CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 03690/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12514/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G. CARUCCI 4 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.2201/2023 depositata il 23/03/2023. letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che il predetto atto di rinuncia risulta inoltre sottoscritto per adesione sia dal l.r.p.t. della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dal difensore, sia dal l.r.p.t. della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e dal difensore; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presenta no i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le adesioni; P.Q.M. Dichiara estinto il giudiziodi Cassazione. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in