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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46823/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. non potesse essere elisa (con conseguente bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche che non potesse andar oltre la ritenuta equivalenza ex art. 69, quarto comma, cod. pen.) non solo per la pluralità dei precedenti penali, ma soprattutto per il dato che vedeva il ricorrente aver mantenuto saldi i rapporti con ambienti delinquenziali, tale da dimostrare come il percorso criminale non fosse stato mai interrotto, in tal modo rendendo palese la persistente pericolosità e la sussistenza del presupposto dell'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha confermato la ritenuta recidiva riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. non potesse essere elisa (con conseguente bilanciamento con le riconosciute attenuanti generiche che non potesse andar oltre la ritenuta equivalenza ex art. 69, quarto comma, cod. pen.) non solo per la pluralità dei precedenti penali, ma soprattutto per il dato che vedeva il ricorrente aver mantenuto saldi i rapporti con ambienti delinquenziali, tale da dimostrare come il percorso criminale non fosse stato mai interrotto, in tal modo rendendo palese la persistente pericolosità e la sussistenza del presupposto dell'aumentata pericolosità sociale; rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46823/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris