CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37772/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 26617-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 59, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5963/4/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 15/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza n. 5963/04/2021 resa dalla CTR per la Campania, sez. distaccata di Salerno, con cui, previo rigetto dell'appello da lui promosso, era stata confermata la legittimità dell'ingiunzione di pagamento notificata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., agente per la discussione. In particolare, il collegio d'appello affermava la legittimità dell'atto impugnato, essendo stata fornita la prova della ritualità della notifica degli avvisi di accertamento presupposti, mai impugnati, sì da precludere ogni contestazione nel merito della pretesa azionata. Invoca la cassazione della sentenza il contribuente che si affida a due motivi di ricorso. Replica l'Agente della riscossione con controricorso. CONSIDERATO Con il primo motivo la parte ricorrente denunzia l'erronea applicazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 26 d.P.R. n. 602/1973 e art. 12 disp. prel. C.c. in parametro all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. In buona sostanza critica la sentenza per non essersi la CTR avveduta dell'inapplicabilità al caso di specie, avente ad oggetto la notifica degli avvisi di accertamento presupposti all'ingiunzione impugnata, dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, il cui ambito applicativo deve invece intendersi circoscritto alle cartelle di pagamento. Ric. 2021 n. 26617 sez. MT - ud. 22-11-2022 -2- Con il secondo motivo la contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione del comma 2 quater e 2 quinquies dell'art. 36 d.l. n. 248/2007 convertito nella legge 31/08 che ha così modificato l'art. 7 della legge n. 890/1982 aggiungendo il 6° comma "se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata" e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.. In sostanza afferma che la CTR non si sarebbe avveduta del mancato perfezionamento dell'iter notificatorio, difettando l'invio della raccomandata informativa, così come richiesto dall'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, e per omessa compilazione del campo relativo agli estremi della raccomandata. I due motivi, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Il ricorso promosso sconta invero un evidente profilo di incoerenza e contraddittorietà, con conseguente sua inammissibilità, avendo parte ricorrente lamentato con il primo motivo l'applicazione, da parte della CTR, dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 salvo poi dimostrare, con il secondo motivo, di aver impugnato la sentenza di rigetto di primo grado proprio a causa dell'asserita erronea applicazione dell'art. 26 citato. In sostanza la contribuente imputa alla CTR di aver indebitamente applicato l'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 salvo poi rendere manifesto, con il secondo motivo, di averne invocato la pretesa "corretta" applicazione nei precedenti giudizi di merito (cfr. Cass., VI, n. 9996/2020). Sotto altro profilo il secondo motivo sconta altri due profili di inammissibilità. Da un lato, infatti, la parte ricorrente si duole del mancato perfezionamento dell'iter notificatorio, difettando l'invio della Ric. 2021 n. 26617 sez. MT - ud. 22-11-2022 -3- raccomandata informativa, salvo poi versare in atti la prova gli avvisi di ricevimento delle raccomandate informative. Dall'altro, e con specifico riferimento all'avviso di accertamento n. 66/2016, lamenta il mancato inserimento degli estremi della raccomandata informativa, omettendo però di allegare, ai fini dell'autosufficienza della censura, la parte "fronte" dell'avviso (cfr. pag. 14 del ricorso) ove quegli estremi sono inseriti (Cfr. Cass., V, n. 30971/2021). Pertanto, il ricorso è inammissibile e tale va dichiarato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'incarico per la riscossione che liquida in €.duemilaquattrocento/00, oltre ad €.200,00 per esborsi, rimborso nella misura forfettaria del 15%, Iva e c.p.a. come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -