CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 33932/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] N. IL [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza n. 332/2020 CORTE APPELLO di POTENZA, del 01/07/2021 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/05/2022 la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Udito il Procuratore Generale in persona del [OSCURATO:PERSONA]. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'[OSCURATO:PERSONA] i difensor Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile per genericità l'appello proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia per il delitto di bancarotta semplice di cui all'art 217 LF, per aver tenuto in modo irregolare le scritture contabili, mancando il libro inventari, il libro giornale e le scritture ausiliarie, nonché per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, ex art 1/3 legge 389/89, relativi all'anno 2011. Sentenza dichiarativa di fallimento di Ottobre 2013. 1.Ha presentato ricorso l'imputato tramite difensore fiduciario che, col primo motivo, ha lamentato violazione della legge processuale in relazione all'ad 601/3 cpp, poiché l'imputato non avrebbe ricevuto l'avviso di udienza in appello, non essendo rispettato il termine di 20 giorni a comparire. 2. Con il secondo motivo ci si lamenta del vizio di motivazione illogica, quanto alla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, poichè nella motivazione della sentenza si dava atto della presentazione di motivi specifici mentre il dispositivo aveva dichiarato l'inammissibilità. 3.Col terzo motivo si lamenta la violazione della norma incriminatrice speciale sulla bancarotta semplice, in quanto il commercialista [OSCURATO:PERSONA] aveva testimoniato circa il regime di contabilità semplificata legittimamente seguito dall'imputato, evidenziandosi d'altra parte che il curatore aveva ricostruito la consistenza degli affari della fallita e la Corte in proposito si era limitata a ripetere le considerazioni poste a base della sentenza di primo grado. 4.Nel quarto motivo ci si duole della mancata applicazione dell'ad 131 bis cp, pur richiesto. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. La difesa dell'imputato ha depositato telematicamente memoria di replica alle conclusioni del PG, ribadendo le deduzioni presenti nei motivi principali ed eccependo la prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché, come si legge fin dalla intestazione della sentenza impugnata, l'udienza è stata trattata con il rito scritto, non essendo pertanto,prevista, ad eccezione dell'ipotesi di richiesta di trattazione orale, neppure la presenza del difensore e del PM e non essendo contemplata la comparizione personale dell'imputato; peraltro deve pur rilevarsi la intrinseca illogicità che contraddistingue il motivo, poiché la difesa assume il mancato rispetto del termine a comparire ex art 601/3 cpp e , nel contempoi asserisce che l'imputato non avrebbe ricevuto l'avviso - solo così potendosi dare un senso alla generica espressione : non ha ricevuto alcunché - in assenza del quale alcun termine inizierebbe a decorrere. 2.Parimenti inammissibile è il secondo motivo, che ipotizza un'inesistente contraddizione tra motivazione e dispositivo, poiché dalla sintesi dei motivi di appello operata dalla Corte lucana emergerebbe la loro specificità. L'enunciazione ignora le ragioni per le quali il Giudice di secondo grado ha giudicato assertivi ed aspecifici i motivi di gravame, chiaramente esposte alla pagina quattro e cinque della pronunzia, ed individuate nella mera ripetitività dell'argomento inerente la possibilità di adottare la contabilità semplificata; argomento sul quale, in definitiva, si imperniava anche il secondo motivo di appello. 3.11 terzo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto non fa che sollevare pedissequamente anche in questa sede e per la terza volta la questione dell'applicabilità alla ditta fallita del regime di contabilità semplificata; questione che era già stata adeguatamente esaminata e risolta dal Tribunale, in relazione alla testimonianza del curatore, il quale aveva chiarito come la ditta fallita avesse costantemente superato il limite reddituale previsto dall'ad 18 dpr 600/73, relativo all'esonero dal regime di contabilità ordinaria, essendosi, quindi, avvalsa indebitamente del regime di contabilità semplificata. I Giudici del merito, inoltre, hanno puntualizzato che, a causa delle anomalie registrate nella contabilità, il curatore non ha potuto procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita. 4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, essendo proposto per la prima volta in questa fase di legittimità, in quanto dalla doverosa consultazione dei motivi di appello non risulta che la difesa abbia richiesto l'applicazione dell'art 131 bis cp nel giudizio di appello. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Sez. 2, Sentenza n. 29707 del 08/03/2017 Ud. (dep. 14/06/2017 ) Rv. 270316. Va in ogni caso osservato che la richiesta di esaminare la questione,formulata al Collegio con la memoria telematica ricevuta il 25 Aprile 2022, appare, oltre che irrituale per i motivi anzidetti, del tutto generica. 5.Infine, quanto alla evocazione della prescrizione dei reati, va osservato che la difesa sembra non tener conto dei prolungati periodi di sospensione della stessa, per un totale di 455 giorni, che spostano il termine del suo compimento quanto al capo a) al 9.7.2022; in relazione al capo b) occorre osservare che la declaratoria di inammissibilità dell'appello e la conforme attuale pronunzia di legittimità hanno reso impossibile la rilevabilità della prescrizione, essendo diventata irrevocabile la sentenza di primo grado e, di conseguenza, impedita la valida instaurazione del giudizio di impugnazione, con riguardo al tema della responsabilità, risultando così precluso al giudice dell'appello di dichiarare l'estinzione per prescrizione del reato, ancorchè i relativi termini fossero maturati prima. Alla luce delle considerazioni e dei principi che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 12.5