CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2025
Cassazione n. 33553/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Avellino il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 02/07/2025 dalla Corte di Appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in epigrafe resa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., la Corte di Appello di Napoli ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza, con il quale ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione per avere, la Corte territoriale, trascurato l'inciso "pena sospesa" contenuto nell'istanza ex art. 599 bis cod. pen.. 1 TP 3. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). ti 4. Il ricorso è inammissibile non potendyritenere che, nella specie, vi sia difformità tra il contenuto dell'accordo e la pronuncia del giudice: dagli atti si evince che l'accordo non prevedeva la sospensione condizionale della pena; beneficio che non risulta contemplato né nel consenso prestato dal P.G. datato 24/06/2025, né nel verbale di udienza datato 02/07/2025, essendo l'inciso "pena sospesa" (per di più tra parentesi) semplicemente riportato nell'istanza di concordato datata 13/06/2025 in modo meramente assertivo ed apodittico, senza indicazione di alcun profilo valutabile ai fini del riconoscimento del beneficio stesso e tale da sollecitare la valutazione ex officio da parte della corte di appello. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 01/10/2025 Il Consigliere estenso