Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 32801/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20000/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza n. 775/2021 del Tribunale civile di Potenza, pubblicata il 9 luglio 2021; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere –in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 720,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20000/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza n. 775/2021 del Tribunale civile di Potenza, pubblicata il 9 luglio 2021; Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve, perciò, dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere –in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo; P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di detto giudizio, liquidati in complessivi euro 720,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 14 dicembre 2024 Il Consigliere delegato [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 32801/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris