CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021
Cassazione n. 09076/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione sia per essere stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, senza un adeguato vaglio sull'attendibilità della persona offesa, sia per essere state negate le attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 D ricorrente ha reiterato censure già disattese dalla Corte d'appello, la quale ha ritenuto attendibile la persona offesa, che aveva chiesto l'immediato intervento delle forze dell'ordine e aveva denunciato i fatti senza costituirsi parte civile. La Corte territoriale ha sottolineato, inoltre, che le dichiarazioni della persona offesa erano supportate da una serie di elementi esterni, quali, ad es., il rinvenimento del coltello, descritto dalla vittima, e della custodia della pistola scacciacani. A fronte della motivazione della sentenza impugnata giova ricordare che, riguardo alla violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, questa Corte è ferma nel ritenere che le anzidette dichiarazioni possono essere legittimamente poste da sole a base dell'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (cfr. ex muitis Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 3/5/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n.1818 del 3/12/2010, dep. 2011, L. C., Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/4/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Nel caso di specie, i giudici del merito - tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli elementi emersi nel corso del processo - hanno spiegato, con iter argomentativo esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all'esame delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali erano da ritenere intrinsecamente e oggettivamente attendibili le dichiarazioni rese dalla persona offesa, che, per di più, avevano trovato significativi elementi di convergenza. Va, del resto, osservato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema (Sez. 2, n. 20806 del 5/5/2011, Tosto, Rv. 25036201). 2.2 Nel ritenere che l'imputato non fosse meritevole delle attenuanti generiche, essendo il fatto commesso grave e difettando elementi positivamente valorizzabili a tal fine, la Corte d'appello ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità (Sez. 3, n. 44071 del 25.9.2014, Rv 260610), secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis c.p. disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché di una somma in favore della Cassa delle ammende, che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 dicembre 2021 Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]