione ha approvato il regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «regolamento
del personale»).
5
In forza dell’art. 14 del regolamento del personale, il personale della [OSCURATO:PERSONA] è suddiviso in tre categorie di agenti, a seconda
della funzione esercitata: la prima categoria include il personale direttivo ed è composta da due funzioni, la funzione «quadro
direttivo» e la funzione C; la seconda categoria comprende il personale di concetto ed è suddivisa in tre funzioni: D, E e
F; la terza categoria raggruppa il personale d’esecuzione ed è composta da quattro funzioni, G, H, I e K.
6
L’art. 22 del regolamento del personale dispone quanto segue:
«Ogni membro del personale è soggetto ad una valutazione annuale che gli viene comunicata. La procedura da seguire per procedere
a tale valutazione è stabilita con decisione interna. Per le funzioni da C a K, l’avanzamento negli scatti consegue al merito
professionale espresso dal giudizio globale della valutazione annuale».
7
L’art. 23 del regolamento del personale prevede che le promozioni hanno luogo mediante l’accesso ad una funzione superiore
e sono decise in base al merito professionale.
8
L’art. 24 del regolamento del personale dispone quanto segue:
«Gli interessi generali del personale sono rappresentati in seno alla [OSCURATO:PERSONA] da rappresentanti del personale eletti a scrutinio
segreto.
(…)
Le modalità di applicazione del presente articolo costituiscono l’oggetto di un regolamento interno».
9
L’art. 24 del regolamento del personale è stato attuato mediante la convenzione del 12 aprile 1984, relativa alla rappresentanza
del personale (in prosieguo: la «convenzione»).
10
L’art. 4 di tale convenzione stabilisce quanto segue:
«I rappresentanti del personale non possono essere discriminati da parte della [OSCURATO:PERSONA] per il mandato che rivestono».
11
Ai sensi dell’art. 41 del regolamento del personale:
«Tutte le controversie di carattere individuale tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti sono sottoposte alla Corte di giustizia [dell’Unione
europea].
Indipendentemente dall’azione intentata davanti alla Corte di giustizia, le controversie che non abbiano per oggetto l’applicazione
di sanzioni [disciplinari] sono sottoposte, ai fini di amichevole composizione, a una commissione di conciliazione della [OSCURATO:PERSONA].
La commissione di conciliazione si compone di tre membri. (…)
La procedura di conciliazione si considera fallita, a seconda dei casi:
– (…)
– se, entro il termine di due settimane dalla data in cui è stata costituita, la commissione di conciliazione non perviene ad
un accordo accettato da entrambe le parti».
12
Il personale della [OSCURATO:PERSONA] è stato informato, con nota di servizio del 17 gennaio 2008, in merito alla procedura di valutazione
del personale per l’anno 2007. Una guida sulla procedura di valutazione per l’esercizio 2007 è stata acclusa in allegato a
tale nota (in prosieguo: la «guida sulla procedura di valutazione 2007»).
13
Il punto 7 della guida sulla procedura di valutazione 2007 relativo alla fissazione dei criteri per il livello di prestazioni
e alla valutazione dei risultati ottenuti precisa, in particolare, nel suo ultimo paragrafo, che «il lavoro di coloro che
si impegnano nell’attività dei comitati ([r]appresentanti del personale, COPEC, [c]omitati paritetici ecc.) sarà preso in
considerazione nell’ambito della valutazione delle prestazioni».
14
La guida sulla procedura di valutazione 2007 prevede che il giudizio sia espresso dal valutatore mediante lettere dell’alfabeto
e corrisponde ai seguenti significati:
«A Rendimento eccezionale, che eccede le aspettative;
B+ Rendimento molto buono;
B Rendimento conforme alle aspettative;
C Rendimento che soddisfa la maggior parte delle aspettative, con margini di miglioramento significativi in alcuni ambiti;
D Rendimento non conforme alle aspettative».
15
Con la comunicazione al personale del 22 settembre 2008, relativa all’esercizio di valutazione del rendimento del 2007, sono
state stabilite le disposizioni applicabili alla procedura di reclamo e i termini impartiti per l’esercizio di valutazione
(in prosieguo: la «comunicazione relativa all’esercizio di valutazione»). Tale comunicazione prevede, al suo punto 1, che,
in caso di seria obiezione da parte di un membro del personale relativamente alla sua valutazione annuale, ha luogo un secondo
colloquio con il valutatore o con i valutatori. Se non si giunge a risolvere la controversia durante tale colloquio, il membro
del personale deve chiedere, per lettera o mediante messaggio di posta elettronica, di incontrare il direttore e/o il direttore
generale. Qualora il disaccordo persista, il membro del personale può chiedere che il suo caso sia sottoposto al comitato
per i ricorsi.
16
L’allegato A della comunicazione relativa all’esercizio di valutazione definisce le linee direttrici della procedura dinanzi
al comitato per i ricorsi.
17
Il punto 7 dell’allegato A precisa quanto segue:
«Nell’ambito dell’esercizio individuale di valutazione, il [comitato per i ricorsi] è competente a:
i) annullare il rapporto informativo dell’agente o talune affermazioni contenute nel formulario di valutazione e/o
ii) modificare il voto che esprime il merito finale e che risulta dalla valutazione globale del rendimento dell’interessato».
18
Il punto 20 dell’allegato A è così formulato:
«La decisione del comitato per i ricorsi deve essere adottata entro un termine di cinque mesi a decorrere dal deposito del
ricorso. Il comitato per i ricorsi rinuncia a conoscere della controversia unicamente in casi eccezionali indipendenti dalla
sua volontà, laddove non possa adottare una decisione entro il termine summenzionato. Ne deve informare le parti, precisando
le ragioni per le quali non è stato possibile adottare una decisione e deve, se del caso, indicare se tale situazione sia
dovuta al comportamento di una o di entrambe le parti nel corso della procedura».
19
Il punto 23 dell’allegato A prevede che «la decisione del [comitato per i ricorsi] vincola tutte le parti e dev’essere immediatamente
attuata dalla parte o dalle parti cui si applica (…), fatto salvo il diritto di ricorso dinanzi al Tribunale della funzione
pubblica dell’Unione europea». Ai sensi del punto 24 del medesimo allegato, «la decisione sulle promozioni adottata dal presidente
della [OSCURATO:PERSONA] a seguito delle raccomandazioni del [comitato per i ricorsi] è immediatamente esecutiva, fatto salvo il diritto
di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea».
Fatti all’origine della controversia
20
Nella presente controversia, il ricorrente fa riferimento all’insieme dei precedenti contenziosi avuti con la [OSCURATO:PERSONA]. La seguente
esposizione dei fatti riprende dunque in gran parte quanto figura nelle sentenze già pronunciate su precedenti ricorsi proposti
dal ricorrente e i cui riferimenti sono menzionati qui di seguito.
21
Il ricorrente è stato assunto dalla [OSCURATO:PERSONA] il 1° febbraio 1992 nella funzione E, primo scatto, in base ad un contratto a durata
indeterminata con un previo periodo di prova di nove mesi. Prima della sua assunzione, egli era stato sottoposto ad una perizia
psicologica condotta dal Centre de [OSCURATO:PERSONA] di Lussemburgo, con la quale si emetteva un parere favorevole alla
sua candidatura per il posto da coprire.
22
Alla sua assunzione il ricorrente è stato assegnato al dipartimento «Studi finanziari» della direzione per gli studi. Poiché
il suo rapporto di fine periodo di prova era stato molto positivo, il ricorrente veniva inquadrato nello scatto 5 della funzione
E con effetto a decorrere dal 1° febbraio 1993. Nel suo rapporto informativo annuale relativo al 1992, il ricorrente ha parimenti
beneficiato di una valutazione positiva, che giustificava l’attribuzione del voto B.
23
Nel 1993 al ricorrente è stato affidato, in particolare, il compito complesso di colmare una lacuna nella gestione del portafoglio
obbligazionario della [OSCURATO:PERSONA], vale a dire elaborare un modello matematico e indici che consentissero una rapida e sistematica
valutazione del rendimento di tale portafoglio. In una nota del 3 settembre 1993, relativa alla valutazione del rendimento
del portafoglio obbligazionario, il ricorrente ha descritto in modo critico l’evoluzione di tale portafoglio e la differenza
tra il rendimento ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e quello realizzato sul mercato, e ha proposto correttivi urgenti.
24
Nel dicembre 1993 il ricorrente è stato trasferito dalla divisione «Studi finanziari» alla divisione «Portafoglio obbligazionario»,
nel dipartimento «Tesoreria» della direzione delle finanze. Egli sostiene di essersi quotidianamente scontrato, a seguito
di tale trasferimento, con quei colleghi e superiori che aveva criticato quando esercitava le sue funzioni presso la divisione
«Studi finanziari» e che gestivano l’ingente portafoglio della [OSCURATO:PERSONA]. A suo parere, i responsabili del dipartimento «Tesoreria»
avrebbero ottenuto rendimenti finanziari molto scarsi rispetto ai rendimenti che il mercato obbligazionario consentiva di
ottenere all’epoca. Tali responsabili avrebbero tentato, illegittimamente, di dissimulare le perdite subite con stratagemmi
contabili o diffondendo documenti contenenti dati falsi o metodologicamente errati, e avrebbero realizzato numerose operazioni
a termine a prezzi di favore a beneficio di controparti con cui essi avevano relazioni privilegiate. Il ricorrente spiega
di aver rifiutato di contribuire a siffatte azioni e di aver resistito alle pressioni volte a coinvolgerlo in tali irregolarità.
25
Nel 1994 il servizio di revisione interna della [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato le attività della divisione «Portafoglio obbligazionario»
e ne ha criticato la gestione sotto diversi aspetti, in particolare per la mancanza di una chiara strategia. Il ricorrente
sostiene che il rapporto consecutivo a tale ispezione è stato limitato ad alcune operazioni e solo ad alcune valute, con esclusione
di tutte quelle da esso denunciate.
26
Allo stesso tempo, è stato istituito un gruppo di lavoro ad hoc allo scopo di definire una nuova politica di gestione della
liquidità. Nel dicembre 1994, a seguito delle proposte avanzate dal comitato di direzione sulla base delle conclusioni di
tale gruppo di lavoro, il consiglio d’amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di trasformare il portafoglio obbligazionario,
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1995, in un portafoglio d’investimento, gestito secondo il principio «Buy and Hold»
(«compra e mantieni») consistente nel mantenere le obbligazioni fino alla loro scadenza, e di procedere alla ristrutturazione
di tale portafoglio.
27
All’inizio dell’anno 1995, l’attività della [OSCURATO:PERSONA] in materia di operazioni a termine è stata bloccata, per poi riprendere
solamente nel mese di maggio del 1995, con l’arrivo del nuovo direttore generale delle finanze, il sig. K. Nel mese di giugno
1995, il capo della divisione «Portafoglio obbligazionario», sig. B., è stato sospeso dalle sue funzioni. A seguito di una
revisione esterna vertente sulla passata gestione del portafoglio, egli è stato ricondotto nelle sue funzioni. All’inizio
del 1996 egli è stato trasferito ad un’altra direzione. Nel gennaio 1996, la divisione «Portafoglio obbligazionario» è stata
trasformata nell’unità «Gestione della liquidità obbligazionaria».
28
Il ricorrente sostiene di essere stato danneggiato, nelle sue valutazioni annuali, a causa del suo rifiuto di scendere a compromessi
con i suoi superiori, di essere stato vittima di continue vessazioni, e che i colleghi che avevano sollevato critiche sulla
gestione del portafoglio obbligazionario sono stati soggetti a giudizi negativi nelle loro valutazioni annuali e sono stati
infine costretti a dare le dimissioni. Secondo il ricorrente, i responsabili degli atti censurabili di cui è stato testimone,
in particolare il sig. B., capo della divisione «Portafoglio obbligazionario», sarebbero invece stati trasferiti, ma, in seguito,
avrebbero ottenuto una o più promozioni.
29
Nei suoi rapporti informativi relativi al 1994, al 1995 e al 1996, compilati dal direttore generale delle finanze, sig. K.,
il ricorrente ha ottenuto il giudizio analitico globale B.
30
Nell’ottobre 1997, il ricorrente ha chiesto di adire la commissione di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento del
personale, in merito alla sua valutazione annuale per il 1996 e all’assenza di proposta di promuoverlo nella funzione D. Nella
sua relazione, tale commissione ha rilevato che, poiché la ricerca di una composizione amichevole non poteva giungere a buon
fine, la procedura di conciliazione doveva essere conclusa. Il ricorrente ha quindi proposto dinanzi al Tribunale di primo
grado delle Comunità europee un ricorso volto all’annullamento del suo rapporto informativo per il 1996, nella parte in cui
quest’ultimo non conteneva alcuna proposta di promozione, nonché della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 23 luglio 1997 che ometteva
di promuoverlo alla funzione D (causa T-7/98).
31
Il ricorrente sostiene di essere stato, dopo aver proposto il suo ricorso, progressivamente colpevolizzato dai suoi superiori
e da taluni colleghi e che essi hanno cercato con ogni genere di molestie psicologiche di convincerlo ad abbandonare tale
procedimento.
32
Nel suo rapporto informativo per il 1997, compilato nell’aprile 1998 dal direttore generale delle finanze, sig. K., il ricorrente
ha ottenuto il voto B. In tale rapporto, egli lamentava di essere emarginato da qualche anno e che tale situazione si era
aggravata da quando aveva contestato il suo rapporto informativo per il 1996 e l’assenza di promozione. In detto rapporto
il sig. K. ha affermato quanto segue:
«[Il ricorrente] ha perseguito [nell’ambito del suo ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-7/98)] la sua pretesa
alla promozione utilizzando per fini personali documenti confidenziali della [OSCURATO:PERSONA] e cercando di screditare diversi altri
membri del personale della [OSCURATO:PERSONA] nonché la sua direzione. A causa di tale violazione dei suoi doveri e di tale comportamento
sleale, la reciproca fiducia necessaria alle buone relazioni professionali e di lavoro è stata compromessa in modo deprecabile.
Non prendo in considerazione tale aspetto nella valutazione, che si riferisce esclusivamente all’esecuzione professionale
dei compiti attribuiti [al ricorrente], e non comporta dunque nessun giudizio relativo ai succitati aspetti del suo comportamento.
D’altro canto, è evidente che, alla luce [di tale comportamento], e nell’attesa dell’esito del procedimento giudiziario pendente,
l’evoluzione della carriera [del ricorrente] in seno alla direzione delle [f]inanze è soggetta a grande incertezza».
33
A seguito dell’esercizio di valutazione annuale per il 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha proceduto, con decisione comunicata al personale
il 6 agosto 1998, alle promozioni per tale esercizio. Il ricorrente non è stato promosso. Egli ha adito il comitato d’appello
competente, che non ha ritenuto di disporre di elementi sufficienti per raccomandare la modifica del rapporto informativo
contestato. Nel settembre 1998 il ricorrente ha chiesto di adire la commissione di conciliazione ex art. 41 del regolamento
del personale, in merito ai suoi conflitti con la [OSCURATO:PERSONA] relativamente al suo rapporto informativo per il 1997 e alla decisione
del 6 agosto 1998 relativa alle promozioni.
34
Con nota del 7 agosto 1998, che confermava una comunicazione trasmessagli il 6 luglio precedente, il ricorrente è stato informato
della sua assegnazione al posto di assistente presso la direttrice del dipartimento della Tesoreria, a decorrere dal 10 agosto
1998. Secondo la descrizione di tale posto, si trattava principalmente di svolgere funzioni di ricerca e assistenza relativamente
allo sviluppo di taluni progetti. Ai sensi della citata nota, il ricorrente è stato avvisato che non era più autorizzato ad
effettuare transazioni per conto della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riteneva, infatti, che, «in considerazione della situazione conflittuale
esistente tra [il ricorrente] e la [OSCURATO:PERSONA] a seguito del ricorso pendente dinanzi [al Tribunale di primo grado], non [era] opportuno,
per ragioni di prudenza bancaria e conformemente alla prassi di mercato, che [il ricorrente] continu[asse] ad effettuare transazioni
spendendo il nome della [OSCURATO:PERSONA]».
35
Dal 28 settembre al 10 ottobre 1998 il ricorrente è stato in congedo di malattia, congedo prolungato di due mesi in ragione
del suo «stato ansioso depressivo di tipo reattivo».
36
Con telefax del 30 novembre 1998, il ricorrente ha presentato le sue dimissioni nei termini seguenti:
«In seguito all’atteggiamento a mio avviso scandaloso della [OSCURATO:PERSONA] in occasione degli eventi che si sono prodotti nei miei
confronti, e in seguito in particolare alla pressione destinata a rendere il mio lavoro impossibile ed a causa degli effetti
sulla mia salute, con la presente rassegno le mie dimissioni. Alla luce dell’art. 17 del regolamento del personale considero
che il mio contratto terminerà il 28 febbraio 1999».
37
Con lettera del 2 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] ha preso atto della dichiarazione di dimissioni del ricorrente e ha osservato che
era disposta ad esonerarlo, alla fine del suo congedo di malattia, dall’obbligo di prestare servizio fino al 28 febbraio 1999,
per il periodo rimanente dopo l’esaurimento dei suoi diritti al congedo.
38
L’8 dicembre 1998 il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha ripreso il suo lavoro per cinque giorni, prima di prendere congedo ordinario fino al
7 gennaio 1999. A partire dall’8 gennaio è stato messo in congedo di malattia.
39
Il 23 dicembre 1998 il ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado, in particolare, avverso la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] del 6 agosto 1998, in quanto essa non lo promuoveva alla funzione D (causa T-208/98).
40
Con lettera del suo avvocato in data 14 gennaio 1999, il ricorrente ha revocato le dimissioni «che avrebbe presentato», invocando
la fase depressiva particolarmente acuta che aveva attraversato all’epoca. Egli riteneva che tali dimissioni fossero viziate
da nullità, sia perché l’idea di dimettersi era stata indotta dalle vessazioni che gli sarebbero state inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA],
sia perché detta idea era intervenuta durante un periodo di malattia che lo rendeva temporaneamente incapace di effettuare
una valutazione oggettiva e serena.
41
Con lettera del 2 febbraio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accettare tale revoca affermando in sostanza che le dimissioni erano
un atto unilaterale, efficace a partire dal momento in cui veniva portato a conoscenza del datore di lavoro, fatta salva un’eventuale
decisione giudiziaria che pronunciasse il suo annullamento.
42
Con atto introduttivo depositato il 2 maggio 1999, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di primo grado, in particolare, di
annullare la lettera del 2 febbraio 1999 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato di accettare la revoca delle sue dimissioni (causa
T-109/99).
43
Con sentenza 23 febbraio 2001, il Tribunale di primo grado si è pronunciato sui tre ricorsi di cui era stato investito dal
ricorrente (cause riunite T-7/98, T-208/98 e T-109/99, [OSCURATO:PERSONA]/BEI; in prosieguo: la «sentenza 23 febbraio 2001»).
44
Nella sentenza 23 febbraio 2001, il Tribunale di primo grado ha respinto, in primo luogo, le conclusioni dirette avverso i
rapporti informativi per il 1996 e il 1997 e le decisioni nelle quali il ricorrente non figurava in quanto beneficiario di
una promozione per tali esercizi, ritenendo in particolare che il ricorrente non avesse dimostrato che tali decisioni erano
manifestamente errate o erano frutto di parzialità dei suoi valutatori legate alla circostanza che egli avrebbe denunciato
determinate prassi o disfunzionamenti. In particolare, il Tribunale di primo grado ha considerato che l’acquisizione irregolare
di documenti riservati da parte del ricorrente poteva costituire un motivo di diniego della promozione.
45
In secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha statuito che il complesso degli elementi addotti dal ricorrente non consentiva
di stabilire che le sue dimissioni fossero state oggettivamente provocate da un comportamento della [OSCURATO:PERSONA] che mirasse a screditarlo
e a peggiorare deliberatamente le sue condizioni di lavoro. Pur avendo accertato che il ricorrente non era stato vittima di
molestie psicologiche, il Tribunale di primo grado ha tuttavia rilevato, al punto 285 della sentenza 23 febbraio 2001, che
taluni fatti addotti dal ricorrente erano incompatibili con il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine
(l’impiego inappropriato dell’espressione «mania di persecuzione», osservazioni umilianti sui compiti affidati al ricorrente,
il fatto che il ricorrente fosse stato privato del suo computer personale senza essere stato prima consultato, la mancata
informazione immediata da parte del suo superiore gerarchico sull’abolizione di un gruppo di lavoro di cui il ricorrente garantiva
il coordinamento) e che siffatti elementi giustificavano la condanna della [OSCURATO:PERSONA] a versare al ricorrente la somma di un euro
simbolico a risarcimento del danno morale subito.
46
In terzo luogo, il Tribunale di primo grado ha considerato che il ricorrente non aveva potuto, a causa di un’alterazione temporanea
delle sue facoltà di intendere e di volere legata al suo stato di salute, presentare validamente le sue dimissioni, e che
queste ultime dovevano essere dichiarate nulle per vizio del consenso. Il Tribunale ha considerato che tale nullità implicasse,
come conseguenza, da un lato, la nullità del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di accettare la revoca delle dimissioni e, dall’altro, la
reintegrazione dell’interessato nella situazione nella quale si trovava prima delle sue dimissioni, dato che il contratto
di lavoro con la [OSCURATO:PERSONA] non si era mai risolto. [OSCURATO:PERSONA] è stata pertanto condannata dal Tribunale di primo grado a versare
al ricorrente gli arretrati delle retribuzioni non percepite dalla revoca delle sue dimissioni, maggiorati di interessi di
mora al tasso del 6,75%.
47
Infine, ai punti 342-351 della sentenza 23 febbraio 2001, il Tribunale di primo grado ha parzialmente accolto le domande della
[OSCURATO:PERSONA] volte a ritirare dal fascicolo taluni documenti prodotti dal ricorrente nell’ambito del procedimento. Esso ha infatti
statuito che, da un lato, il ricorrente non aveva dimostrato di aver acquisito in modo regolare tali documenti e, dall’altro,
che questi ultimi erano privi di pertinenza ai fini della soluzione della controversia.
48
A seguito della pronuncia della sentenza 23 febbraio 2001, il ricorrente ha informato la [OSCURATO:PERSONA], con telefax del 28 febbraio
e del 1° marzo 2001, che era pronto a riassumere le sue funzioni. Dopo aver dato avviso al ricorrente, con lettera del 1° marzo
2001, del fatto che egli era temporaneamente dispensato da ogni prestazione professionale, il direttore delle risorse umane
della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente, con lettera del 6 marzo 2001, che era reintegrato nella funzione E, con effetto a
decorrere dal 23 febbraio 2001, e che, a partire da tale data, era assegnato al dipartimento «Rischio di credito» (in prosieguo:
la «lettera del 6 marzo 2001»). Inoltre, il direttore delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che, nell’ambito della
sua riassegnazione, il ricorrente era trasferito all’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, dove avrebbe lavorato sotto la direzione
del sig. H., capo di tale ufficio, il quale sarebbe stato responsabile della sua presenza sul posto. Egli ha, peraltro, attirato
l’attenzione del ricorrente sul fatto che le condizioni generali relative alle sue funzioni a Roma sarebbero state previste
nell’allegato a detta lettera. In tale allegato si indicava, in particolare, al punto 2, che il ricorrente non avrebbe svolto
compiti operativi, al punto 3, che avrebbe disposto di tutto l’equipaggiamento (informatico e delle telecomunicazioni) accessibile
ai membri del personale e, al punto 4, che non avrebbe potuto avere contatti con interlocutori esterni alla [OSCURATO:PERSONA] che fossero
stati o sarebbero potuti essere partner d’affari della stessa senza l’accordo esplicito dei suoi superiori.
49
Con messaggio di posta elettronica del 12 marzo 2001, il direttore del dipartimento «Rischio di credito» ha comunicato al
ricorrente un programma di lavoro. Il ricorrente vi ha dato risposta con messaggio di posta elettronica del 19 marzo 2001
accettando, sostanzialmente, i compiti che gli erano stati assegnati, ma contestando le condizioni di lavoro impostegli.
50
Con lettera del 22 maggio 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che, alla luce di taluni fatti, conformemente
all’art. 39, primo comma, del regolamento del personale, aveva deciso di sospenderlo dalle sue funzioni «con effetto immediato,
per un periodo massimo di tre mesi, utile per consentire di riunire la commissione paritetica prevista dall’art. 38 del [r]egolamento
del personale, che sarà chiamata a pronunciarsi sul fascicolo nel suo complesso».
51
Il 4 giugno 2001 il ricorrente ha presentato dinanzi al Tribunale di primo grado un ricorso volto, in particolare, all’annullamento
della lettera del 6 marzo 2001 e della decisione di sospensione del 22 maggio 2001 (causa T-120/01). Con atto separato, depositato
presso la cancelleria del Tribunale di primo grado lo stesso giorno, egli ha presentato una domanda volta, sostanzialmente,
ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della lettera del 6 marzo 2001 e della decisione di sospensione (causa T-120/01 R).
Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado 9 agosto 2001, causa T-120/01 R, [OSCURATO:PERSONA]/BEI.
52
Con lettera del 13 giugno 2001 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al ricorrente, in forza dell’art. 40, secondo comma,
del regolamento del personale, i fatti che gli venivano contestati, atti a giustificare una sanzione disciplinare. Si trattava,
in particolare, dell’appropriazione irregolare dei documenti dei quali il Tribunale di primo grado aveva ordinato il ritiro
dal fascicolo con sentenza 23 febbraio 2001 (punti 220 e 342-348) e della divulgazione di fatti riservati, senza averne informato
i suoi superiori e senza avere da essi ottenuto alcuna autorizzazione, attraverso diversi documenti di cui il ricorrente era
l’autore (lettere, rapporti, articoli di stampa) o mediante contatti con giornalisti. Il presidente della [OSCURATO:PERSONA] indicava al
ricorrente che tali violazioni delle disposizioni del regolamento del personale e del codice di condotta applicabile in seno
alla [OSCURATO:PERSONA] erano gravi e tali da comportare un licenziamento ai sensi degli artt. 38 e 39 del regolamento del personale.
53
La commissione paritetica, competente a titolo consultivo in materia di licenziamento di un membro del personale, si è riunita
tre volte, il 23 e il 25 luglio 2001, nonché il 29 agosto 2001. Dinanzi a tale commissione, il ricorrente ha respinto la totalità
delle accuse a suo carico. La commissione ha ritenuto, nel suo parere 29 agosto 2001, adottato all’unanimità dei membri presenti,
che i fatti addebitati al ricorrente costituissero «un motivo grave di licenziamento, ai sensi dell’art. 38, [primo comma],
punto 3, del [regolamento del personale], senza indennità una tantum».
54
Il 5 settembre 2001 il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto il ricorrente, al fine di sentirlo prima di decidere definitivamente
nell’ambito del procedimento disciplinare a suo carico.
55
Con lettera del 6 settembre 2001, notificata il 12 settembre 2001, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente del
suo licenziamento con effetto a decorrere dal giorno della sospensione dalle sue funzioni, conformemente all’art. 39, quarto
comma, del regolamento del personale.
56
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale di primo grado il 3 dicembre 2001, il ricorrente ha proposto
un ricorso avente ad oggetto, in particolare, l’annullamento della decisione di licenziamento, l’esecuzione della sentenza
23 febbraio 2001 e il risarcimento dei danni unitamente agli interessi (causa T-300/01). Con atto separato, depositato presso
la cancelleria del Tribunale di primo grado il 28 dicembre 2001, egli ha presentato una domanda volta, in particolare, ad
ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione di licenziamento e diretta a far ordinare la sua reintegrazione provvisoria
e la ricostituzione della sua carriera (causa T-300/01 R). Tale domanda è stata respinta con ordinanza del presidente del
Tribunale di primo grado 29 aprile 2002, causa T-300/01 R. Tale ordinanza è stata confermata, a seguito di impugnazione, con
ordinanza del presidente della Corte 25 luglio 2002, causa C-198/02 P(R), [OSCURATO:PERSONA]/BEI.
57
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale di primo grado ha convocato le parti ad una riunione informale al fine di effettuare
un tentativo di conciliazione nelle cause T-120/01 e T-300/01. Tale riunione si è svolta il 12 maggio 2003. Il tentativo di
conciliazione è fallito.
58
Nella sentenza 16 dicembre 2004, il Tribunale di primo grado ha statuito nelle cause T-120/01 e T-300/01 (in prosieguo: la
«sentenza 16 dicembre 2004»).
59
Nella sentenza 16 dicembre 2004, il Tribunale di primo grado ha dichiarato, in primo luogo, che la lettera del 6 marzo 2001
non era viziata da irregolarità: nella parte in cui essa reintegrava il ricorrente nella funzione E, in cui egli era inquadrato
in precedenza, tale lettera costituiva una misura d’esecuzione conforme alla sentenza 23 febbraio 2001; in merito al trasferimento
del ricorrente a Roma, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che esso fosse stato deciso d’accordo con quest’ultimo. Relativamente,
in particolare, all’allegato alla citata lettera, il Tribunale di primo grado ha considerato che tale documento non aveva
modificato le condizioni di lavoro del ricorrente, come previste nel contratto di assunzione sottoscritto dallo stesso, e
che le misure temporanee, previste nei punti 2 e 4 di detto allegato, non erano viziate da errore manifesto di valutazione.
60
In secondo luogo, il Tribunale di primo grado ha rilevato che la decisione 22 maggio 2001 con cui si sospendeva il ricorrente
dalle sue funzioni era stata presa senza averlo previamente sentito e che, di conseguenza, tale decisione doveva essere annullata.
61
In terzo luogo, dopo aver esaminato ciascun elemento di fatto invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del ricorrente, il Tribunale
di primo grado ha considerato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva sufficientemente dimostrato che egli si fosse appropriato in modo irregolare
dei documenti che egli aveva prodotto nell’ambito delle cause T-7/98, T-208/98 e T-109/99, né che egli sarebbe stato personalmente
responsabile della trasmissione delle informazioni riportate negli articoli di stampa controversi. Relativamente ai documenti
di cui il ricorrente era l’autore, il Tribunale di primo grado ha ritenuto che essi contenevano effettivamente informazioni
riservate e che la loro diffusione ledeva la reputazione di alcuni colleghi del ricorrente nonché quella della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia,
il Tribunale di primo grado ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva in alcun modo preso in considerazione il fatto che tali documenti
erano stati prodotti per i membri del Parlamento europeo o su loro richiesta, ai fini della lotta contro la frode o contro
ogni altra minaccia agli interessi finanziari dell’Unione, ivi compresi quelli della [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale di primo grado ne
ha desunto che, nella valutazione della gravità dei fatti contestati al ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione,
ingiustamente, tali circostanze attenuanti e che essa aveva così commesso un errore manifesto di valutazione che giustificava
l’annullamento della decisione di licenziamento.
62
In quarto luogo, il Tribunale di primo grado ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno subito dal ricorrente, in particolare
ordinandole di versare a quest’ultimo gli arretrati delle sue retribuzioni non percepite a decorrere dal 1° settembre 2001,
maggiorati di interessi di mora, nonché un importo pari a EUR 10 000 a titolo dei danni morali.
63
All’indomani della pronuncia della sentenza 16 dicembre 2004, cioè il venerdì 17 dicembre 2004, il ricorrente, accompagnato
dal suo avvocato, si è presentato presso l’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, dove svolgeva le sue funzioni prima di essere licenziato.
Il capo ufficio non ha quindi consentito al ricorrente di riprendere le sue funzioni immediatamente, indicandogli che la [OSCURATO:PERSONA]
gli avrebbe comunicato entro il lunedì seguente le misure di esecuzione di detta sentenza. Con telefax in pari data, il direttore
delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente che quest’ultima intendeva rispettare pienamente la decisione giudiziaria
ma che si rendeva necessario uno studio attento della sentenza di 81 pagine, al fine di assicurarne la corretta esecuzione.
Il direttore delle risorse umane garantiva anche al ricorrente che il termine di esecuzione della sentenza sarebbe stato ragionevole
e non avrebbe leso i suoi diritti.
64
Con lettera del 14 febbraio 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha reso noto al ricorrente di aver versato il 10 febbraio la somma di EUR 312 677,15
sul suo conto bancario, dei quali EUR 300 000 a titolo di arretrati delle retribuzioni. Nella stessa lettera, la [OSCURATO:PERSONA] chiedeva
al ricorrente di farle pervenire, in particolare, le fatture relative alle spese mediche sostenute da lui e dalla sua famiglia
nonché le attestazioni bancarie relative agli interessi pagati sul suo prestito immobiliare a Lussemburgo per il periodo tra
il 2001 e il 2004. [OSCURATO:PERSONA] indicava parimenti al ricorrente che egli poteva fruire dei giorni di congedo che non aveva potuto
prendere durante il periodo di esclusione illegittima dal servizio e che tali congedi sarebbero potuti essere autorizzati
prima del 31 marzo 2007. Negli allegati 5 e 6 della lettera del 14 febbraio 2005 si menzionavano rispettivamente i giorni
di congedo ai quali aveva diritto il ricorrente, vale a dire 94,5 giorni per il periodo 1999/2001 e 99 giorni per il periodo
2002/2004. Infine, il ricorrente veniva informato dalla [OSCURATO:PERSONA] con tale lettera del fatto che avrebbe ripreso le sue funzioni
il 1° aprile 2005 presso l’ufficio della [OSCURATO:PERSONA] a Roma, nel rispetto delle condizioni già stabilite nella lettera del 6 marzo
2001.
65
Con lettera del 9 marzo 2005, firmata dal direttore generale della direzione «Gestione del rischio», nuova direzione cui era
stato assegnato il ricorrente, e dal direttore delle risorse umane, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato all’interessato la nuova data stabilita
per la ripresa delle sue funzioni a Roma, il 16 aprile 2005, della sua assegnazione alla direzione «Gestione del rischio»
(divisione «Coordinamento e assistenza», unità «[OSCURATO:PERSONA] policy»), nonché del suo livello di retribuzione (funzione E, scatto
037). Il ricorrente veniva anche avvisato del fatto che sarebbe stato trasferito alla sede della [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo il 1° settembre
2005. La stessa lettera precisava al ricorrente che le limitazioni menzionate al punto 4 dell’allegato alla lettera del 6
marzo 2001, relative ai contatti con interlocutori esterni alla [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state attenuate con il consenso del suo direttore
generale di pari passo con la sua integrazione e che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dimostrato la più grande flessibilità nel consentirgli
di fruire dei giorni di ferie cui aveva diritto.
66
Il ricorrente ha ripreso le sue funzioni a Roma alla data stabilita, il 16 aprile 2005, ed è stato riassegnato, dal 1° settembre
2005, alla sede della [OSCURATO:PERSONA] a Lussemburgo. Egli sostiene di non essere mai stato consultato su tali assegnazioni.
67
Con lettera del 16 febbraio 2006, il portavoce del collegio dei rappresentanti del personale ha confermato al ricorrente che
il collegio l’aveva nominato membro titolare del comitato paritetico «Ristorazione», per un mandato che prendeva termine il
20 gennaio 2009.
68
Il 30 giugno 2006 il ricorrente ha firmato il suo rapporto informativo per il 2005, sottoscritto l’11 maggio 2006 dal valutatore,
la sig.ra M., capo divisione, e il 15 maggio 2006 dal suo direttore generale. In tale rapporto il valutatore indicava, sotto
la rubrica 2 B, relativa alla valutazione del livello di prestazioni raggiunto e alla valutazione globale dell’anno trascorso:
«[S]iamo pienamente soddisfatti del contributo [del ricorrente]. [Il ricorrente] ha saputo mostrare intelligenza e spirito
d’iniziativa nelle scelte metodologiche proposte ed ha saputo convincere i suoi interlocutori della fondatezza delle sue proposte».
Alla rubrica 5, relativa allo sviluppo futuro della carriera del membro del personale interessato, si indicava in particolare
che il ricorrente si era progressivamente integrato nella divisione «Coordinamento e assistenza», soprattutto nell’unità «[OSCURATO:PERSONA]», e che, nonostante fosse stato in parte assente a causa del suo «stock» di ferie da prendere, aveva contribuito efficacemente
alla realizzazione di studi di parametri importanti nel quadro del progetto detto «Basilea II». In forza di tale rapporto,
che non conteneva alcun commento da parte del direttore generale, al ricorrente è stato attribuito il voto B.
69
Con messaggio di posta elettronica inviato il 31 luglio 2006 al suo direttore generale, il ricorrente contestava il voto B
attribuitogli nel rapporto informativo per il 2005, sottolineando che non gli sembrava corrispondere alle valutazioni espresse
nel rapporto.
70
Il direttore generale della direzione «Gestione del rischio» rispondeva con messaggio di posta elettronica del 1° agosto 2006,
indicando al ricorrente che il suo lavoro non sollevava alcuna critica da parte sua e che il voto B corrispondeva ad un giudizio
positivo.
1.
Sul rapporto informativo per il 2006
71
Durante il 2006 al ricorrente sono stati fissati i seguenti obiettivi: sviluppare la funzione di validazione e di manutenzione
del nuovo modello di rating interno alla [OSCURATO:PERSONA] imposto dalla normativa «Basilea II» e dalle successive; supervisionare la
metodologia di utilizzo dell’applicazione «[OSCURATO:PERSONA]», in particolare al fine di risolvere le incoerenze del modello
matematico utilizzato; sviluppare l’analisi dell’applicazione «Prezzi dei prestiti» e pianificare l’impatto di mancati pagamenti
nel sistema «Prezzi dei prestiti».
72
Il ricorrente fa valere che, durante il 2007, nonostante le proposte costruttive fatte ai suoi superiori, questi ultimi, rilevando
che egli non si scoraggiava e che continuava pazientemente nel suo lavoro, avrebbero intensificato le loro molestie psicologiche
cercando di costringerlo ad accettare obiettivi inadeguati al fine di demotivarlo, di fargli perdere le sue qualifiche e di
negargli la promozione.
73
Il 30 marzo 2007 il sig. T., capo unità, ha firmato il rapporto informativo del ricorrente per il 2006. Tale rapporto è stato
poi sottoscritto dalla sig.ra M., capo unità, in seguito, il 21 maggio 2007, dal direttore generale, il quale non vi ha aggiunto
alcun commento, e il 13 giugno 2007 dal ricorrente. Nel rapporto informativo per il 2006 il ricorrente si è visto attribuire
il voto B. Risulta da tale rapporto, sotto la rubrica 1 C, «Valutazione della progressione nella carriera», che, «[n]el complesso,
gli obiettivi fissati per il 2006 sono stati conseguiti conformemente alle aspettative».
74
Con comunicazione al personale del 13 luglio 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’elenco delle attribuzioni di titoli e promozioni
del personale delle funzioni da D a K, approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2006. Il nome
del ricorrente non era menzionato nella rubrica 1.1 di tale elenco, relativa alle promozioni dalla funzione E alla funzione
D.
75
Con un reclamo del 13 luglio 2007 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere un voto
più elevato del voto B nonché una promozione alla funzione D.
76
Con decisione 14 dicembre 2007 il comitato per i ricorsi ha respinto il reclamo in quanto, da un lato, il ricorrente non aveva
dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione attribuendogli il voto B e, dall’altro, non avendo
ottenuto il voto A o il voto B+, egli non poteva, in forza della normativa applicabile, beneficiare di una promozione.
77
Il 10 aprile 2008 è stato organizzato un tentativo di conciliazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente relativamente al rapporto
informativo per il 2006. Il 24 aprile 2008 il presidente della commissione di conciliazione ha constatato il fallimento di
tale tentativo e la conseguente conclusione della procedura di conciliazione.
78
Il 5 giugno 2008 il ricorrente ha adito il Tribunale con atto introduttivo, iscritto a ruolo con il numero F-55/08, principalmente
volto, da un lato, all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi 14 dicembre 2007, del rapporto informativo
per il 2006 e della decisione 13 luglio 2007 recante diniego della promozione, e, dall’altro, alla condanna della [OSCURATO:PERSONA] a
risarcire i danni che egli avrebbe subito a causa delle molestie psicologiche di cui sarebbe stato vittima.
79
Con sentenza 30 novembre 2009 (causa F-55/08, oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, causa
T-37/10 P; in prosieguo: la «sentenza 30 novembre 2009»), il Tribunale ha respinto il ricorso. Quest’ultimo ha dichiarato,
in particolare, che il rapporto informativo per il 2006 non era inficiato né da vizi di procedura, né da un manifesto errore
di valutazione e ancor meno da sviamento di potere.
2.
Sul rapporto informativo per il 2007
80
Nel febbraio 2008 al ricorrente è stato notificato il suo rapporto informativo per l’anno 2007, nel quale gli veniva attribuito
il voto C. Risulta da tale rapporto che «dopo un inizio promettente, il ricorrente è stato poco produttivo nel 2007 (sicuramente
meno che nel 2006), e, in particolare, nel secondo trimestre, la sua attività è consistita nel duplicare o perfezionare quanto
da egli prodotto anteriormente. Egli ha raggiunto solo parzialmente gli obiettivi assegnatigli per il 2007. Di conseguenza,
emerge in modo chiaro e urgente la necessità di miglioramento. Soprattutto il suo isolamento quasi completo dal resto del
team “Gestione dei rischi/Coordinamento” (…) si è dimostrato essere un handicap per ogni contributo di rilievo, dal momento
che tale comportamento ostacola la collaborazione a progetti comuni (in particolare “Basilea II”), la partecipazione a progetti
di gruppo e al dibattito sulle questioni pertinenti. Ne consegue che i suoi (rari) contributi rivestono la forma di note interminabili,
altamente accademiche e teoriche, che hanno poca pertinenza (tecnica o politica) o poca incidenza pratica per i bisogni più
pragmatici della gestione del rischio. In generale, [il ricorrente] ha quindi solo parzialmente raggiunto i suoi obiettivi
per il 2007, dal momento che esiste un significativo margine di miglioramento, in particolare in termini di comportamento
o di relazioni con il resto del team “Gestione dei rischi/Coordinamento”».
81
Con comunicazione al personale del 29 aprile 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato l’elenco delle attribuzioni di titoli e promozioni
del personale, approvate nell’ambito dell’esercizio di valutazione relativo all’anno 2007 (in prosieguo: le «decisioni di
promozione»). Il ricorrente non era menzionato tra i membri del personale promossi dalla funzione E alla funzione D (in prosieguo:
la «decisione di diniego della promozione»).
82
Con un reclamo del 9 ottobre 2008, il ricorrente ha contestato dinanzi al comitato per i ricorsi il rapporto informativo per
il 2007, il voto C che gli è stato attribuito e la decisione di diniego della promozione.
83
Con nota del 23 ottobre 2008, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato osservazioni scritte al comitato per i ricorsi.
84
L’udienza dinanzi al comitato per i ricorsi ha avuto luogo il 14 novembre 2008. All’inizio di tale udienza, l’avvocato del
ricorrente ha presentato una domanda di ricusazione dei tre membri che compongono il comitato per i ricorsi, sostenendo che
nella loro decisione 14 dicembre 2007 relativa al rapporto informativo per il 2006 non avevano tenuto conto degli argomenti
del ricorrente e, viceversa, gli avevano attribuito argomenti che egli non aveva presentato, di modo che essi non erano nelle
condizioni, a suo parere, di decidere in modo imparziale.
85
Con decisione 14 novembre 2008, notificata al ricorrente il 14 gennaio 2009, il comitato per i ricorsi ha considerato che
i motivi invocati dal ricorrente a sostegno della sua domanda di ricusazione costituivano, in realtà, una contestazione pura
e semplice della decisione 14 dicembre 2007 e non potevano giustificare di per sé una ricusazione. Il comitato per i ricorsi,
prendendo atto del fatto che il ricorrente reiterava la sua domanda, ha constatato che l’udienza non poteva proseguire (in
prosieguo: la «decisione del comitato per i ricorsi»).
3.
Sulla procedura d’inchiesta relativa alle molestie psicologiche
86
Con messaggi di posta elettronica del 27 marzo e del 15 aprile 2009, il ricorrente, ritenendosi vittima di molestie da parte
della [OSCURATO:PERSONA] e dei membri del personale, ha chiesto l’avvio di una procedura d’inchiesta, conformemente alla procedura prevista
dalla politica in materia di rispetto della dignità sul luogo di lavoro.
87
Con lettera del 4 giugno 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al ricorrente di precisare l’oggetto esatto della sua domanda di avvio
d’inchiesta presentata il 15 aprile 2009, e in particolare di precisare i fatti costituenti molestie di cui si riteneva vittima.
88
Con messaggio di posta elettronica del 15 giugno 2009, il ricorrente ha risposto alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare che, poiché faceva
riferimento al suo ricorso dinanzi al Tribunale, iscritto a ruolo con il numero F-55/08, la sua domanda di avvio d’inchiesta
era sufficientemente chiara.
89
Con lettera del 30 luglio 2009, la vicedirettrice delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] ha nuovamente invitato il ricorrente a precisare
l’oggetto esatto della sua domanda di avvio d’inchiesta.
90
Con lettera del 6 ottobre 2009, la vicedirettrice delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente dell’avvio della
procedura d’inchiesta prevista dalla politica materia di rispetto della dignità della persona sul luogo di lavoro.
91
Con lettera del 21 ottobre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente della composizione del comitato d’inchiesta.
92
Con lettera del 20 novembre 2009, la vicedirettrice delle risorse umane della [OSCURATO:PERSONA] ha informato il ricorrente di un cambiamento
nella composizione del comitato d’inchiesta.
4.
Sulla procedura di conciliazione
93
Con lettera del 1° aprile 2009, il ricorrente ha presentato una domanda volta ad adire la commissione di conciliazione, ai
sensi delle disposizioni dell’art. 41 del regolamento del personale, affinché quest’ultima emettesse un parere sul rapporto
informativo per il 2007, il voto attribuito, il premio, la decisione del comitato per i ricorsi 14 novembre 2008 e le molestie
psicologiche asseritamente subite. In tale lettera, il ricorrente indicava che si sarebbe presentato personalmente dinanzi
alla commissione.
94
Con nota dell’8 giugno 2009, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] ha respinto la domanda del 1° aprile 2009 volta ad adire la commissione
di conciliazione, in quanto essa era stata presentata tardivamente. Il presidente della [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva in tale nota che
l’art. 41 del regolamento del personale ostava a che il ricorrente si presentasse di sua sponte dinanzi alla commissione di
conciliazione.
Conclusioni delle parti e procedura
95
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– in primo luogo, annullare la decisione del comitato per i ricorsi;
– in secondo luogo, annullare le decisioni di promozione, la decisione di diniego di promozione e tutti gli atti connessi, conseguenti
e presupposti alle decisioni di promozione, in particolare il rapporto informativo per il 2007;
– in terzo luogo, accertare le molestie psicologiche cui sarebbe stato sottoposto il ricorrente;
– in quattro luogo, imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di porre fine a tali molestie psicologiche;
– in quinto luogo, condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni fisici, morali e materiali causati da tali molestie psicologiche,
unitamente agli interessi di mora sul credito riconosciuto;
– in sesto luogo, in via istruttoria, ordinare alla [OSCURATO:PERSONA] il deposito:
– di tutte le schede di valutazione che riguardano il ricorrente, a partire dalla data di assunzione;
– dell’organigramma della Tesoreria e degli uffici che, direttamente o indirettamente, la controllavano negli anni 1992-1995,
nonché di una dettagliata relazione dalla quale risultino i gradi e le promozioni ricevute da ciascuno dei membri del personale
di tali uffici a partire dal 1992;
– di una relazione dettagliata dei procedimenti e provvedimenti, positivi o negativi, adottati nei confronti del capo della
divisione Tesoreria e del suo vice;
– in settimo luogo, in via istruttoria, ammettere l’interrogatorio del legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] su nove questioni;
– in ottavo luogo, in via istruttoria, disporre una consulenza tecnica d’ufficio, da un lato, per valutare il lavoro svolto
dal ricorrente, e, dall’altro, per accertare il danno alla sua salute subito in conseguenza delle vessazioni ad opera della
[OSCURATO:PERSONA] e dell’illegittimo comportamento di quest’ultima.
96
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
97
Con lettera 2 marzo 2010, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di sospendere il procedimento finché il Tribunale dell’Unione
europea si sia pronunciato sull’impugnazione proposta avverso la sentenza 30 novembre 2009.
98
Con decisione 10 marzo 2010 il Tribunale ha respinto la domanda di sospensione del procedimento.
99
Con lettera del 21 giugno 2010, depositata in cancelleria il 24 seguente, il ricorrente ha presentato una domanda di ricusazione
del giudice relatore. Egli ha infatti ritenuto che tale giudice non sarebbe più in misura di statuire in modo imparziale nella
presente causa, alla luce della sentenza 30 novembre 2009 nella causa F-55/08 e ai motivi in essa contenuti, alla decisione
di proroga dei termini accordati alla [OSCURATO:PERSONA] per presentare il suo controricorso e alla decisione di non accogliere la domanda
di sospensione.
100
Con decisione 14 luglio 2010 il presidente del Tribunale ha respinto tale istanza.
101
In udienza, il ricorrente ha reiterato la sua domanda volta a sospendere il procedimento finché il Tribunale dell’Unione europea
si sia pronunciato sull’impugnazione T-37/10 P. Inoltre, egli ha chiesto che la causa sia rinviata al Tribunale in seduta
plenaria, precisando di non aver inteso, con la sua lettera del 24 giugno 2010, chiedere la ricusazione del giudice relatore.
102
In risposta ad un quesito del presidente del collegio giudicante, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiaramente indicato, in un primo tempo, di
opporsi alla domanda di sospensione del procedimento presentata oralmente, e, successivamente, pur confermando la sua opposizione
a detta sospensione, ha precisato che si riservava il diritto, se del caso, di modificare tale posizione.
In diritto
1.
Sulla domanda di sospensione del procedimento presentata in udienza
103
Emerge dalle disposizioni dell’art. 71 del regolamento di procedura che un procedimento pendente può essere sospeso, in particolare,
«c) su richiesta congiunta delle parti; d) in altri casi particolari, qualora lo richieda la buona amministrazione della giustizia».
104
In primo luogo, il Tribunale constata che la [OSCURATO:PERSONA] si è opposta in udienza alla domanda di sospensione del procedimento reiterata
oralmente dal ricorrente e che essa non ha espresso successivamente alcuna posizione diversa. Non sono dunque soddisfatti
i requisiti previsti dall’art. 71, lett. c), del regolamento di procedura per poter chiedere una sospensione (v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 2 maggio 2007, causa F-23/05, Giraudy/Commissione, punto 87).
105
In secondo luogo, in ogni caso, il Tribunale non ritiene che una buona amministrazione della giustizia imponga che il procedimento
avviato dal presente ricorso sia sospeso finché il Tribunale dell’Unione europea si sia pronunciato sull’impugnazione proposta
dal ricorrente (causa T-37/10 P).
106
Ne consegue che la domanda di sospensione del procedimento formulata in udienza dal ricorrente deve essere in ogni caso respinta.
2.
Sulla domanda di rinvio della causa al Tribunale in seduta plenaria
107
Emerge dalle disposizioni dell’art. 13 del regolamento di procedura che la decisione di rinvio della causa al Tribunale in
seduta plenaria o alla sezione che si riunisce con cinque giudici, la quale può essere adottata in qualsiasi fase del procedimento,
è adottata dal Tribunale in seduta plenaria su proposta della sezione investita della causa o di qualsiasi membro del Tribunale.
108
Poiché la facoltà prevista da tale disposizione costituisce un potere di cui dispone il Tribunale in seduta plenaria, è dunque
irricevibile la domanda del ricorrente, volta a che il presente ricorso sia rinviato per decisione al Tribunale in seduta
plenaria (v., per analogia, sentenza del Tribunale 30 novembre 2009, causa F-86/08, Voslamber/Commissione, punto 80).
109
In ogni caso, nelle circostanze del caso di specie, in considerazione dell’oggetto della controversia e delle questioni sottoposte,
il Tribunale ritiene che non occorra adire la seduta plenaria perché sia adottata una decisione di rinvio.
3.
Sulla ricevibilità del controricorso
Argomenti delle parti
110
Nella sua replica, il ricorrente sostiene che il controricorso sia irricevibile. Da un lato, quest’ultimo sarebbe stato prodotto
tardivamente e, dall’altro, non sarebbe stato firmato dall’avvocato della [OSCURATO:PERSONA].
111
[OSCURATO:PERSONA] risponde facendo valere, da un lato, che il suo controricorso è stato prodotto entro i termini stabiliti dal Tribunale
e, dall’altro, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il controricorso non doveva essere firmato dal suo avvocato
per poter essere regolarmente depositato presso il Tribunale. Infatti, in forza dell’art. 19, primo comma, dello Statuto della
Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I di detto Statuto, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe
essere rappresentata da uno dei suoi agenti, designati per trattare la causa. Orbene, nel caso di specie, il controricorso
sarebbe stato firmato dagli agenti della [OSCURATO:PERSONA] designati per trattare la causa.
Giudizio del Tribunale
112
Per quanto riguarda la ricevibilità del controricorso si deve rammentare che emerge dall’art. 39, n. 1, e dall’art. 100, nn. 2
e 3, del regolamento di procedura, da un lato, che la convenuta dispone di un termine di due mesi e dieci giorni a decorrere
dalla notifica del ricorso per presentare il suo controricorso e, dall’altro, che, se il giorno di scadenza del termine è
un sabato, una domenica o un giorno festivo legale, la scadenza è prorogata sino alla fine del successivo giorno non festivo.
In secondo luogo l’art. 34 del regolamento di procedura precisa che la data in cui una copia dell’originale firmato di un
atto processuale perviene alla cancelleria mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione è presa in considerazione ai
fini dell’osservanza dei termini processuali, purché l’originale firmato dell’atto, corredato degli allegati e delle copie
necessarie, sia depositato in cancelleria entro dieci giorni dal ricevimento della copia dell’originale. In terzo luogo, l’art. 39,
n. 2, del regolamento di procedura prevede la possibilità che il presidente della sezione investita della causa, in presenza
di circostanze eccezionali, proroghi il termine di deposito del controricorso su richiesta motivata del convenuto.
113
Nella specie, emerge dai documenti del fascicolo che il ricorso è stato notificato alla [OSCURATO:PERSONA] il 25 giugno 2009. Orbene, con
lettera del 13 luglio 2009, vale a dire entro il termine di ricorso di due mesi e dieci giorni di cui disponeva ai sensi delle
disposizioni succitate, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda di proroga del termine di deposito del suo controricorso motivata,
da un lato, dalla particolare lunghezza del ricorso e dei suoi allegati e, dall’altra, dalla scadenza del termine durante
le ferie giudiziarie. Con decisione 14 luglio 2009, il Tribunale ha accolto, in via eccezionale, tale domanda e ha prorogato
il termine di deposito del controricorso fino al 12 ottobre 2009. Orbene, il 9 ottobre 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato l’originale
del suo controricorso presso la cancelleria del Tribunale.
114
Ne consegue che l’affermazione del ricorrente secondo la quale il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tardivo è priva di fondamento
in fatto.
115
Per quanto riguarda la contestazione relativa all’omessa apposizione della firma dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA] sul controricorso,
occorre rammentare che l’art. 34, n. 1, del regolamento di procedura dispone che l’originale di ogni atto processuale dev’essere
sottoscritto dal rappresentante della parte. Peraltro, emerge dalle disposizioni dell’art. 19 dello Statuto della Corte applicabile
al Tribunale in forza dell’art. 7, n. 1, dell’allegato I di tale Statuto che, a parte gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione
che possono essere rappresentati davanti al Tribunale da un agente nominato per ciascuna causa, se del caso assistito da un
consulente o da un avvocato, le altre parti devono essere obbligatoriamente rappresentate da un avvocato.
116
È vero che l’art. 7 CE, in vigore al momento del deposito del controricorso, il quale elenca esaustivamente le istituzioni,
non menziona la [OSCURATO:PERSONA] tra queste ultime. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] è un organo dell’Unione (sentenza della Corte 15 giugno 1976,
causa 110/75, Mills/BEI, punto 14) e ha il compito di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Unione (sentenza della
Corte 3 marzo 1988, causa 85/86, Commissione/BEI, punto 29). Pertanto, il termine «istituzione» utilizzato nell’art. 19 dello
Statuto della Corte non deve essere inteso nel senso che comprende le sole istituzioni elencate nell’art. 7 CE bensì anche
gli altri organi e organismi dell’Unione come la [OSCURATO:PERSONA] (v., in tal senso, sentenza della Corte 2 dicembre 1992, causa C-370/89,
SGEEM e Etroy/BEI, punti 14-16; v. per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 10 aprile 2002, causa T-209/00, Lamberts/Mediatore,
punto 49). Tale accezione della nozione di «istituzione» è peraltro confermata dalle disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 39,
n. 1, del regolamento di procedura che fanno riferimento all’avvocato del convenuto, che si tratti di un’istituzione o di
un organo dell’Unione, unicamente in qualità di assistente dello stesso e non in quanto suo rappresentante.
117
Inoltre, emerge dalle disposizioni dell’art. 266 CE (divenuto art. 308 TFUE) che i membri della [OSCURATO:PERSONA] sono gli Stati membri.
Orbene, dal momento che, in forza dell’art. 19 dello Statuto della Corte, gli Stati membri possono essere rappresentati davanti
al Tribunale da uno dei loro agenti, come già rammentato, si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA], la quale meramente promana dai
citati Stati membri, possa anch’essa essere rappresentata con le stesse modalità.
118
Di conseguenza, dal momento che il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] è stato sottoscritto da agenti della [OSCURATO:PERSONA] legittimati a tal
fine, esso è ricevibile nonostante l’omessa apposizione di firma su tale controricorso da parte dell’avvocato della [OSCURATO:PERSONA].
4.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
119
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che le conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo 2007, del voto, nonché
delle decisioni di promozione e del diniego di promozione sono state presentate tardivamente.
120
Essa rammenta che, in forza della giurisprudenza dell’organo giurisdizionale dell’Unione, un agente della [OSCURATO:PERSONA] dispone di
un termine ragionevole successivo all’adozione dell’atto contestato, stimato in linea di principio a tre mesi, per presentare
un ricorso dinanzi al Tribunale, e che tale termine inizia a decorrere dalla notifica dell’atto che arreca pregiudizio e,
se del caso, dalla conclusione della procedura di conciliazione prevista dall’art. 41 del regolamento del personale o della
procedura facoltativa di appello prevista da una direttiva interna o ancora di tali due procedure precontenziose facoltative.
121
Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, anche se il ricorrente ha presentato correttamente un reclamo dinanzi al comitato per
i ricorsi entro un termine ragionevole avverso il rapporto informativo per il 2007 e contro il suo voto, egli avrebbe semplicemente
desistito da tale ricorso precontenzioso il 14 novembre 2008, chiedendo la ricusazione dei membri del comitato per i ricorsi.
Orbene, a seguito di tale domanda di ricusazione il ricorrente non avrebbe presentato entro il termine ragionevole di tre
mesi alcuna domanda volta ad adire la commissione di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento del personale. Ne consegue
che le conclusioni presentate avverso il rapporto informativo per il 2007, il voto, le decisioni di promozione, il diniego
di promozione e tutti gli atti connessi al citato rapporto informativo sarebbero tardive.
122
[OSCURATO:PERSONA] invoca, in secondo luogo, l’irricevibilità delle conclusioni avverso la decisione del comitato per i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] rammenta la giurisprudenza secondo cui tale decisione non avrebbe un contenuto autonomo indipendentemente dal rapporto
informativo. Di conseguenza, le conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi si confonderebbero
con le decisioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007.
123
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorrente non è legittimato a contestare le disposizioni applicabili alla procedura
dinanzi al comitato per i ricorsi, nella misura in cui esse non consentono di mettere a disposizione delle parti la registrazione
dell’udienza dinanzi al comitato per i ricorsi e non prevedono la designazione di membri supplenti per detto comitato, dal
momento che, da un lato, tali disposizioni rivestono portata generale e, dall’altro, non esiste un legame diretto tra tali
linee direttrici e il rapporto informativo per il 2007.
124
In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la domanda, sollevata dal ricorrente nel suo ricorso, volta a disapplicare talune restrizioni
quantitative imposte alle direzioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’attribuzione dei voti A e B+, è irricevibile dal momento che,
da un lato, non esiste alcun nesso tra le citate restrizioni e il voto C attribuito al ricorrente, e, dall’altro, che tale
domanda costituisce una domanda di ingiunzione.
125
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che anche le conclusioni volte a che il Tribunale constati l’esistenza di molestie di cui
sarebbe vittima il ricorrente e ne ordini la cessazione sono irricevibili. Anzitutto, tali conclusioni sarebbero premature,
poiché la procedura interna per la constatazione di molestie psicologiche sarebbe ancora in corso. Inoltre, tali conclusioni
sarebbero, almeno in parte, già state presentate nel ricorso registrato con il numero di ruolo F-55/08. Infine, il Tribunale
non sarebbe competente a statuire su conclusioni ai fini di ingiunzione.
126
In sesto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che le conclusioni volte al risarcimento dei danni asseritamente subiti derivanti dall’illegalità
sollevata relativamente al rapporto informativo per il 2007 e dalle asserite molestie psicologiche sono irricevibili come
conseguenza dell’irricevibilità delle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007 e delle conclusioni
dirette a far constatare le molestie psicologiche.
127
Il ricorrente sostiene, in primo luogo, che le conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007 non
sono tardive. Infatti, la domanda di ricusazione dei membri del comitato per i ricorsi, presentata dal suo avvocato, non costituirebbe
in alcun modo una rinuncia a proseguire la procedura precontenziosa facoltativa dinanzi a detto comitato. Di conseguenza,
sarebbe a partire dalla decisione del comitato per i ricorsi, notificatagli il 14 gennaio 2009, che comincerebbe a decorrere
il termine ragionevole per adire la commissione di conciliazione prevista dalle disposizioni dell’art. 41 del regolamento
di procedura. Orbene, egli avrebbe chiesto di adire la commissione di conciliazione entro il termine ragionevole così calcolato.
128
In secondo luogo, il ricorrente afferma che le conclusioni volte a che il Tribunale constati l’esistenza delle molestie di
cui sarebbe vittima e ne ordini la cessazione sono perfettamente ricevibili. [OSCURATO:PERSONA] non preciserebbe peraltro il termine
entro il quale un agente della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe presentare un siffatto ricorso.
129
In terzo luogo, il ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sulle controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e uno dei
suoi agenti.
130
In quarto luogo, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] può essere condannata a risarcire un danno dal momento in cui è incorsa
in un errore.
Giudizio del Tribunale
Sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione del comitato per i ricorsi
131
Come già deciso, le conclusioni avverso la presa di posizione del comitato per i ricorsi istituito dalla [OSCURATO:PERSONA] in ambito di
valutazione dei membri del personale non hanno contenuto autonomo e producono l’effetto di investire il giudice della decisione
sul rapporto informativo contro il quale tale ricorso amministrativo è stato proposto (sentenza 30 novembre 2009, punti 84,
193 e 194; v. altresì, per analogia, sentenza 23 febbraio 2001, punto 132).
132
Ciò vale a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, il comitato per i ricorsi ritenga di non essere in condizione
di poter statuire sul ricorso amministrativo di cui è investito e non adotti, nel merito, alcuna decisione atta a sostituire
o a modificare l’atto contro il quale è stato presentato un siffatto ricorso.
133
Le conclusioni dirette avverso la decisione del comitato per i ricorsi vanno dunque esaminate considerando che esse hanno
ad oggetto il rapporto informativo per il 2007.
Sulle conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione
134
È stato deciso che la ponderazione tra, da un lato, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, che costituisce un
principio generale del diritto dell’Unione e richiede che il singolo disponga di un termine sufficiente a valutare la legittimità
dell’atto che gli arreca pregiudizio e a preparare eventualmente il suo ricorso e, dall’altro, il requisito della certezza
del diritto che vuole che, dopo il decorso di un certo termine, gli atti adottati dalle istanze dell’Unione divengano definitivi
implica che le controversie tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti siano portate dinanzi al giudice dell’Unione entro un termine
ragionevole (sentenza 23 febbraio 2001, punti 98 e 99).
135
La determinazione di un siffatto termine deve effettuarsi tenendo conto, in particolare, della specificità delle cause in
materia di personale e dell’importanza che riveste, in tale ambito, l’eventuale esistenza di un procedimento precontenzioso.
Infatti, sebbene i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] siano soggetti ad un regime particolare emanato da quest’ultima, le controversie
meramente interne tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni
dell’Unione e i loro funzionari o agenti, rientranti negli artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
(in prosieguo: lo «Statuto») e altresì soggette al sindacato giurisdizionale ai sensi dell’art. 236 CE. Occorre di conseguenza
far riferimento ai requisiti relativi al termine di ricorso definiti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, pur tenendo conto
del contesto particolare del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA] che istituisce, al suo articolo 41, una procedura di conciliazione
facoltativa (sentenza 23 febbraio 2001, punto 100).
136
A tale proposito la procedura di conciliazione di cui all’art. 41 del regolamento del personale e la procedura di appello
specifica in materia di valutazione annuale prevista da una comunicazione amministrativa della [OSCURATO:PERSONA] perseguono lo stesso
obiettivo del procedimento precontenzioso obbligatorio introdotto dall’art. 90 dello Statuto. Tali procedure mirano parimenti
a permettere una composizione amichevole delle controversie, dando alla [OSCURATO:PERSONA] la possibilità di modificare l’atto contestato
e al dipendente interessato la facoltà di accettare la motivazione alla base dell’atto contestato e di rinunciare eventualmente
alla presentazione di un ricorso. Peraltro, la normativa della [OSCURATO:PERSONA] non prevede le modalità del coordinamento di tali due
procedure. In materia di rapporti informativi, la decisione di ricorrere all’una o all’altra delle procedure, o ad entrambe
parallelamente o successivamente, è in tal modo lasciata alla valutazione del dipendente interessato, salva l’osservanza del
termine indicativo fissato dalle comunicazioni amministrative rilevanti per la domanda di ricorso al comitato d’appello (sentenza
23 febbraio 2001, punto 106).
137
Di conseguenza, un termine di tre mesi a decorrere dal giorno della notifica al dipendente interessato dell’atto che gli arreca
pregiudizio o, eventualmente, dell’esito negativo della procedura d’appello o dell’insuccesso della procedura di conciliazione
dev’essere considerato in linea di principio ragionevole, a condizione tuttavia, da un lato, che l’eventuale procedura d’appello
si sia svolta entro un termine ragionevole e, dall’altro, che l’interessato abbia presentato la sua eventuale domanda di conciliazione
entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto notifica dell’atto che gli arreca pregiudizio. Più precisamente, l’istituzione
di queste due procedure facoltative, rispettivamente tramite l’art. 41 del regolamento del personale e le summenzionate comunicazioni
al personale, che vincolano la [OSCURATO:PERSONA], porta necessariamente alla conclusione che, nel caso in cui un dipendente chieda nell’ordine
l’avvio di una procedura d’appello e poi di una procedura di conciliazione, il termine per la presentazione di un ricorso
dinanzi al Tribunale inizia a decorrere solo a partire dal momento in cui tale ultima procedura sia terminata, a condizione
tuttavia che il dipendente abbia formulato la sua domanda di conciliazione entro un termine ragionevole dopo il compimento
della procedura d’appello. Qualsiasi altra interpretazione porterebbe ad una situazione in cui il dipendente della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe
obbligato a presentare ricorso dinanzi al giudice in un momento in cui stia ancora attivamente ricercando la composizione
amichevole della vertenza, il che priverebbe le procedure amministrative facoltative del loro effetto utile (sentenza 23 febbraio
2001, punto 107).
138
Emerge dalle considerazioni suesposte che le conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione sono tardive.
139
Infatti, da un lato, è pacifico che il ricorrente è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione al più tardi il 9 ottobre
2008, dal momento che egli fa riferimento, nella sua domanda volta ad adire il comitato per i ricorsi, in data 9 ottobre 2008,
al fatto di non essere stato promosso a titolo dell’anno 2007.
140
Dall’altro lato, è altresì indubbio che, a partire dal momento in cui è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione,
il ricorrente non ha adito entro il termine ragionevole di tre mesi la commissione di conciliazione prevista dalle disposizioni
dell’art. 41 del regolamento del personale e neanche il comitato per i ricorsi. È vero che il ricorrente ha adito il comitato
per i ricorsi il 9 ottobre 2008. Tuttavia, nel suo ricorso dinanzi a tale comitato, egli non ha espressamente contestato le
decisioni di promozione, limitando l’oggetto della sua domanda alla contestazione del rapporto informativo per il 2007, del
voto C e del premio attribuitigli, nonché della mancata promozione. Per quanto riguarda la domanda volta ad adire la commissione
di conciliazione, essa è stata formulata unicamente il 1° aprile 2009, vale a dire più di cinque mesi dopo che il ricorrente
è venuto a conoscenza delle decisioni di promozione.
141
Ne consegue che le conclusioni volte all’annullamento delle decisioni di promozione sono tardive e devono, di conseguenza,
essere respinte.
Sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007 e della decisione di diniego di promozione
142
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che le conclusioni summenzionate sono tardive, dal momento che, da un lato, il ricorrente avrebbe implicitamente
rinunciato, il 14 novembre 2008, ad adire il comitato per i ricorsi in merito al suo rapporto informativo per il 2007 e alla
sua mancata promozione, presentando una domanda di ricusazione dei tre membri del citato comitato, e poiché, dall’altro lato,
successivamente alla sua domanda di ricusazione avente valore di rinuncia ad adire il comitato per i ricorsi, non avrebbe
investito entro un termine ragionevole la commissione di conciliazione di un ricorso diretto contro il suo rapporto informativo
per il 2007 e contro la decisione di diniego di promozione.
143
A tale proposito, si deve rilevare che, nell’udienza che ha avuto luogo il 14 novembre 2008 dinanzi al comitato per i ricorsi,
il ricorrente ha effettivamente presentato, mediante il suo avvocato, una domanda di ricusazione dei membri di tale comitato,
ritenendo che quest’ultimo non fosse nelle condizioni di decidere in tutta imparzialità sul ricorso presentato contro il rapporto
informativo per il 2007.
144
Tuttavia, in considerazione dell’importanza dei procedimenti precontenziosi per il calcolo dei termini di ricorso dinanzi
al Tribunale, come anche rammentato ai punti 134-137 della presente sentenza, la rinuncia all’esercizio di un ricorso precontenzioso
può solo conseguire da un atto inequivoco del membro del personale interessato e ciò al fine di rispettare il principio del
diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva (v., per la rinuncia ad un’impugnazione, sentenza del Tribunale di primo grado
8 settembre 2009, causa T-404/06 P, ETF/Landgren, punto 80).
145
Nella specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la domanda di ricusazione formulata dal ricorrente non può essere
analizzata come una rinuncia chiara e incondizionata a presentare un reclamo dinanzi al comitato per i ricorsi. Infatti, con
tale domanda, il ricorrente non intendeva rinunciare a tale ricorso amministrativo facoltativo bensì, al contrario, beneficiarne
in condizioni che egli riteneva più rispettose dei propri diritti, vale a dire ottenendo dalla [OSCURATO:PERSONA] che fossero nominati
altri membri del comitato per i ricorsi. Di conseguenza, la domanda di ricusazione non ha fatto decorrere il termine ragionevole
di tre mesi entro il quale il ricorrente doveva investire la commissione di conciliazione o il Tribunale di un ricorso contro
il rapporto informativo per il 2007.
146
In realtà, il termine ragionevole di tre mesi è iniziato a decorrere unicamente a partire dal 14 gennaio 2009, data in cui
è stata notificata al ricorrente la decisione del comitato per i ricorsi 14 novembre 2008. Orbene, egli ha presentato una
domanda volta ad adire la commissione di conciliazione il 1° aprile 2009, e poiché tale domanda è stata respinta dalla [OSCURATO:PERSONA]
l’8 giugno 2009, egli ha adito il Tribunale il 12 giugno 2009.
147
Ne consegue che non può essere accolta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA], relativa alla tardività delle
conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007 e della decisione di diniego di promozione.
Sulle conclusioni volte all’annullamento degli atti connessi, conseguenti e presupposti alle decisioni di promozione diversi
dal rapporto informativo per il 2007
148
Per giurisprudenza costante, sono irricevibili le conclusioni tendenti all’annullamento le quali non consentono di identificare
l’atto che arreca pregiudizio di cui il ricorrente chiede l’annullamento. Infatti, conclusioni di tal tipo non soddisfano
i requisiti di cui all’art. 35, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura del Tribunale, secondo i quali il ricorso deve
contenere l’oggetto della controversia e le conclusioni del ricorrente (ordinanza del Tribunale 26 giugno 2008, causa F-1/08,
Nijs/Corte di conti, punto 46; v. altresì, per analogia, relativamente al regolamento di procedura del Tribunale di primo
grado, ordinanza del Tribunale di primo grado 24 marzo 1993, causa T-72/92, Benzler/Commissione, punti 16, 18 e 19).
149
Nella specie, il ricorrente chiede l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti alle decisioni di
promozione. A parte il rapporto informativo per il 2007, al quale il ricorrente fa espressamente riferimento, l’assenza di
identificazione chiara e precisa degli altri atti contestati non consente di ritenere che le conclusioni summenzionate soddisfino
le disposizioni dell’art. 35, n. 1, lett. d), del regolamento di procedura. Di conseguenza, siffatte conclusioni devono essere
respinte in quanto irricevibili.
Sulle conclusioni volte a che il Tribunale constati le asserite molestie psicologiche
150
È costante in giurisprudenza che non spetta al giudice dell’Unione pervenire a constatazioni di principio o rivolgere ingiunzioni
all’amministrazione (v., per esempio, sentenza 16 dicembre 2004, punto 136).
151
Ne consegue che le conclusioni ai fini della constatazione e dell’ingiunzione summenzionate sono irricevibili e devono essere
respinte.
152
In subordine, anche qualora le conclusioni volte a far constatare le asserite molestie psicologiche dovessero essere interpretate
come conclusioni volte all’annullamento di una decisione di diniego di assistenza da parte della [OSCURATO:PERSONA], siffatte conclusioni
dovrebbero essere respinte in quanto sottoposte ad un organo giurisdizionale incompetente ad esaminarle.
153
Infatti, dato il silenzio del regolamento del personale della [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell’Unione ha considerato di dovere non certo
applicare direttamente le norme dello Statuto, il che violerebbe la natura specifica del regime applicabile ai membri del
personale della [OSCURATO:PERSONA], bensì di ispirarsi a tali norme e di darne un’applicazione per analogia, rilevando che le controversie
meramente interne tra la [OSCURATO:PERSONA] e i suoi dipendenti vengono equiparate, per loro natura, alle controversie tra le istituzioni
dell’Unione e i loro funzionari o agenti (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 2001, punti 100 e 101).
154
In particolare, è stato deciso che occorreva applicare per analogia ai ricorsi dei membri del personale della [OSCURATO:PERSONA] la norma
derivante dall’art. 91, n. 1, dello Statuto, in forza della quale il giudice non è competente nel caso in cui il ricorso di
cui è investito non sia diretto avverso un atto che l’amministrazione avrebbe adottato per respingere le pretese del ricorrente
(sentenza 30 novembre 2009, punto 239).
155
Inoltre, il Tribunale ritiene che, qualora alla [OSCURATO:PERSONA] sia sottoposta la domanda di un membro del personale con cui essa è
invitata a prendere una decisione nei suoi confronti, si devono applicare per analogia le disposizioni dell’art. 90, n. 1,
dello Statuto, e dichiarare che l’omessa risposta a tale domanda entro un termine ragionevole di quattro mesi costituisce
una decisione implicita di rigetto contro la quale è possibile proporre un ricorso dinanzi al Tribunale.
156
Orbene, nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha presentato una domanda di assistenza, il 15 aprile 2009, a causa
delle molestie psicologiche di cui si riteneva vittima. Tuttavia, il 12 giugno 2009, data dell’iscrizione a ruolo del presente
ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva espressamente adottato una decisione su tale domanda. Inoltre, poiché non era ancora decorso il
termine ragionevole di quattro mesi, non si era ancora determinata una decisione implicita di rigetto. Ne consegue che le
conclusioni summenzionate, che non sono rivolte contro alcuna decisione di rigetto, devono essere respinte.
Sulle conclusioni volte al risarcimento dei danni fisici, morali e materiali derivanti dall’asserito danno morale
157
È pacifico che il ricorrente non ha presentato alla [OSCURATO:PERSONA] alcuna domanda volta al risarcimento dei danni derivanti dalle molestie
psicologiche di cui sarebbe stato vittima. Di conseguenza, in assenza di richieste risarcitorie e di qualsivoglia atto che
arrechi pregiudizio al quale sarebbe possibile collegare le conclusioni risarcitorie, queste ultime devono essere respinte
in quanto presentate ad un organo giurisdizionale incompetente ad esaminarle o, in ogni caso, in quanto irricevibili (sentenza
30 novembre 2009, punti 239 e 242).
5.
Nel merito
Sulle conclusioni volte all’annullamento del rapporto informativo per il 2007
Argomenti delle parti
158
Il ricorrente ricorda, in via preliminare, che la nota di servizio del 17 gennaio 2008 e la guida sulla procedura di valutazione
2007 ad essa allegata costituiscono un complesso di norme interne che la [OSCURATO:PERSONA] si è imposta e dalle quali non può discostarsi
senza agire illegittimamente.
159
In primo luogo, il ricorrente fa valere che il colloquio di valutazione con il suo superiore gerarchico è durato solo dieci
minuti. In considerazione dell’importanza riconosciuta a tale colloquio nella guida sulla procedura di valutazione 2007, egli
ritiene che la sua durata estremamente breve costituisca un’irregolarità procedurale. In udienza, egli ha indicato che i suoi
tre superiori gerarchici avevano partecipato formalmente al colloquio ma che non vi era potuto essere alcun dialogo. Sarebbe
quindi stato violato il principio del rispetto dei diritti della difesa.
160
In secondo luogo, il ricorrente sostiene che il rapporto informativo per il 2007 contiene una motivazione insufficiente. Infatti,
il valutatore non avrebbe spiegato le ragioni del suo disaccordo con l’autovalutazione del ricorrente.
161
In terzo luogo, il ricorrente fa riferimento in modo generale a motivi che avrebbe sollevato nel suo reclamo dinanzi al comitato
per i ricorsi.
162
In quarto luogo, il ricorrente sostiene che il suo valutatore ha esaminato le sue prestazioni senza prendere in considerazione
il lavoro che gli avrebbe fornito in qualità di membro titolare del comitato paritetico «Ristorazione», il che costituirebbe,
da parte della [OSCURATO:PERSONA], una violazione della guida sulla procedura di valutazione 2007 nonché del principio di parità di trattamento.
In udienza, in risposta alla difesa orale della [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha contestato di aver dato le dimissioni nel 2006 dal
comitato paritetico «Ristorazione».
163
In quinto luogo, il ricorrente sostiene che gli obiettivi che gli sono stati assegnati sono vaghi e non misurabili, contrariamente
alle prescrizioni della guida sulla procedura di valutazione 2007.
164
In sesto luogo, il ricorrente fa valere che il rapporto controverso non contiene alcuna informazione sugli sviluppi futuri
della sua carriera e sugli obiettivi di sviluppo personale, elementi tuttavia imposti dalla guida sulla procedura di valutazione
2007.
165
In settimo luogo, il ricorrente eccepisce l’illegalità della norma applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] in forza della quale i voti A e B+
possono essere attribuiti rispettivamente a non oltre il 10% e il 30% dei membri del personale. Imporre l’osservanza di siffatti
limiti equivarrebbe a trasformare sostanzialmente e in modo illegittimo una valutazione annuale condotta normalmente in via
assoluta in una valutazione relativa. Anche se, obiettivamente considerato, diversi membri del personale di una stessa direzione
generale, impiegati tuttavia in direzioni diverse in seno a quest’ultima, dovessero ottenere il giudizio analitico A, il rispetto
del limite del 10% potrebbe indurre il direttore generale competente a ridurre il giudizio analitico di taluni di essi, senza
che i criteri presi in considerazione a tal fine siano conosciuti o che siano stabilite previamente le condizioni dello scrutinio
comparativo tra membri del personale di direzioni diverse. Viceversa, membri del personale che meritano, in assoluto, solo
il voto B potrebbero ottenere il voto A o B+ per non eccedere i limiti quantitativi stabiliti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente precisa
di non contestare il diritto della [OSCURATO:PERSONA] di decidere sulla propria organizzazione, ma di criticare il carattere impreciso
e flessibile di tali regole, che gli sembrano concepite per consentire ai direttori generali di favorire coloro che essi considerano
validi e non per garantire il trattamento giusto e oggettivo dei membri del personale che aspirano alla promozione.
166
In ottavo luogo, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto nella valutazione delle sue prestazioni
per l’anno 2007. Infatti, egli avrebbe conseguito gli obiettivi che gli sarebbero stati assegnati l’anno precedente e si sarebbe
sempre mostrato disponibile ad aiutare i suoi colleghi e i suoi superiori. Peraltro, questi ultimi non gli avrebbero mai mosso
alcun appunto sulla qualità del suo lavoro durante l’anno 2007. In realtà, sarebbe stato emarginato dalla sua gerarchia.
167
[OSCURATO:PERSONA] rammenta, in primo luogo, che, secondo la giurisprudenza, i membri del personale non vantano alcun diritto soggettivo
alla promozione, anche qualora soddisfino i criteri richiesti per essere promossi, e che l’amministrazione dispone di un ampio
potere discrezionale relativamente allo scrutinio per merito comparativo.
168
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di non aver commesso alcun errore manifesto nella valutazione delle prestazioni del ricorrente.
Infatti, i giudizi del valutatore, confermati dal vidimatore, lascerebbero emergere che il ricorrente disponeva di margini
di miglioramento importanti, in particolare nel fare progressi nelle sue relazioni professionali con i suoi colleghi e i suoi
superiori gerarchici.
169
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, per quanto riguarda i limiti del 10% e del 30% per l’attribuzione dei voti A e B+,
il ricorrente non sarebbe legittimato a domandarne la disapplicazione. Ciò implicherebbe, infatti, una «dichiarazione di principio»
o un’ingiunzione all’amministrazione che non spetterebbe al giudice formulare. Il ricorrente non sarebbe inoltre legittimato
a criticarne la legittimità. Infatti, tali restrizioni menzionate nella guida sulla procedura di valutazione 2007, sarebbero
meramente indicative, come emergerebbe dai dati relativi alle decisioni di promozione del 2006 (l’11% dei membri del personale
avrebbe ottenuto il voto A e il 31,56% il voto B+) e alle decisioni di promozione 2007 (il 9,3% dei membri del personale avrebbe
ottenuto il voto A e il 36,9% il voto B+) e non avrebbero avuto alcuna incidenza sulla valutazione del ricorrente. Inoltre,
tali limiti sarebbero trasparenti, obiettivi, e rispetterebbero sia il principio del merito professionale di cui all’art. 23
del regolamento del personale sia il principio dell’equilibrio finanziario delle istituzioni dell’Unione. Infine, essi sarebbero
stati dichiarati legittimi dal Tribunale nella sentenza 30 novembre 2009 (punto 176).
170
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che non vi sono elementi nel fascicolo atti a stabilire che essa avrebbe commesso un errore manifesto nella
valutazione delle prestazioni del ricorrente per l’anno 2007.
171
In udienza, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato di non dover tener conto, per la valutazione del ricorrente per il 2007, dell’attività che
quest’ultimo avrebbe esercitato, in qualità di membro del comitato paritetico «Ristorazione», dal momento che il ricorrente
non ne sarebbe stato più membro dopo il mese di dicembre 2006. Inoltre, nel 2007 tale comitato avrebbe svolto solo un’attività
molto ridotta. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che il colloquio con il ricorrente era durato solo tra i dieci e i quindici
minuti ma che tale circostanza era in gran parte dovuta al rifiuto del dialogo da parte del ricorrente stesso.
Giudizio del Tribunale
172
Occorre esaminare, più in particolare, il primo e il quarto motivo sollevati.
– Sul primo motivo, relativo alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa
173
Il ricorrente sostiene che la procedura di valutazione seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] è stata irregolare. Infatti, il colloquio di valutazione
sarebbe durato solo dieci minuti e, inoltre, durante tale colloquio, non gli sarebbe stato possibile svolgere una vera discussione
sulle sue prestazioni, sugli obiettivi che gli sono stati assegnati per l’anno successivo, sulle sue esigenze in termini di
sviluppo personale e sull’evoluzione della sua carriera. Si deve considerare che il ricorrente, con tale argomento, solleva
non solo una critica fondata sulla violazione delle norme applicabili alla valutazione del personale della [OSCURATO:PERSONA] bensì anche
una censura attinente alla violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa, e più specificamente del diritto,
per il funzionario o l’agente, di essere utilmente sentito prima dell’adozione definitiva del suo rapporto informativo.
174
La nota di servizio del 17 gennaio 2008 precisa al punto 3 che «il colloquio [di valutazione] costituisce l’elemento più importante
della procedura di valutazione. Esso offre l’occasione ai membri del personale e ai superiori gerarchici di esaminare l’anno
trascorso, di identificare e analizzare in tutta franchezza gli ambiti in cui l’interessato ha fornito buone prestazioni e
quelli in cui queste ultime sono state meno soddisfacenti, di sottolineare i punti di forza e gli aspetti che richiederanno
sforzi supplementari in futuro, di fare il punto sulla motivazione, di definire le aspettative in termini di rendimento per
l’anno seguente e, infine, di individuare le esigenze in materia di formazione e di sviluppo personale. Il colloquio di valutazione
è obbligatorio».
175
Il punto 3 della guida sulla procedura di valutazione reitera l’obbligatorietà del colloquio di valutazione e indica che quando,
in assenza di una ragione valida che lo giustifichi, il colloquio non ha luogo, se ne deduce che la procedura di valutazione
non è giunta a buon fine e che un ricorso potrebbe essere proposto su tale base.
176
Va ricordato peraltro che da una costante giurisprudenza risulta che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedura
aperta nei confronti di una persona e suscettibile di pervenire all’adozione di un atto che le arrechi pregiudizio costituisce
un principio fondamentale del diritto dell’Unione e deve essere assicurato anche in assenza di una specifica previsione regolamentare
in tal senso concernente la procedura in questione (sentenza della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, [OSCURATO:PERSONA]/Commissione,
punto 15).
177
Tale principio, conforme alle esigenze di buona amministrazione, stabilisce che prima dell’adozione definitiva di un rapporto
informativo al membro del personale deve essere offerta la possibilità di essere utilmente sentito dal suo superiore gerarchico
(sentenze del Tribunale di primo grado 30 settembre 2004, causa T-16/03, Ferrer de Moncada/Commissione, punto 40; 14 settembre
2006, causa T-115/04, Laroche/Commissione, punto 36, e 25 ottobre 2006, causa T-173/04, Carius/Commissione, punto 69).
178
Nella specie, emerge, in primo luogo, dalle osservazioni redatte dal ricorrente nella parte finale del rapporto informativo
per il 2007 che il colloquio di valutazione che ha avuto luogo con i suoi superiori gerarchici il 21 febbraio 2008 è stato
molto breve. La breve durata di tale colloquio è peraltro stata confermata dalla [OSCURATO:PERSONA] in udienza (punto 171 supra).
179
In secondo luogo, quando il ricorrente, con messaggi di posta elettronica inviati il 25 gennaio 2008 ai suoi superiori gerarchici,
aveva chiesto di ottenere, prima del suo colloquio di valutazione, talune precisazioni sugli obiettivi assegnati alla sua
direzione e alla sua unità per l’anno 2008, egli non è riuscito ad ottenere alcuna informazione precisa a tale riguardo.
180
In terzo luogo, il ricorrente, con messaggi di posta elettronica del 21 e del 26 febbraio 2008, ha manifestato la sua opposizione
agli obiettivi assegnatigli durante il colloquio di valutazione del 21 febbraio 2008 e la sua volontà di ridiscuterli. Tuttavia,
effettivamente, non è stato organizzato alcun ulteriore colloquio con il ricorrente. Infatti, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto
nelle sue memorie scritte che avrebbero dovuto aver luogo un secondo colloquio con il valutatore, e poi un colloquio supplementare
con il valutatore finale, essa non ha fornito alcun elemento di prova a sostegno delle sue affermazioni, e, al contrario,
emerge dal suo intervento dinanzi al comitato per i ricorsi e dalle sue dichiarazioni in udienza dinanzi al Tribunale che
ha avuto luogo un unico colloquio.
181
Quindi, nelle particolari circostanze del caso di specie, anche se formalmente è stato organizzato un colloquio di valutazione
tra il ricorrente e il suo valutatore, poiché tale colloquio ha rivestito unicamente un carattere meramente formale, è stato
incentrato solo su una parte delle questioni sulle quali dovrebbe vertere un siffatto scambio e poiché non ha consentito al
ricorrente di far valere utilmente le sue osservazioni, sono stati violati il principio del rispetto dei diritti della difesa
e le norme relative alla procedura di valutazione. Peraltro, sebbene emerga dagli atti del fascicolo che le relazioni tra
il ricorrente e la sua gerarchia erano difficili e che il suo atteggiamento durante il colloquio di valutazione non è stato
particolarmente collaborativo, tali circostanze non sono tuttavia atte ad esonerare la [OSCURATO:PERSONA] dal rispetto del principio dei
diritti della difesa, né dal suo obbligo di attribuire al colloquio di valutazione un reale contenuto. L’opposizione del ricorrente
agli obiettivi che gli erano stati assegnati non giustificava il fatto che il colloquio di valutazione si limitasse a constatare
un disaccordo e che fosse omessa ogni discussione sulle altre questioni che dovevano essere trattate in tale occasione.
182
Certamente, è stato dichiarato che, perché una violazione del principio del rispetto dei diritti della difesa comporti l’annullamento
di un atto, occorre che, in mancanza di tale irregolarità, il procedimento potesse condurre ad un risultato differente (sentenza
della Corte 12 novembre 1996, causa C-294/95 P, Ohja/Commissione, punto 67; sentenza del Tribunale di primo grado 6 febbraio
2007, cause riunite T-246/04 e T-71/05, Wunenburger/Commissione, punto 149; sentenza del Tribunale 29 giugno 2010, causa F-28/09,
Kipp/Europol, punto 68).
183
Orbene, nel caso di specie, non è escluso che, se il ricorrente fosse stato messo in condizioni di far valere utilmente le
sue osservazioni e se il colloquio di valutazione fosse stato condotto regolarmente, il rapporto informativo per il 2007 sarebbe
stato diverso. Ne consegue che il primo motivo deve essere accolto.
– Sul quarto motivo, attinente alla violazione del punto 7 della guida sulla procedura di valutazione 2007
184
Si deve determinare, in via preliminare, la portata giuridica della nota di servizio del 17 gennaio 2008 e della guida sulla
procedura di valutazione 2007.
185
Si deve rammentare, a tale proposito, che, in forza dell’art. 22 del regolamento del personale, la procedura da seguire per
la valutazione annuale di ogni membro del personale «è sancita da una decisione interna» della [OSCURATO:PERSONA]. In assenza di ogni riferimento
nel fascicolo ad un testo diverso dalla nota di servizio del 17 gennaio 2008, occorre constatare che la citata nota deve essere
considerata una decisione interna della [OSCURATO:PERSONA] che stabilisce la procedura da seguire per la valutazione annuale del suo personale
nel 2007. [OSCURATO:PERSONA] non ha peraltro sostenuto che tale nota di servizio e la guida pratica sulla valutazione 2007 ad essa allegata
sarebbero prive di portata vincolante. Ne consegue che la nota di servizio del 17 gennaio 2008 e la guida sulla procedura
di valutazione 2007 costituiscono un complesso di norme vincolanti dalle quali la [OSCURATO:PERSONA] non può discostarsi senza commettere
un’irregolarità (sentenza 30 novembre 2009, punto 105).
186
In primo luogo, emerge dal punto 7 della guida sulla procedura di valutazione 2007 che il lavoro degli agenti che si impegnano
in comitati (rappresentanti del personale, COPEC, comitati paritetici, ecc.) deve essere preso in considerazione nell’ambito
della valutazione delle loro prestazioni.
187
In secondo luogo, emerge dalla lettera del 16 febbraio 2006 (punto 67 supra) che il ricorrente è stato nominato membro titolare
del comitato paritetico «Ristorazione» fino al 20 gennaio 2009.
188
Certamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto in udienza che il ricorrente sarebbe stato membro del comitato paritetico «Ristorazione»
solo fino al mese di dicembre 2006, e che non vi sarebbe stata quindi alcuna attività in seno a tale comitato durante l’anno
2007. Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva affatto sollevato tale argomento nel suo controricorso, né nella sua replica. Peraltro,
essa non ha sollevato alcun elemento atto a giustificare la tardività della sua argomentazione difensiva. Inoltre, essa non
ha fornito alcun elemento probatorio a sostegno delle sue affermazioni unilaterali. Infine, il ricorrente ha contestato in
udienza di aver dato le dimissioni dal comitato «Ristorazione» nel dicembre 2006. Quindi, alla luce dei documenti prodotti
dal ricorrente in assenza di qualsivoglia elemento contrario comunicato dalla [OSCURATO:PERSONA] entro i termini, il Tribunale, il quale
non può ritenere dimostrate le affermazioni non suffragate della [OSCURATO:PERSONA] (v., per analogia, sentenza della Corte 6 dicembre
2007, causa C-59/06 P, Marcuccio/Commissione, punti 67, 68 e 70; sentenza del Tribunale di primo grado 30 settembre 2009,
causa T-193/08 P, Skareby/Commissione, punto 87), considera che il ricorrente fosse effettivamente membro titolare del comitato
paritetico «Ristorazione» nel 2007.
189
In terzo luogo, non emerge né dal rapporto informativo per il 2007 né da altri documenti del fascicolo che il valutatore del
ricorrente abbia preso in considerazione il suo lavoro in qualità di membro del comitato paritetico «Ristorazione» ai fini
della valutazione delle sue prestazioni. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’ultimo paragrafo del punto 7 della guida sulla
procedura di valutazione 2007.
190
In ogni caso, anche volendo supporre che la nota di servizio del 17 gennaio 2008, alla quale è allegata la guida sulla procedura
di valutazione 2007, non costituisca una decisione interna ai sensi dell’art. 22 del regolamento del personale, in particolare
in quanto non sarebbe stata adottata dall’autorità competente a tal fine in seno alla [OSCURATO:PERSONA], detta nota non sarebbe tuttavia
priva di portata vincolante. Infatti, detta nota dovrebbe dunque essere analizzata come una direttiva interna con la quale
la [OSCURATO:PERSONA] ha imposto a se stessa una regola di condotta, certamente a carattere indicativo, dalla quale però non può discostarsi
senza precisarne i motivi, se non vuol violare il principio della parità di trattamento (sentenza 30 novembre 2009, punto 106,
e la giurisprudenza ivi citata).
191
Infatti, nulla osta, in linea di principio, a che la [OSCURATO:PERSONA] stabilisca mediante una direttiva interna talune norme per l’esercizio
di un potere discrezionale ad essa conferita dal regolamento del personale. Tale facoltà di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] di ricorrere
a siffatte direttive interne le è riconosciuta anche in un ambito, come la valutazione del suo personale, per il quale il
regolamento del personale prevede l’adozione di una decisione interna, a condizione, quindi, che le direttive interne adottate
dalla [OSCURATO:PERSONA] non impongano norme che costituirebbero deroga alle disposizioni gerarchicamente superiori quali le disposizioni
del regolamento del personale o i principi generali del diritto (v. per analogia, sentenza del Tribunale di primo grado 25
ottobre 2005, causa T-43/04, Fardoom e Reinard/Commissione, punti 35 e 36).
192
Nella specie, come rammentato nei punti 187 e 189 della presente sentenza, il valutatore ha violato il punto 7 della guida
sulla procedura di valutazione 2007, in quanto egli non ha preso in considerazione l’attività svolta dal ricorrente in quanto
membro del comitato paritetico «Ristorazione» ai fini dell’elaborazione del rapporto informativo per il 2007. Inoltre, la
[OSCURATO:PERSONA] non fornisce alcun elemento atto a spiegare le ragioni per le quali essa si è discostata dalle linee direttrici che
si è imposta.
193
Peraltro, il punto 7 della guida sulla procedura di valutazione 2007 non è contrario a una norma di diritto superiore e riflette
la portata del principio, il cui valore è stato riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’art. 4 della convenzione del 12 aprile 1984
(punto 10 della presente sentenza), secondo il quale un rappresentante del personale non può essere penalizzato per il mandato
che riveste.
194
È peraltro costante in giurisprudenza che le attività di rappresentanza del personale devono essere prese in considerazione,
nella compilazione del rapporto informativo di un funzionario, in modo che quest’ultimo non sia penalizzato per il fatto dell’esercizio
di tali attività. Stando così le cose, benché il valutatore sia autorizzato unicamente a effettuare una valutazione sulle
prestazioni che il funzionario, titolare di un mandato di rappresentanza del personale, fornisce nell’ambito dell’impiego
al quale è stato assegnato, ad esclusione dell’attività collegata a tale mandato, la quale non rientra nella sua autorità,
egli deve tuttavia tener conto, ai fini della sua valutazione delle prestazioni strettamente professionali, dei vincoli legati
all’esercizio delle funzioni di rappresentanza. Più precisamente, deve tener conto del fatto che l’interessato ha potuto fornire,
presso il suo servizio, solo un numero di giorni lavorativi inferiore al numero normale di giorni lavorativi nel corso del
periodo di riferimento (sentenza del Tribunale di primo grado 21 ottobre 1992, causa T-23/91, Maurissen/Corte di conti, punto
14). Tale principio sancito per i rappresentanti del personale cui si applica lo Statuto è parimenti applicabile ai rappresentanti
del personale della [OSCURATO:PERSONA], in forza, in particolare, dell’art. 4 della convenzione del 12 aprile 1984.
195
Consegue quindi da quanto suesposto che la [OSCURATO:PERSONA], avendo adottato un rapporto informativo per il 2007 e avendo attribuito
al ricorrente il voto C senza aver preso in considerazione l’attività svolta da quest’ultimo in quanto membro titolare del
comitato paritetico «Ristorazione», ha violato la guida sulla procedura di valutazione 2007.
196
Ne consegue che il rapporto informativo per il 2007 deve essere annullato senza che vi sia bisogno di esaminare gli altri
motivi di ricorso né di disporre i provvedimenti istruttori richiesti.
Sulle conclusioni volte all’annullamento della decisione di diniego di promozione
Argomenti delle parti
197
Il ricorrente sostiene che l’annullamento del rapporto informativo per il 2007 implica, di conseguenza, l’annullamento della
decisione di diniego di promozione e l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di procedere ad un nuovo esame delle promozioni a titolo dell’anno
2007.
198
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il ricorrente non vanta alcun diritto alla promozione e che il suo voto C ostava alla sua promozione
nella funzione D.
Giudizio del Tribunale
199
Si evince dagli artt. 22 e 23 del regolamento del personale che la [OSCURATO:PERSONA] deve procedere ad uno scrutinio per merito comparativo
dei candidati alla promozione. Relativamente a tale aspetto i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] sono pertanto soggetti ad un regime paragonabile
a quello dei funzionari delle istituzioni dell’Unione (sentenza 23 febbraio 2001, punto 175).
200
Lo scrutinio per merito comparativo è espressione tanto del principio della parità di trattamento dei dipendenti, quanto del
principio della vocazione di questi alla carriera. Nell’istituire una procedura di promozione fondata sul merito il regolamento
del personale della [OSCURATO:PERSONA] sancisce quindi il principio della vocazione dei suoi dipendenti alla carriera, senza per questo
desumerne che tale riconoscimento conferisce loro un diritto soggettivo alla promozione, anche laddove essi soddisfano i requisiti
per poter essere promossi. Inoltre, dal momento che l’amministrazione dispone di un ampio margine discrezionale nell’ambito
dello scrutinio per merito comparativo dei candidati alla promozione, il sindacato del giudice si limita a tal proposito alla
questione se essa si sia mantenuta entro limiti ragionevoli e non abbia usato il suo potere in modo manifestamente errato.
Il giudice non può infatti sostituire la sua valutazione delle qualificazioni e dei meriti dei candidati a quella dell’autorità
competente (sentenza 23 febbraio 2001, punti 176-178).
201
Emerge dal punto 8.3 della guida sulla procedura di valutazione 2007 che la [OSCURATO:PERSONA], nel procedere ad uno scrutinio per merito
comparativo, attribuisce una particolare importanza ai rapporti informativi almeno degli ultimi tre anni e ai voti superiori
o pari a B che sono stati attribuiti negli stessi.
202
Poiché il rapporto informativo per il 2007 è un elemento indispensabile che la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione per procedere
allo scrutinio per merito comparativo ai fini dell’adozione delle decisioni di promozione a titolo dell’esercizio 2007, l’annullamento
del rapporto informativo per il 2007 comporta, come conseguenza, l’annullamento della decisione di diniego di promozione (v.,
per analogia, sentenza 23 febbraio 2001, punto 127, e sentenza del Tribunale di primo grado 19 ottobre 2006, causa T-311/04,
[OSCURATO:PERSONA]/Commissione, punti 340-344).
Sulle spese
203
Ai sensi dell’art. 89, n. 2, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale
può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Tale articolo dispone, al suo n. 3, che, in
mancanza di conclusioni sulle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
204
Nella fattispecie, il ricorrente non ha presentato conclusioni sulle spese. Inoltre, dalla suesposta motivazione risulta che
il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] soccombono rispettivamente su più capi delle loro conclusioni. Ne consegue che ciascuna parte dovrà
sopportare le proprie spese.
Per questi motivi,
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il rapporto informativo per il 2007 e la decisione di diniego di promozione del sig. [OSCURATO:PERSONA] sono annullati.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] europea per gli investimenti sopporteranno ciascuno le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] i [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo l’8 marzo 2011.
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.