CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 23968/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 28 giugno 2022, il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di declaratoria di inesistenza, di estinzione, di nullità o inefficacia dell'ingiunzione a demolire n.19/2007 emessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli in esecuzione della condanna inflitta dal Tribunale di Napoli con la sentenza del 7 marzo 2013, irrevocabile il 11 marzo 2005. 1.1. Ha rilevato il giudice dell'esecuzione che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e del coniuge [OSCURATO:PERSONA] fu emessa la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. dal Pretore di Napoli il 30 dicembre 1997, irrevocabile il 9 giugno 1998, per l'edificazione, in zona paesaggisticamente vincolata, in carenza di permesso di costruire, di un manufatto di 3 livelli, in violazione dei sigilli, fino al 10 novembre 1993, tompagnato su tre lati ed intonacato, con piano di calpestio al rustico. [OSCURATO:PERSONA] emise l'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, posto in esecuzione dal Pubblico ministero con la procedura R.E.S.A. n. 134/1999. 1.2. Con la sentenza del 7 marzo 2013, irrevocabile il 11 marzo 2005, [OSCURATO:PERSONA] fu condannata per il completamento del manufatto, costituito da piano cantinato, piano rialzato e primo piano, di cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e per la realizzazione nel locale cantinato dell'immobile abusivamente realizzato di tramezzature, ricavando così 5 ambienti. L'ordine di demolizione impartito con tale sentenza è stato messo in esecuzione dal Pubblico ministero con il provvedimento n.19/2007. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Dopo aver ricostruito il fatto, con il primo motivo si deduce la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al motivo sub 2 dell'incidente di esecuzione (violazione artt. 6 e 8 Cedu), il travisamento del fatto e della prova, invocando l'applicazione dei principi della sentenza Ivanova e deducendo, altresì, la violazione del principio di proporzionalità della sanzione e la contraddittorietà della motivazione sulle opere oggetto della demolizione. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 6 e 8 della Cedu, l'omessa motivazione in ordine alla valutazione del criterio della proporzionalità della demolizione con gli altri interessi in gioco. Dopo i richiami alla giurisprudenza, si assume che la ricorrente non sarebbe la proprietaria; che fra gli abitanti dell'immobile vi sarebbe [OSCURATO:PERSONA], allettata da tempo ed in gravi condizioni di salite; l'abitazione sarebbe la sede della vita familiare e dei propri affetti.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. È inammissibile il motivo laddove si deduce il travisamento del fatto. Va ribadito il principio espresso da Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01, secondo il quale anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto,. stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 1.2. Va ricordato che secondo Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 01, alla cui motivazione si rimanda, non consentito il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca la violazione di norme della Costituzione o della Convenzione EDU, poiché la loro inosservanza non è prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen. e può soltanto costituire fondamento di una questione di legittimità costituzionale. 1.3. Il primo motivo è manifestamente infondato perché l'errore in cui sarebbe incorso il giudice dell'esecuzione è del tutto irrilevante ai fini della decisione. Risulta dal provvedimento impugnato che nei confronti della ricorrente esistono due titoli esecutivi che hanno ad oggetto, nel loro complesso, l'intero fabbricato. Per altro, la seconda sentenza definitiva, messa in esecuzione con il provvedimento n.19/2007, ha ad oggetto non solo le opere realizzate nel piano cantinato, trasformato secondo la ricorrente in un'unità abitativa, ma anche il completamento delle opere già abusivamente realizzate, relative all'intero fabbricato. Dunque, è indubbio che gli ordini di demolizione emessi dai giudici, ed anche da solo quello relativo alla sentenza del 7 marzo 2013, irrevocabile il 11 marzo 2005, riguardino l'intero fabbricato. 1.4. Orbene, il ricorrente invoca l'applicazione dei principi della sentenza Ivanova mentre dagli atti risulta che la stessa ricorrente ha depositato un'istanza di autodemolizione dell'intero fabbricato, a cui ha dato il nulla osta il Pubblico ministero, sicché la stessa ricorrente ha dimostrato l'insussistenza dei presupposti di fatto invocati nel ricorso. 1.5. Vanno ribaditi i principi espressi da Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950 - 01, secondo cui, in tema di reati edilizi, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria del 21/04/2016 e Kaminskas c. Lituania del 04/08/2020, valutando la disponibilità, da parte dell'interessato, di un tempo sufficiente per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile o per risolvere, con diligenza, le proprie esigenze abitative, la possibilità di far valere le proprie ragioni dinanzi a un tribunale indipendente, l'esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui sarebbero compromessi altri diritti fondamentali, come quello dei minori a frequentare la scuola, nonché l'eventuale consapevolezza della natura abusiva dell'attività edificatoria. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto corretta la decisione di rigetto dell'istanza di revoca dell'ingiunzione a demolire un immobile abusivo, rilevando che i ricorrenti avevano commesso numerose contravvenzioni urbanistiche e paesaggistiche e più delitti di violazione dei sigilli, avevano potuto avvalersi di plurimi rimedi per la tutela in giudizio delle proprie ragioni, avevano beneficiato di un congruo tempo per individuare altre situazioni abitative e non avevano indicato specifiche esigenze che giustificassero il rinvio dell'esecuzione dell'ordine di demolizione onde evitare la compromissione di altri diritti fondamentali. 1.6. Orbene, dall'ordinanza impugnata risulta che i provvedimenti di esecuzione delle sentenze definitive sono stati emessi a distanza di pretù anni dal passaggio in giudicato della sentenza; plurime sono state le procedure di incidente di esecuzione relative alla demolizione dell'immobile. Nel motivo non si rappresentano in alcun modo quali sarebbero gli elementi di fatto che giustificherebbero l'applicazione dei principi della sentenza Ivanova, come invece richiesto dall'art. 581 cod. proc. pen., mentre risulta dall'ordinanza impugnata che nel tempo trascorso dalle condanne e dalla piena consapevolezza dell'ordine di demolizione non risulta la ricorrente abbia intrapreso iniziative per reperire una sistemazione alternativa. La ricorrente è stata condannata per la prosecuzione delle opere già abusivamente realizzate e nei suoi confronti non hanno avuto alcuna efficacia deterrente i provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 1.7. Va, poi, rilevato che nessun affidamento sul mantenimento dell'opera può sorgere dalla tardiva esecuzione dell'ordine di demolizione, per altro noto da tempo all'indagata. Ed invero, il mantenimento dell'opera può aversi solo o con la sanatoria dell'abuso edilizio, secondo i casi tassativamente indicati dalla legge nei casi di cd. condono edilizio, o nel caso del rilascio del permesso di costruire in sanatoria. Non risulta, allo stato degli atti, essere avvenuta l'acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune con diversa destinazione del bene, sicché è a far data del passaggio in giudicato della sentenza che la ricorrente è a conoscenza di aver realizzato un immobile abusivo destinato alla demolizione. L'unica prospettiva individuabile è, dunque, quella della demolizione. 1.8. Quanto all'omessa risposta in ordine al principio di proporzionalità, deve rilevarsi che l'incidente di esecuzione si fondava solo sulle condizioni economiche dell'istante, mentre con il ricorso per cassazione sono stati indicati elementi di non dedotti al giudice dell'esecuzione, quali la circostanza che la ricorrente non sarebbe la proprietaria e che fra gli abitanti dell'immobile vi sarebbe [OSCURATO:PERSONA], allettata da tempo ed in gravi condizioni di salute. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle