Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1968
ECLI:EU:C:1968:49
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61968C0013
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
del 14 novembre 1968 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
In occasione di una controversia tra un'impresa italiana ed il ministero italiano del commercio con l'estero, relativa al risarcimento del danno assertivamente patito a seguito del rifiuto di una licenza d'importazione, la Corte d'appello di Roma vi chiede d'interpretare gli articoli 30 e segg. del trattato CEE, che riguardano l'abolizione dei contingentamenti tra Stati membri.
I
Benché evidentemente, a norma dell'articolo 177, non sia vostro compito pronunciarvi nel merito, non è possibile esaminare le questioni deferite né comprendere le osservazioni presentate dalle parti nel giudizio di merito e dalla [OSCURATO:PERSONA], senza richiamarsi ai fatti che hanno dato origine alla controversia, per quanto in parte ancora dibattuti.
[OSCURATO:PERSONA], con sede in Milano, stipulava con la società svizzera Rohimpag un contratto, in data 23 settembre 1960, riguardante l'importazione in Italia di 4000 tonnellate di terre decoloranti impregnate di materie grasse, provenienti dai paesi della CEE e/o dell'OECE. Come convenuto, la [OSCURATO:PERSONA] versava la metà del prezzo pattuito, 242000 dollari, il 6 ottobre. Le prime partite giungevano in Italia nel corso dello stesso mese. È incontestato che in questo periodo l'importazione del prodotto di cui trattasi era libera, benché, come sapete, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] non siano d'accordo se tale libertà fosse conseguenza del consolidamento delle decisioni dell'OECE del 1955 oppure derivasse da una decisione autonoma del governo italiano. Poco dopo però, la legge 13 novembre 1960 n. 1407 vietava l'importazione del prodotto di cui trattasi «nei limiti consentiti dal rispetto degli accordi internazionali» (articolo 7) ; un decreto del giorno successivo, pubblicato il 29 novembre ed entrato in vigore il 14 dicembre, instaurava un regime di licenza all'importazione ed una circolare del ministro delle finanza in data 7 febbraio 1961 precisava che era consentito importare solo dai paesi della CEE e nei limiti dei contingenti globali annuali prestabiliti. Poiché l'ufficio doganale aveva rifiutato di compiere le operazioni relative alle prime partite, la [OSCURATO:PERSONA] si rivolgeva al ministero del commercio con l'estero per ottenere un'autorizzazione all'importazione, autorizzazione che veniva rifiutata con lettera 23 maggio 1961.
La società adiva allora il Tribunale civile di Roma per ottenere il risarcimento del danno da lei assertivamente subito, a causa della violazione degli articoli 31 e 33 del trattato. Il tribunale si dichiarava incompetente per le seguenti ragioni: nel campo delle importazioni e delle esportazioni il singolo non ha diritti soggettivi perfetti, bensì un interesse legittimo o diritto affievolito; le norme del trattato non hanno modificato tale situazione in quanto riguardano direttamente i diritti e gli obblighi degli Stati membri; infine, le situazioni giuridiche soggettive che possono crearsi a favore dei vari soggetti degli Stati membri non possono in sostanza differire da quelle già genericamente contemplate e disciplinate dall'ordinamento interno.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene anche nel processo d'appello che gli articoli del trattato che essa invoca costituiscono immediatamente, a favore dei cittadini degli Stati membri, veri diritti soggettivi e non dei semplici interessi legittimi; tenuto conto del sistema giuridico italiano, ciò implica automaticamente la competenza del giudice ordinario.
Stando così le cose, la Corte d'appello di Roma, nella convinzione che la propria pronuncia fosse subordinata all'interpretazione del trattato, vi ha deferito due questioni, che sono illustrate nella motivazione dell'ordinanza di rinvio.
La prima è formulata in termini molto semplici: se le disposizioni dettate con gli articoli 30 e segg. del trattato, in ispecie l'articolo 31, operino anche nei rapporti tra Stato membro e suoi cittadini.
La seconda questione presuppone che la prima sia stata risolta in senso affermativo, giacché riguarda due ipotesi, due possibili posizioni che vi sono presentate in alternativa: o le norme di cui trattasi tutelano immediatamente e direttamente l'interesse privato del singolo, il che esclude ogni potere discrezionale dello Stato (che agisce in veste di pubblica amministrazione) di incidere negativamente su di esso — oppure tali norme (in relazione specialmente agli articoli 36, 224 e 226 del trattato, che riservano in talune ipotesi agli Stati la facoltà di adottare provvedimenti di salvaguardia, in deroga alle norme del trattato) hanno per oggetto immediato unicamente la tutela del pubblico interesse degli Stati membri nell'ambito comunitario e il loro scopo primo ed immediato è la garanzia che l'attività amministrativa si svolga in modo conforme a questi interessi. Si deve ammettere in questo caso che ogni Stato membro rimane libero d'imporre ai propri amministrati restrizioni all'importazione e che le norme del trattato sulle quali si discute non si riferiscono all'esistenza di tale facoltà, ma solo al suo esercizio legittimo.
II
A questo punto sorge un problema preliminare, ampiamente illustrato dal governo italiano, sia nella fase scritta che in udienza. La vostra competenza, fondata sull'articolo 177 del trattato, secondo il governo italiano sussisterebbe solo se il litigio verte su una materia «disciplinata dal diritto comunitario». Più esattamente, poiché gli articoli 31 e segg. riguardano l'abolizione delle restrizioni quantitative fra Stati membri (e non nei rapporti con gli Stati terzi), il giudice nazionale non può domandare una spiegazione sul senso di detti articoli se prima non ha appurato e stabilito che si tratta dell'interscambio comunitario, disciplinato dalle norme del trattato. Solo in caso affermativo il giudice nazionale si trova di fronte al problema interpretativo che può deferirvi in via pregiudiziale. Nel provvedimento della Corte d'appello non vi è alcuna traccia di ciò; l'ordinanza si limita a riprodurre — senza farla propria — la tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la merce proverrebbe da paesi membri. Taluni atti di causa, cui si riferisce il governo italiano, dimostrerebbero invece che il paese d'origine — e le caratteristiche tecniche del prodotto escludono ogni altra possibilità — va ricercato fra i paesi mediterranei estranei alla Comunità.
Sono d'avviso che l'eccezione sollevata sia in contrasto col principio che avete più volte affermato, cioè che, nei limiti stabiliti dall'articolo 177, spetta unicamente al giudice nazionale stabilire il principio e l'oggetto di un eventuale rinvio a questa Corte. I magistrati nazionali sono i soli giudici della rilevanza delle questioni deferite per la soluzione di una controversia pendente dinanzi a loro e, qualora vi chiedano di interpretare una norma comunitaria, si deve presumere che siano convinti (in base agli elementi processuali acquisiti in corso di causa) che la disposizione di cui trattasi può influire sulla soluzione della controversia. Non v'è alcun bisogno che il giudice a quo si pronunci esplicitamente su questo punto; d'altro canto, se vi fondaste sugli elementi processuali dedotti nel giudizio di merito, per desumerne che gli articoli litigiosi non sono applicabili alla fattispecie, violereste la competenza del giudice di merito pronunciandovi in sua vece su un punto che si riferisce unicamente ai fatti della controversia. Se ho ben afferrato l'esposto dell'agente del governo italiano, un deferimento in via pregiudiziale alla Corte costituzionale italiana potrebbe venir effettuato solo se il giudice a quo si è precedentemente pronunciato sui fatti relativi al punto di diritto deferito alla Corte costituzionale; tale giurisprudenza è molto simile a quella della Corte costituzionale tedesca (Beschluss des [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 1964, in Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, t. 18, 1965, pag. 186, n. 24). Tale esigenza non può però essere estesa al procedimento di cui all'articolo 177, vista la rispettiva indipendenza del giudice comunitario e dei magistrati nazionali.
rer queste ragioni vi propongo di respingere 1 eccezione preliminare d'irricevibilità sollevata dal governo italiano. Esamino ora la prima questione deferita dalla Corte d'appello.
III
Prima questione
La citerò integralmente : «Stabilire se le disposizioni dettate con gli articoli 30 e segg. del trattato stesso, in ispecie l'articolo 31, operino anche nei rapporti tra Stato membro e suoi cittadini».
A —
La prima difficoltà è quella d'inquadrare la questione: gli articoli 30-33 (e l'articolo 35, che però ora non c'interessa) contemplano le restrizioni quantitative, ma la disciplina è diversa a seconda che i prodotti in questione siano stati liberalizzati applicando le decisioni del Consiglio dell'OECE (articolo 31) oppure esulino dall'ambito di tali decisioni (articolo 33). In linea di massima, non vi sarebbe quindi ragione d'interpretare disposizioni che non disciplinino particolarmente le terre decoloranti impregnate di materie grasse. Sfortunatamente non si può avere alcuna certezza circa questa distinzione.
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], in virtù della nota 5
a
del capo XV della vecchia tariffa italiana, il prodotto faceva parte della voce
non consolidata
141 ed era quindi stato liberalizzato «autonomamente» quando è stato incluso nella voce «15.17 ex a — morchie o fecce di olio» della nuova tariffa, introdotta nel 1959 sulla base della nomenclatura di Bruxelles. Nel 1960 il governo italiano ha revocato la liberalizzazione di un prodotto non consolidato e quindi può entrare in linea di conto e va interpretato solo l'articolo 33.
La tesi è stata vigorosamente contrastata dalla Saigon nella fase orale. L'interessata rileva che la nota 5
a
della vecchia tariffa riguardava soltanto le terre per follare, che differiscono profondamente dalle terre decoloranti impregnate di materie grasse, di cui è questione qui. Queste ultime cadevano sotto la voce 139 : «olì fissi, fluidi e concreti, di origine vegetale, grezzi e raffinati, ad eccezione degli olì destinati direttamente o indirettamente ad usi alimentari», che è stata incontestabilmente consolidata. Di qui la necessità di applicare, previa interpretazione, l'articolo 31.
Ho citato alcuni elementi della discussione solo per dimostrare che questa non è ancora conclusa. Lo stabilire se una merce rientri in una determinata voce della tariffa e se la sua liberalizzazione sia consolidata dipende principalmente — ma non unicamente — dal diritto nazionale; non è impossibile immaginare che, sotto determinati aspetti, il problema si presenti come una questione pregiudiziale (si veda per analogia la causa
26-62, [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 25
). Tuttavia non è questa la questione deferita dalla Corte d'appello, e ci si può anche chiedere se questa non abbia risolto implicitamente la controversia tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], riferendosi agli articoli 30 e segg. del trattato «
ed in ispecie all'articolo 31
». Tuttavia, tale indicazione non mi pare mi consenta di escludere dall'analisi i restanti articoli del trattato relativi alle restrizioni quantitative.
B —
Dirò subito che l'articolo 30, il primo che disciplini il settore, non mi pare atto a produrre effetti immediati, dato il suo tenore piuttosto generico. La sua portata è determinata in funzione della disciplina contenuta negli articoli seguenti («senza pregiudizio delle disposizioni che seguono») e non si applica che nei limiti stabiliti da detti articoli.
C —
Diverso è il caso dell'articolo 31, che vieta agli Stati membri di istituire nuovi contingentamenti ed introdurre misure di effetto equivalente.
Si tratta dunque di una clausola di standstill, che rappresenta il parallelo di quella contemplata dall'articolo 12 per i dazi doganali all'importazione e le tasse di effetto equivalente. La vostra sentenza 5 febbraio 1963 (
26-62, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX-1963, pag. 7
) afferma che tale disposizione, la quale stabilisce un divieto chiaro ed incondizionato ed implica un obbligo incondizionato per gli Stati di subordinare la sua applicazione ad un atto positivo di diritto interno, ha effetto immediato. Lo stesso ragionamento è valido in questa sede, come potrebbe essere valido per l'articolo 32, che vieta di aumentare il carattere restrittivo dei contingentamenti e delle misure di effetto equivalente vigenti all'atto dell'entrata in vigore del trattato.
È vero che l'obbligo imposto dal 1
o
comma dell' articolo 31 si applica, in forza del 2
o
comma dello stesso articolo, solo per i prodotti liberalizzati in seguito a decisioni del Consiglio dell'OECE, più precisamente ai prodotti compresi negli elenchi che gli Stati membri dovevano notificare alla [OSCURATO:PERSONA] nei sei mesi successivi all'entrata in vigore del trattato. Però, una volta fatta la notifica, nulla più può ostare all'applicabilità immediata della disposizione di cui trattasi.
D —
Molto più delicato è il caso dell'articolo 33, a motivo della complessità delle norme che esso pone e della indeterminatezza di talune nozioni cui esso si riferisce.
—
Senza addentrarmi nei particolari del sistema introdotto, si può ammettere senz'altro, come fa la [OSCURATO:PERSONA], che le norme dei nn. 4 e segg. non si possono considerare come disposizioni che attribuiscano di per sè dei diritti ai singoli. Si tratta infatti di disposizioni che o necessitano di una decisione delle autorità comunitarie (qualora le importazioni di un prodotto per due anni successivi non abbiano raggiunto la quota prestabilita come contingente), o conferiscono agli Stati la potestà di ricorrere a determinati mezzi (inclusione dell'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento annuo dei contingenti, qualora essi abbiano superato il livello raggiunto in seguito alle decisioni del Consiglio dell'OECE). Tale intervento della [OSCURATO:PERSONA], come la facoltà discrezionale d'apprezzamento riservata allo Stato membro, privano le disposizioni di cui trattasi del loro carattere incondizionato, quasi automatico, caratteristico delle norme immediatamente efficaci. Analogamente, senza avventurarmi sul terreno dei fatti, posso dire che i paragrafi che introducono un regime particolare non rivestono comunque alcun interesse per la soluzione della causa pendente dinanzi alla magistratura italiana.
—
La soluzione e meno chiara per 1 tre primi paragrafi, nei quali sono enunciate le norme generali per la determinazione dei contingenti.
Il testo prescrive anzitutto che, un anno dopo l'entrata in vigore del trattato, i contingenti bilaterali vengano trasformati in contingenti globali e prevede contemporaneamente un determinato tasso di aumento sia per il complesso dei contingenti globali, sia per ciascun contingente globale per prodotto. Indi, esso determina le tappe successive di aumento «secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni». Questo è l'oggetto del n. 1.
Il n. 2 riguarda l'ipotesi di prodotti non liberalizzati il cui contingente sia inferiore al 3 % della produzione nazionale; si determina allora un contingente del 3 % che viene poi aumentato secondo un determinato ritmo. D'altro canto, il 2
o
comma di questo numero stabilisce che, nell'ipotesi in cui non vi sia produzione nazionale, la [OSCURATO:PERSONA] determina il contingente opportuno mediante decisione.
Infine, in virtù del n. 3, alla fine del decimo anno ogni contingente dovrà essere almeno pari al 20 % della produzione nazionale.
Fatte salve le disposizioni del n. 2, 2
o
comma, che incarica la [OSCURATO:PERSONA] di stabilire i contingenti adeguati, qualora non esista produzione nazionale, l'articolo 33 impone agli Stati membri di stabilire dei contingenti e di ampliarli progressivamente. Ciò si risolve per gli Stati in un obbligo di fare e tale obbligo, secondo la vostra giurisprudenza, può attribuire dei diritti ai singoli, purché lo Stato non abbia alcun potere discrezionale nel determinare i provvedimenti che è tenuto a prendere.
A questo punto si profila la difficoltà. I provvedimenti sono adottati in base ad elementi numerici sui quali si può discutere. Primo esempio: lo Stato deve stabilire inizialmente un contingente globale che rappresenta, secondo il trattato, la somma dei contingenti bilaterali. Inoltre si deve stabilire che cosa s'intenda esattamente per contingente bilaterale. I contingenti di cui beneficiava lo Stato esportatore sono stati per lo più determinati mediante un accordo commerciale, però l'aumento può essere stato anche conseguenza di una concessione unilaterale dello Stato importatore, oppure avere origine diversa. Lo Stato doveva calcolare la «globalizzazione» in base a norme precise, rigide, che non ammettevano alcuna deroga? [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la soluzione di questo e di vari altri problemi ha richiesto la convocazione di esperti, in base al cui parere essa ha inviato una lettera agli Stati membri il 21 dicembre 1958, lettera che non figura nel fascicolo, ma le cui direttive fondamentali sono riportate nella seconda relazione generale 1958-1959 (pag. 59 e seguenti). In questo scritto si ammetteva che la stima dei vari supplementi in aggiunta ai contingenti veri a propri, stabiliti con gli accordi commerciali, poteva venire effettuata «in modo elastico», escludendo la parte di contingenti concessi solo per esigenze eccezionali. Ciò equivale ad ammettere che gli Stati hanno un certo potere discrezionale.
Altro esempio ancora più significativo è quello della «produzione nazionale» sulla cui base si determinano i contingenti, al tasso del 3 % (articolo 33, n. 2). Nella fase scritta e nella fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto, in modo che ritengo convincente, le incertezze che si celano in questa nozione, più economica che giuridica; nella lettera già ricordata, la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che i due termini del rapporto produzione nazionale — contingenti potevano a seconda dei casi venire apprezzati secondo la quantità o secondo il valore: nella seconda ipotesi, onde rendere omogenei i due termini del rapporto, essa ha proposto che si tenesse conto in modo forfettario dei dazi doganali riscossi ad valorem all'importazione.
Cosa possiamo concluderne, se non che, sia per la determinazione dei contingenti globali, che per il calcolo della produzione nazionale, gli Stati membri disponevano di un certo potere discrezionale il quale esclude che, almeno su determinati punti, le disposizioni di cui trattasi siano direttamente applicabili e i singoli possano avvalersene dinanzi al giudice nazionale?
A questo proposito e stato ricordato che la vostra sentenza Molkerei-Zentrale del 3 aprile scorso ([OSCURATO:PERSONA] XIV, pagg. 208-9) nega l'efficacia immediata dell'articolo 97 traendo spunto dal fatto che, nel caso specifico, tra la norma comunitaria e la sua applicazione s'infrappongono atti giuridici che implicano un potere discrezionale. Le scelte che devono effettuare gli Stati membri nella fattispecie in esame, pur essendo di natura diversa, non possono non avere le stesse conseguenze.
Si deve tuttavia sottolineare che, se gli Stati membri possono inizialmente disporre di un certo margine per il calcolo dei contingenti, essi devono istituirli e introdurli senza alcuna discriminazione nei confronti di tutti gli altri Stati membri. In seguito gli Stati sono tenuti ad aumentare i contingenti annualmente «secondo le stesse norme e le stesse proporzioni». Su questi vari punti, l'obbligo loro imposto è rigido ed incondizionato. Mi pare quindi che se uno Stato non istituisce contingenti, o non li apre a tutti gli altri Stati membri, oppure non li aumenta secondo i criteri stabiliti dal trattato, i singoli possono far valere queste mancanze dinanzi al giudice nazionale, denunciando la violazione di una norma direttamente applicabile.
In sostanza, sono direttamente applicabili solo le disposizioni dell'articolo 33, nn. 1-3, che impongono agli Stati membri l'istituzione di contingenti globali aperti a tutti e il loro aumento progressivo, ad esclusione delle disposizioni riguardanti il calcolo dei contingenti globali e il calcolo della produzione nazionale.
IV
Seconda questione
La seconda questione è subordinata ad una risposta affermativa alla prima e fa sorgere gravi difficoltà quanto alla sua rice-vibilità.
Si tratta di precisare la natura della tutela giuridica accordata alla posizione soggettiva del singolo nei confronti dello Stato. La Corte d'appello formula il problema ponendo l'alternativa che si può riassumere come segue. O il singolo gode di tutela diretta ed immediata
che esclude ogni potere discrezionale dello Stato
, oppure le norme del trattato hanno come scopo immediato la sola tutela degli interessi pubblici e lasciano ad ogni Stato, nei confronti dei propri amministrati, il potere d'istituire delle restrizioni all'importazione.
Anche per chi conosce solo superficialmente il diritto italiano, la formulazione della questione rivela la distinzione, propria dell'ordinamento italiano, tra diritti soggettivi e interessi legittimi, la quale costituisce il criterio della ripartizione di competenze tra il giudice ordinario ed il giudice amministrativo. Su tali nozioni, e su molte altre analoghe come i diritti affievoliti, il patrono della [OSCURATO:PERSONA] e il rappresentante del governo italiano hanno fornito precisazioni utili ed interessanti.
La Corte d appello non vi ha chiesto di pronunciarvi su tale ripartizione delle competenze, ma è chiaro ch'essa l'aveva presente. Quindi, accostando i termini della questione a diverse nozioni accolte nel diritto italiano, l'agente del governo italiano ne desume che vi è stata deferita una questione di diritto interno sulla quale dovete dichiararvi incompetenti a statuire.
Indubbiamente, voi lasciate al giudice nazionale il compito di scegliere le questioni da deferirvi e non è vostro compito sindacare le ragioni della sua scelta. Si deve però salvaguardare scrupolosamente anche un altro principio, cioè la vostra competenza in campo interpretativo non va oltre il diritto del trattato.
Voi potete dunque esaminare la questione solo se riuscite a darle una portata, un senso nel diritto comunitario.
La cosa non è impossibile, poiché la seconda questione deferita dal giudice italiano è in fondo un ampliamento, un supplemento della prima questione, che è incontestabilmente ricevibile. Dopo avervi chiesto se gli articoli 30 e segg. del trattato producessero effetti nei rapporti fra Stato membro e amministrati, vi si domanda in sostanza quali siano tali effetti. Anche questa, come la prima questione, è in fondo un problema di diritto comunitario sul quale dovete pronunciarvi. Nella vostra pronunzia dovrete però aver cura di evitare ogni sconfinamento nel campo del diritto nazionale, dal quale il giudice italiano in fondo non è uscito.
Inoltre la vostra giurisprudenza ha gìà specificato in che consista la tutela giuridica concessa al singolo. Quando ammettete che una disposizione del trattato ha efficacia immediata, o è direttamente applicabile, nelle vostre sentenze affermate generalmente ch'essa attribuisce ai singoli dei diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare (ad esempio : 5 febbraio 1963, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IX, pag. 7; 15 luglio 1964, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] X, pag. 1135; 16 giugno 1966, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] XII, pag. 221). Ne deriva quindi per lo Stato un obbligo di fare o di non fare. Nell'uno e nell'altro caso — ed è il presupposto per la diretta applicabilità della disposizione — lo Stato non gode di alcun potere discrezionale; gl'incombe un obbligo determinato di fare o di non fare, che si risolve in un vincolo per la competenza dello Stato stesso. Come rileva la [OSCURATO:PERSONA], sarebbe contraddittorio ammettere che il singolo gode di una tutela diretta ed attribuire contemporaneamente allo Stato un potere discrezionale nell'applicazione del regime istituito dal trattato nei confronti dello stesso soggetto. Si deve dunque accogliere la prima alternativa proposta dal giudice italiano.
D'altro canto, poiché il diritto che deriva a favore dei singoli dalle varie disposizioni direttamente applicabili ha sostanza identica, questa sostanza non può venire snaturata da criteri di diritto interno. Infatti queste disposizioni «s'inseriscono nell'ordinamento giuridico interno senza che sia necessario alcun provvedimento nazionale» e «la norma comunitaria deve avere la stessa efficacia in tutti gli Stati membri» (Molkerie-Zentrale, 3 aprile 1968, [OSCURATO:PERSONA] XIV 1968, pag. 207). Il che non impedisce però, come afferma la stessa sentenza, che spetti ai giudici nazionali di servirsi, tra i vari mezzi offerti dall'ordinamento nazionale, di quelli più appropriati onde tutelare i diritti soggettivi attribuiti dal diritto comunitario.
Infine, a sostegno della seconda alternativa, mirante a limitare la tutela giuridica concessa al singolo in considerazione del fatto che le norme da interpretarsi hanno come oggetto immediato la sola tutela dei pubblici interessi degli Stati membri, la Corte d'appello ha fatto un accostamento tra queste norme e gli articoli 36, 224 e 226. Basterà dire che ciascuno di questi articoli riguarda una sfera limitata e corrisponde ad una situazione particolare. Sono disposizioni eccezionali, che vanno interpretate restrittivamente e non possono essere invocate per negare l'esistenza di diritti nascenti da altre disposizioni del trattato.
In definitiva, ritengo che si debbano risolvere come segue le questioni deferite dalla Corte d'appello di Roma :
Prima questione
Sono direttamente applicabili solo l'articolo 31 e i tre primi numeri dell'articolo 33, alle condizioni e con le riserve precedentemente esposte.
Seconda questione
La tutela concessa alla situazione giuridica del singolo attribuisce a quest'ultimo dei diritti soggettivi che il giudice nazionale è tenuto a tutelare ed esclude qualsiasi potere discrezionale dello Stato di opporsi all'esercizio di tali diritti.
Spetta alla Corte d'appello di Roma pronunciarsi sulle spese.
(
1
) Traduzione dal francese.