CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 31533/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’A vv . G iovanni P asanisi, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC: ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; - intimata - avverso l’ordinanzan. 6175/2022 della Corte di cassazione , depositata il 24 febbraio 2022; REVOCAZIONEudita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: La CTR della Puglia, con sentenza n. 884/6/2016, dichiarava improponibile il ricorso proposto in primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA],contro l’avviso di accertamento emesso nei confronti dell a predetta associazione in quanto la capacità processuale della stessa era venuta meno perché l’associazione si era estinta prima dell’instaurazione del giudizio. A seguito di tale decisione l’Ufficio procedeva ad iscrizione a ruolo provvisoriae notificava ad [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 68 d.lgs. n. 546/1992,la relativa cartella di pagamento. Il ricorso proposto dal Ferrante contro detta cartella veniva accolto dalla CTP di Bari con sentenza confermata in grado di appello. Questa Corte, con l’ordinanza indicata in epigrafe,cassava con rinvio la sentenza della CTR. Avverso la suddetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ricorso per revocazione, affidato a due motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce: «Ai sensi all’art. 395 c.p.c. n. 4 –motivo di revocazione - sussiste errore di fatto risultante dagli atti di causa per essersi presunta notifica dell’accertamento a [OSCURATO:PERSONA], quando invece secondo sentenza CTR Puglia n. 884/2016 passata in giudicato,tale notifica non fu effettuata a [OSCURATO:PERSONA], ma solo irritualmente ed a soggetto estraneo, ma nelle intenzioni dell’Agenzia diretta alla cessata Associazione. Tale precedente è stato discusso e valutato dai Giudici del merito, ribadito con controricorso e successiva Memoria ex art. 380 bis c.p.c.» Va anzitutto rilevato che la censura è ammissibile, posto che il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio deve ritenersi inammissibile soltanto se l'errore revocatorio enunciato abbia portato all'omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio ma non anche se la pronuncia di accoglimento sia fondata su di un vizio processuale dovuto ad un errore di fatto o se il fatto di cui si denuncia l'errore percettivo sia assunto come decisivo nell'enunciazione del principio di diritto, o, nell'economia della sentenza, sia stato determinante per condurre all'annullamento per vizio di motivazione (Cass . n. 7758 del 2023 ; Cass. n. 12046 del 2018). Il motivo è infondato. Dalla lettura della sentenza n. 884/2016 della CTR della Puglia, riprodotta in parte qua nel controricorso e allo stesso allegata, non emerge quanto prospettato dalricorrente quale vizio revocatorio e cioè che la notifica dell’avviso di accertamento non fu effettuata nei confronti del Ferrante, ma solo irritualmente ed a soggetto estraneo. Il giudice di appello, invero, siè limitato a rilevare il difetto di capacità processuale dell’associazione a seguito della estinzionesenza prendere posizione in merito al destinatario della notifica dell’atto impositivo. Difetta, pertanto , la stessa circostanza che, secondo il ricorrente, avrebbe dato luogo al denunciato errore di percezione da parte della Corte di cassazione. L’asserito errore della Corte non è peraltro supportato dalla produzione – necessaria ai fini dell’autosufficienza del ricorso - dell’avviso di accertamento in questione, onde contrastare l’affermazione della sentenza impugnata, secondo cui «la CTR trascura che l'avviso - riprodotto in parte qua per autosufficienza dall'Ufficio - testualmente, dopo aver indicato la persona del rappresentante legale dell'associazione, precisava che, ai sensi dell'art. 38 c.c. , delle obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione e che per le violazioni sopra indicate il responsabile delle stesse è da individuarsi nel signor [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante dell'associazione verificata nel periodo di imposta oggetto della verifica fiscale, sicché l'atto era rivolto anche, ed espressamente, nei confronti del responsabile solidale e non solo nei confronti della associazione». 2. Con il secondo motivo si deduce:«Ai sensi dell’art. 395 c.p.c. n. 5 – motivo di revocazione - la sentenza è contraria ad altra precedente sull’accertamento, prodromico al ruolo, opposto dall’Associazione cessata, concluso per improponibilità originaria dovuta ad estinzione del ricorrente;la sentenza è passata a tutti gli effetti in giudicato, come da certificato depositato con il ricorso introduttivo del presente giudizio e non consente di ritenere, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], definito l’avviso di accertamento, non avendolo ricevuto ed impugnato». Il motivo è inammissibile. Questa Corte ha difatti rilevato che èinammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 5, cod. proc. civ. nei confronti delle sentenze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva (Cass., Sez. U., n. 23833 del 2015 ) ; tale inammissibilità non si pone in contrasto -oltre che con i principi di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - con il diritto dell'Unione europea, non recando alcun vulnus al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia riconosce l'importanza del principio della cosa giudicata, rimettendone la concreta attuazione all'autonomia processuale dei singoli Stati membri(Cass. n. 8630 del 2019). 3. Ilricorso va dunque rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 7.800,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso