CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 22678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di POTENZA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il quale chiede l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza del Tribunale di Lagonegro che aveva dichiarai:o [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Alessandro responsabili del reato di omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo, verso le ore 17.20 del 17.7.2011, procedendo alla guida di una moto lungo la SP 26, in direzione [OSCURATO:PERSONA]Lagonegro, nell'affrontare una curva destrorsa, si trovava davanti una profonda buca, avvallamenti longitudinali, accumulo di sabbia e terriccio; a causa di tali condizioni della strada, il Guglielmi perdeva il controllo del mezzo, che andava ad urtare violentemente contro il cordolo in calcestruzzo adiacente alla corsia opposta: il motociclista veniva sbalzato dalla moto, finendo con il capo contro un albero, riportando lesioni personali gravissime che ne determinavano la morte. La Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha attribuito la colpa di tale evento mortale al Rubino - quale responsabile della [OSCURATO:PERSONA] per l'area centro-sud dell'[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti della Provincia di Potenza - per avere omesso di adottare tutti i comportamenti necessari all'adempimento del dovere di vigilanza per garantire un uso della strada pubblica esente da pericolo, anche sollecitando un costante monitoraggio sul posto del personale addetto al controllo della strada. Analoga responsabilità è stata attribuita al D'Alessandro - quale capo cantoniere della SP 26 - per avere omesso di apporre segnaletica di pericolo e di limitazione della velocità in prossimità della buca, eventualmente disponendo anche la chiusura del tratto di strada interessato nel caso di stretta necessità. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il Rubino, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla posizione di garanzia del ricorrente, per avere la Corte territoriale rimproverato al ricorrente un "omesso monitoraggio" della strada che si risolve nel riservare al medesimo una mansione lavorativa che non gli è riconosciuta e che configura anche una diversa formulazione dell'accusa, incentrata sull'omessa segnalazione del pericolo. L'imputato aveva assunto la qualifica di responsabile organizzativo solo a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], mentre spetta al capo cantoniere - addetto alla sorveglianza delle strade - il rilievo delle situazioni di pericolo alla circolazione, il quale le aveva segnalate in data 18.6.2010, prima dei lavori eseguiti ad agosto del medesimo anno. Non si può addebitare al Rubino di non avere adottato ordini di servizio per esigere, in sintesi, che il capo cantoniere ottemperasse ai suoi ordinari compiti. Si addebita ulteriormente all'imputato di non avere allegato fatti a lui favorevoli, così operando un'inammissibile inversione dell'onere della prova a carico del medesimo. II) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla condotta di guida della persona offesa, per non avere la Corte territoriale tenuto conto dei rilievi proposti in sede di appello sia con riferimento a quanto riferito dai testimoni presenti al fatto, sia in relazione alla ricostruzione offerta dal c:.t. del PM. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Il primo motivo è privo di pregio. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata ha congruamente motivato nel senso che il profilo della riscontrata inadeguatezza dei lavori effettuati sulla SP 26 per il ripristino del manto stradale, palesemente inidonei a mantenere la strada in condizioni di sicurezza, deve ritenersi strettamente connesso con il rimprovero colposo addebitato al Rubino - nella sua qualità di responsabile della [OSCURATO:PERSONA] per l'area centro-sud dell'[OSCURATO:PERSONA] e Trasporti della Provincia di Potenza, competente a gestire la viabilità nella strada in questione - per non avere costui disposto e/o sollecitato un costante monitoraggio delle condizioni di viabilità della SP 26 nel tratto interessato dal sinistro, finalizzato a verificare, nella fase successiva all'esecuzione dei lavori, la persistente sussistenza delle relative condizioni di sicurezza, in mancanza delle quali egli avrebbe dovuto imporre, senza ritardo, la chiusura (parziale o totale) della strada. [OSCURATO:PERSONA], invece, secondo quanto accertato, si è disinteressato di verificare la concreta adeguatezza dei lavori stradali disposti su "tratti saltuari" della SP 26, mediante rifacimenti di "rappezzi" della pavimentazione, di per sé rivelatisi non risolutivi della complessa ed estesa problematica che era stata segnalata sull'intero tratto dal D'Alessandro e, pertanto, inidonei ad eliminare definitivamente il pericolo alla circolazione stradale, come precisato dai giudici lucani. Tali profili colposi, ben delineati nella sentenza impugnata, hanno determinato le condizioni per il riformarsi della buca larga cm. 40/50 e profonda circa cm. 6/7 che, unitamente alle ulteriori anomalie presenti sul piano viario (due avvallamenti in corrispondenza dei quali si erano sedimentati terriccio e sabbia), hanno pacificamente causato l'incidente mortale di cui è rimasto vittima il motociclista che stava percorrendo quel tratto stradale. Sotto questo profilo, i giudici di merito hanno plausibilmente accertato che, in assenza della buca, l'evento mortale non si sarebbe verificato, dando così consistenza alla condotta colposa addebitata al prevenuto anche sotto il profilo della causalità, sulla base di un giudizio controfattuale effettuato valutando se l'evento si sarebbe ugualmente verificato eliminando l'azione (formazione della buca e delle anomalie stradali) dal contesto in cui è stata posta in essere (cfr. Sez. 3, n. 47979 del 28/09/2016, Rv. 2681558 - 01), dandosi una chiara ed incontrovertibile risposta negativa. In definitiva, la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine alla condotta colposa del Rubino, consistente nell'aver contribuito ad avallare un intervento inadeguato e palesemente non risolutivo dei gravi problemi - debitamente segnalati - di manutenzione della strada, creando le premesse per il repentino venire meno delle condizioni di sicurezza che hanno dato causa all'incidente mortale in riferimento. 3. Il secondo motivo di ricorso sviluppa inammissibili censure di merito, in quanto sostanzialmente volto (a fronte di una c.d. doppia conforme) a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi di prova, il che ron è consentito in sede di legittimità, ove sono precluse doglianze attinenti alla valutazione della prova e alla ricostruzione del fatto, profili riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a Loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 203428-01). In definitiva, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 - dep. 2000, Moro, Rv. 21574501; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993 - dep. 1994, Modesto, Rv. 19695501). 4. Nella specie, la Corte territoriale, conformemente al primo giudice, ha sottolineato che nessuna delle prospettazioni difensive a sostegno di un'alternativa ricostruzione dell'incidente ha trovato riscontro negli accertamenti dettagliati del consulente tecnico del PM e nelle dichiarazioni dei testi escussi. È stata esclusa la perdita di aderenza in curva della moto per effetto dell'eccessiva velocità, stante l'assenza di danni corrispondenti sul mezzo. Anche la maggiore sezione dello pneumatico posteriore, rispetto a quella prevista nella carta di circolazione, è stata ritenuta irrilevante nel determinismo causale dell'incidente, visto che la curva oggetto del sinistro non era "a gomito" e tale da dover essere percorsa piegando notevolmente la moto verso l'interno. Quanto alla velocità del mezzo, i giudici lucani si sono basati sulle dichiarazioni dei testi escussi, concordi nell'affermare che la velocità di marcia non era superiore ai 60-70 km/h, oltre che sui danni materiali post-urto, incompatibili con una velocità superiore al limite di 90 km/h previsto sulla SP 26. Infine, osservano i giudici di appello che la consulenza tecnica espletata non ha corroborato la tesi difensiva dell'impatto della moto contro la sbarra, asseritamente indicativa dell'eccessiva velocità tenuta dal motociclista, stante l'assenza di danni sul mezzo corrispondenti al presunto impatto in questione, parimenti escluso dalla specifica dichiarazione resa sul punto dal teste Amati. Il percorso argomentativo offerto dalla Corte territoriale sulla dinamica del sinistro appare congruo, coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico, come tale insindacabile nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il