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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12357/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29963-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2745/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29963 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che:

1. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci al 50% fino al 2016 della [OSCURATO:SOCIETA]., per maggiori redditi da partecipazione degli anni 2012, 2013 e 2014.

L'accertamento nei confronti dei soci si basa su quello, con metodo induttivo, di redditi non dichiarati della srl, effettuato al termine di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza in cui il [OSCURATO:PERSONA] -amministratore unico- si era dichiarato non in grado di esibire le scritture contabili della srl medesima.

Il processo verbale di tale verifica era stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA];

2. la CTR ha affermato che gli avvisi dovevano essere annullati sulla base di una motivazione così articolata: l'accertamento nei confronti della società costituisce l'indispensabile "presupposto", "il necessario antefatto logico- giuridico" dell'accertamento nei confronti dei soci; l'accertamento si perfeziona con la notifica del relativo atto al destinatario; nel caso di specie, gli avvisi di accertamento nei confronti dei due soci erano stati notificati prima, non dopo, che fosse stato notificato alla società l'avviso dell'accertamento presupposto.

La CTR ha poi aggiunto che i soci erano stati pregiudicati nel loro diritto di difendersi perché "non avrebbero potuto insorgere avverso l'atto presupposto, non ancora venuto a giuridica esistenza né conoscile nei sui presupposti giustificativi";

3. avverso la suddetta sentenza l'Agenzia ricorre denunciando violazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/73, 5 del d.P.R. 597/1973 e 2697 c.c..

Nel corpo del motivo si richiamano le risultanze del processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA].; si richiama la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati accertati in capo alla società di capitali a ristretta base sociale; si sostiene che "essendo incontestabile che il processo verbale contenente i rilievi contestati negli avvisi di accertamento emessi a carico della società è stato regolarmente notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], appare infondata la censura mossa dalla CTR per violazione del diritto di difesa" e si aggiunge che "ciò vale anche per l'altra socia, Fontanella, attesa la stretta parentela con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto madre dello stesso"; si evidenzia, infine, che i soci non avevano fornito alcuna prova per superare la ricordata presunzione di distribuzione;

4. ì contribuenti si sono costituiti con controricorso; considerato che:

5. il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) perché il motivo su cui è basato non coglie la ratio della decisione della CTR.

La ratio della decisione sta nell'assunto per cui gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci non potevano essere notificati in assenza della previa notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società ed erano invalidi perché emessi prima che fosse effettuata tale notifica.

Quanto dedotto nel corpo del motivo di ricorso per cassazione (v. qui, punto 3 delle superiori premesse) non ha alcuna correlazione con l'assunto della CTR.

E' opportuno evidenziare che alla Corte, in assenza di pertinenti censure da parte della ricorrente, è precluso censurare il predetto assunto della CTR quantunque lo stesso sia errato giacché il pregiudiziale accertamento nei confronti della società è perfetto sol che sia esternato in un atto mentre la notifica di quest'atto è solo la condizione perché lo stesso possa produrre effetto rispetto alla società (riguardo al rapporto tra atto tributario e relativa notifica a conferma di quanto precede si veda la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.40543 del 17 dicembre 2021, punti 7.2.-7.5);

6. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese dei contribuenti;

7. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, oltre spese forfetarie, accessori e oltre C 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del, 22 febpraio 2022, svolta con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 29963-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2745/9/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29963 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- Premesso che: 1. la CTR della Campania, con la sentenza in epigrafe, ha annullato gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soci al 50% fino al 2016 della [OSCURATO:SOCIETA]., per maggiori redditi da partecipazione degli anni 2012, 2013 e 2014. L'accertamento nei confronti dei soci si basa su quello, con metodo induttivo, di redditi non dichiarati della srl, effettuato al termine di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza in cui il [OSCURATO:PERSONA] -amministratore unico- si era dichiarato non in grado di esibire le scritture contabili della srl medesima. Il processo verbale di tale verifica era stato consegnato al [OSCURATO:PERSONA]; 2. la CTR ha affermato che gli avvisi dovevano essere annullati sulla base di una motivazione così articolata: l'accertamento nei confronti della società costituisce l'indispensabile "presupposto", "il necessario antefatto logico- giuridico" dell'accertamento nei confronti dei soci; l'accertamento si perfeziona con la notifica del relativo atto al destinatario; nel caso di specie, gli avvisi di accertamento nei confronti dei due soci erano stati notificati prima, non dopo, che fosse stato notificato alla società l'avviso dell'accertamento presupposto. La CTR ha poi aggiunto che i soci erano stati pregiudicati nel loro diritto di difendersi perché "non avrebbero potuto insorgere avverso l'atto presupposto, non ancora venuto a giuridica esistenza né conoscile nei sui presupposti giustificativi"; 3. avverso la suddetta sentenza l'Agenzia ricorre denunciando violazione degli artt. 38 e 39 del d.P.R. 600/73, 5 del d.P.R. 597/1973 e 2697 c.c.. Nel corpo del motivo si richiamano le risultanze del processo verbale di costatazione redatto dalla Guardia di Finanza con riferimento alla [OSCURATO:SOCIETA].; si richiama la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati accertati in capo alla società di capitali a ristretta base sociale; si sostiene che "essendo incontestabile che il processo verbale contenente i rilievi contestati negli avvisi di accertamento emessi a carico della società è stato regolarmente notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], appare infondata la censura mossa dalla CTR per violazione del diritto di difesa" e si aggiunge che "ciò vale anche per l'altra socia, Fontanella, attesa la stretta parentela con il [OSCURATO:PERSONA], in quanto madre dello stesso"; si evidenzia, infine, che i soci non avevano fornito alcuna prova per superare la ricordata presunzione di distribuzione; 4. ì contribuenti si sono costituiti con controricorso; considerato che: 5. il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c.) perché il motivo su cui è basato non coglie la ratio della decisione della CTR. La ratio della decisione sta nell'assunto per cui gli avvisi di accertamento nei confronti dei soci non potevano essere notificati in assenza della previa notifica dell'avviso di accertamento nei confronti della società ed erano invalidi perché emessi prima che fosse effettuata tale notifica. Quanto dedotto nel corpo del motivo di ricorso per cassazione (v. qui, punto 3 delle superiori premesse) non ha alcuna correlazione con l'assunto della CTR. E' opportuno evidenziare che alla Corte, in assenza di pertinenti censure da parte della ricorrente, è precluso censurare il predetto assunto della CTR quantunque lo stesso sia errato giacché il pregiudiziale accertamento nei confronti della società è perfetto sol che sia esternato in un atto mentre la notifica di quest'atto è solo la condizione perché lo stesso possa produrre effetto rispetto alla società (riguardo al rapporto tra atto tributario e relativa notifica a conferma di quanto precede si veda la recente sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, n.40543 del 17 dicembre 2021, punti 7.2.-7.5); 6. alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alla rifusione delle spese dei contribuenti; 7. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €5600,00, oltre spese forfetarie, accessori e oltre C 200,00 per esborsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del, 22 febpraio 2022, svolta con
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