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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21320/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminando la pena in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno di particolare tenuità, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando la non sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie di reato contestate, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di meritò (si vedano, in particolare, pag. 7 e 11 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, rideterminando la pena in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante dell'aver cagionato un danno di particolare tenuità, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando la non sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi delle fattispecie di reato contestate, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di meritò (si vedano, in particolare, pag. 7 e 11 del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
Sentenza Cassazione n. 21320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris