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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13228/2026

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tata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1.

Il giudice del tribunale di Ivrea, con decreto del24/10/2024, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l’esdebitazionedell’incapiente.1.2. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. ha propostoreclamo avverso tale decreto.1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo.Numero registro generale 16486/2025Nu2m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/20261.4.

Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accoltoil reclamo e ha, per l’effetto, revocato il decreto impugnato.1.5.

Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:- la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2003, ha concesso aMarco Furini un mutuo di €. 105.000, con garanzia ipotecaria suun immobile in Azeglio; - la banca, a seguitodell’inadempimento del mutuatario, ha avviato dapprima unaprocedura esecutiva immobiliare, con aggiudicazionedell’immobile per un importo inferiore al debito, e poi unasuccessiva esecuzione mobiliare, “conclusasi con ordinanza diassegnazione somme ed un soggetto terzo pignorato”, che haregolarmente effettuato i versamenti previsti sulla maggiorsomma ancora dovuta alla banca, pari, al netto di quanto giàricevuto, all’importo di €. 111.041,43; - l’art. 283, commi 1 e2, c.c.i.i., nel testo in vigore, prevede che “il debitore personafisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditorialcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettivafutura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta” e chetale “presupposto” ricorre “anche quando il debitore è inpossesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese diproduzione del reddito e quanto occorrente al mantenimentosuo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno socialeaumentato della metà moltiplicato per un parametrocorrispondente al numero dei componenti il nucleo familiaredella scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159”; ha, in sostanza, ritenuto, per quanto ancora rileva, che:- la condizione d’incapienza è una condizione oggettiva, ossianon dipendente dalla volontà del debitore (“non sia in grado dioffrire”), tanto nella situazione attuale, quanto in situazionefutura, “secondo una prognosi prospettica che consenta didesumere che il soggetto si trovi nell’oggettiva impossibilità diRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu3m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026generare utili distribuibili, … che ricorre anche laddove ildebitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tantoalla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprioe della propria famiglia e non vi sia quindi spazio per unadistribuzione ai creditori”; - nel caso in esame, il requisitodell’incapienza non sussiste; - lo stipendio del debitore, ineffetti, risulta “aggredito da un pignoramento mobiliare (RG58/2023) e il terzo creditore pignorato … ha sempreregolarmente onorato il creditore procedente”, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA]., “per il credito di cui all’ordinanza diassegnazione somme”; - “tale fatto di per sé già stride inastratto con l’istituto dell’esdebitazione che presuppone che nonvi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore”, il quale,pertanto, “non può essere titolare di diritti su beni sui quali icreditori possano aver agito in via esecutiva”; - “in costanza dipignoramento non è possibile”, infatti, “ritenere che non vi siaalcuna utilità per il ceto creditorio dal momento che ilpignoramento aggredisce formalmente una quota di reddito chepuò essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sonogià fissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti delquinto dello stipendio)”.3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/7/2025, hachiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] nazionale del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con l’unico motivo articolato, il ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 283c.c.i.i., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha rigettato la domanda di esdebitazione sul rilievoche la pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione diun’ordinanza di assegnazione di somme, a seguito diRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu4m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026pignoramento del quinto dello stipendio, comporta lasussistenza, in capo al debitore istante, di una “utilità” tale daescludere che lo stesso versi in una situazione di oggettivaincapienza, omettendo, tuttavia, di considerare che: -innanzitutto, il testo dell’art. 283 c.c.i.i. non prevede l’assenzadi procedure esecutive, pendenti o già esaurite ed in corso diadempimento, quale requisito per la concessionedell’esdebitazione; - la norma, inoltre, a seguito del cd.correttivo-ter, ha chiarito che, ai fini dell’individuazionedell’“utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”che deve mancare ai fini della concessione del beneficio, “ricorreil presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quandoil debitore è in possesso di un reddito che, su base annua ededotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrenteal mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superioreall’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per unparametro corrispondente al numero dei componenti il nucleofamiliare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159”; - il testo normativo, quindi, ha individuato un criteriooggettivo “secondo cui valutare le utilità in presenza delle qualinon può essere concesso il beneficio di cui trattasi”, che non èquello individuato dal tribunale, che si è, pertanto, posto “incontrasto con un esplicito criterio individuato per il casoconcreto da una norma speciale che, quindi, prevalenecessariamente su quella generale”; - l’intero sistema delleprocedure da sovraindebitamento depone, infine, nel sensodell’ammissibilità del beneficio nonostante la sussistenza diprocedure esecutive; - la ratio di tale disciplina, infatti, è quelladi consentire ai debitori, in attuazione dei principi previsti dagliartt. 41 e 3 Cost., “la massima possibilità di esdebitarsi”; -l’esdebitazione rappresenta, in effetti, “la soluzione migliore fraRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu5m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026il sacrificio imposto ai creditori, che si vedono dichiarareinesigibile il proprio credito, e quello imposto al debitore, cheper effetto dell’esecuzione è espropriato in tutto o in parte diuna componente del patrimonio ed, infatti, il sacrificio del primoè da considerare meno rilevante del secondo, in considerazionedei costi economici che si ripercuotono sul sistema”; - sottoquesto profilo, negare l’esdebitazione a un soggetto nei cuiconfronti sia o sia stata pendente una procedura esecutivasignifica porsi in diretto contrasto con tale principio; - laconcessione del beneficio dell’esdebitazione solo ai debitori chenon hanno o non stanno subendo procedure esecutive significa,del resto, “introdurre un’inammissibile disparità di trattamentofra questi e quei debitori i cui creditori si siano attivati … finendoper integrare una discriminazione fra chi è assoggettato adun’esecuzione e chi non lo è perché si tratta di situazioni uguali,essendo identico il presupposto di fatto, ossia l’incapienza”; - indefinitiva, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 283cit. esclude che possa essere negata l’esdebitazione al debitoresolo perché assoggettato ad una procedura esecutiva.4.2.

Il ricorso per cassazione, intanto, è ammissibile.4.3.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare, in tema di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, che, ove la proposta sia dichiaratainammissibile, il provvedimento del giudice non ha naturadecisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunquenon è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentresono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resiin sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o ilsuo diniego, posto che essi integrano una decisione su dirittisoggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti edivengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazioneRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re6gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 30529del 2024; Cass. n. 34180 del 2024; Cass. n. 34288 del 2024).4.4.

Non v’è dubbio, invero, che, nell’ambito delleprocedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012,come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazioneproposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo èammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui iltribunale abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale adire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatticostitutivi della domanda o, per contro, dei fatti impeditivi allasua proposizione), la domanda (di omologazione del piano odell’accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta daldebitore.4.5.

Solo in tal caso, infatti, il decreto, reso all’esito di unprocedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solopotenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà edella definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere suicontrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi(sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia delgiudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, conprovvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, ladedotta situazione di sovraindebitamento (cfr. Cass. n. 30529del 2024, in motiv.; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797del 2023; Cass. n. 4451 del 2018).4.6.

Non è, per contro, ammissibile il ricorso percassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che hadichiarato l’inammissibilità della proposta o del piano.4.7.

In tale ipotesi, infatti, il decreto reiettivo del reclamoavverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del pianodel consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-bis, ed 8 dellal. n. 3 cit., non precludendo a quest’ultimo, benché nei limititemporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesimaRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re7gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazionedei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà edefinitività, e non è, dunque, ricorribile per cassazione (cfr.Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 20917 del 2017; Cass. n. 6516del 2017; Cass. n. 4500 del 2018; Cass. n. 30534 del 2018;Cass. n. 27301 del 2022).4.8.

Nello stesso modo e per le stesse ragioni, ilprovvedimento che abbia accolto il reclamo avverso il decretodi apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14-quinquies della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanzadi un requisito di ammissibilità della domanda (come quelloprevisto dall’art. 14-ter, comma 5), non è suscettibile di ricorsoper cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quantoprivo del carattere della definitività e della decisorietà, noninibisce la reiterabilità della domanda di apertura dellaprocedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.;Cass. n. 11451 del 2025, in motiv.).4.9.

Si tratta di principi che possono senz’altro valereanche nell’ipotesi, prevista dall’art. 283 c.c.i.i., di esdebitazionedel debitore incapiente, con la conseguenza che: - devonoritenersi suscettibili di ricorso per cassazione i decreti che (comequello in esame), decidano, nel contraddittorio delle parti, sulladomanda di esdebitazione proposta dal debitore in ragione dellaritenuta sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti dimerito; - devono ritenersi, invece, non ricorribili per cassazionei decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino, per contro,a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o diprocedibilità della domanda di esdebitazione.4.10.

Il motivo è, invece, inammissibile.4.11.

Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente conil decreto che ha impugnato: il quale, invero, ha rigettato ladomanda di esdebitazione proposta dall’istante non già in forzaRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re8gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026della mera pendenza della procedura esecutiva nei confrontidello stesso, ma del rilievo, rimasto privo di specifica censuratanto per i fatti sui quali risulta fondato, quanto per leconseguenze in diritto che ne ha tratto, che: - lo stipendio deldebitore risulta “aggredito da un pignoramento mobiliare”; - “ilterzo creditore pignorato”, a seguito di “ordinanza diassegnazione somme”, “ha sempre regolarmente onorato ilcreditore procedente”; - “tale fatto” esclude la sussistenza delpresupposto dell’esdebitazione, e cioè “che non vi sia nulla diaggredibile nel patrimonio del debitore”; - il debitore, infatti,“non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditoripossano aver agito in via esecutiva”; - “in costanza dipignoramento non è possibile”, infatti, “ritenere che non vi siaalcuna utilità per il ceto creditorio”; - “il pignoramento”, ineffetti, “aggredisce formalmente una quota di reddito che puòessere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono giàfissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti del quintodello stipendio)”.4.12.

Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni)la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass.

SU n. 23745 del 2020); - il vizio dellasentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque,Ric. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re9gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti,intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo allacorte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale diverificare il fondamento della lamentata violazione; - risulta,pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori didiritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazionedelle singole norme pretesamente violate, ma non dimostratiper mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice delmerito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso lamera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dallamotivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del2016).5.

Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato.6.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7.

La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/20251Nu0m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tata e difesadagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perprocura in calce al controricorso;- controricorrente -avverso il DECRETO del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1. Il giudice del tribunale di Ivrea, con decreto del24/10/2024, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] l’esdebitazionedell’incapiente.1.2. [OSCURATO:PERSONA] del lavoro s.p.a. ha propostoreclamo avverso tale decreto.1.3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al reclamo.Numero registro generale 16486/2025Nu2m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/20261.4. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha accoltoil reclamo e ha, per l’effetto, revocato il decreto impugnato.1.5. Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso che:- la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., nel 2003, ha concesso aMarco Furini un mutuo di €. 105.000, con garanzia ipotecaria suun immobile in Azeglio; - la banca, a seguitodell’inadempimento del mutuatario, ha avviato dapprima unaprocedura esecutiva immobiliare, con aggiudicazionedell’immobile per un importo inferiore al debito, e poi unasuccessiva esecuzione mobiliare, “conclusasi con ordinanza diassegnazione somme ed un soggetto terzo pignorato”, che haregolarmente effettuato i versamenti previsti sulla maggiorsomma ancora dovuta alla banca, pari, al netto di quanto giàricevuto, all’importo di €. 111.041,43; - l’art. 283, commi 1 e2, c.c.i.i., nel testo in vigore, prevede che “il debitore personafisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditorialcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettivafutura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta” e chetale “presupposto” ricorre “anche quando il debitore è inpossesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese diproduzione del reddito e quanto occorrente al mantenimentosuo e della sua famiglia, sia non superiore all’assegno socialeaumentato della metà moltiplicato per un parametrocorrispondente al numero dei componenti il nucleo familiaredella scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159”; ha, in sostanza, ritenuto, per quanto ancora rileva, che:- la condizione d’incapienza è una condizione oggettiva, ossianon dipendente dalla volontà del debitore (“non sia in grado dioffrire”), tanto nella situazione attuale, quanto in situazionefutura, “secondo una prognosi prospettica che consenta didesumere che il soggetto si trovi nell’oggettiva impossibilità diRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu3m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026generare utili distribuibili, … che ricorre anche laddove ildebitore abbia delle utilità, ma le stesse siano necessarie tantoalla produzione di un reddito, quanto al mantenimento proprioe della propria famiglia e non vi sia quindi spazio per unadistribuzione ai creditori”; - nel caso in esame, il requisitodell’incapienza non sussiste; - lo stipendio del debitore, ineffetti, risulta “aggredito da un pignoramento mobiliare (RG58/2023) e il terzo creditore pignorato … ha sempreregolarmente onorato il creditore procedente”, e cioè la [OSCURATO:SOCIETA]., “per il credito di cui all’ordinanza diassegnazione somme”; - “tale fatto di per sé già stride inastratto con l’istituto dell’esdebitazione che presuppone che nonvi sia nulla di aggredibile nel patrimonio del debitore”, il quale,pertanto, “non può essere titolare di diritti su beni sui quali icreditori possano aver agito in via esecutiva”; - “in costanza dipignoramento non è possibile”, infatti, “ritenere che non vi siaalcuna utilità per il ceto creditorio dal momento che ilpignoramento aggredisce formalmente una quota di reddito chepuò essere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sonogià fissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti delquinto dello stipendio)”.3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 30/7/2025, hachiesto, per un motivo, la cassazione del decreto.3.2. [OSCURATO:PERSONA] nazionale del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con l’unico motivo articolato, il ricorrente,lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 283c.c.i.i., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui iltribunale ha rigettato la domanda di esdebitazione sul rilievoche la pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione diun’ordinanza di assegnazione di somme, a seguito diRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu4m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026pignoramento del quinto dello stipendio, comporta lasussistenza, in capo al debitore istante, di una “utilità” tale daescludere che lo stesso versi in una situazione di oggettivaincapienza, omettendo, tuttavia, di considerare che: -innanzitutto, il testo dell’art. 283 c.c.i.i. non prevede l’assenzadi procedure esecutive, pendenti o già esaurite ed in corso diadempimento, quale requisito per la concessionedell’esdebitazione; - la norma, inoltre, a seguito del cd.correttivo-ter, ha chiarito che, ai fini dell’individuazionedell’“utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura”che deve mancare ai fini della concessione del beneficio, “ricorreil presupposto di cui al comma 1, primo periodo, anche quandoil debitore è in possesso di un reddito che, su base annua ededotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrenteal mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superioreall’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per unparametro corrispondente al numero dei componenti il nucleofamiliare della scala di equivalenza dell’ISEE di cui al decreto delPresidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n.159”; - il testo normativo, quindi, ha individuato un criteriooggettivo “secondo cui valutare le utilità in presenza delle qualinon può essere concesso il beneficio di cui trattasi”, che non èquello individuato dal tribunale, che si è, pertanto, posto “incontrasto con un esplicito criterio individuato per il casoconcreto da una norma speciale che, quindi, prevalenecessariamente su quella generale”; - l’intero sistema delleprocedure da sovraindebitamento depone, infine, nel sensodell’ammissibilità del beneficio nonostante la sussistenza diprocedure esecutive; - la ratio di tale disciplina, infatti, è quelladi consentire ai debitori, in attuazione dei principi previsti dagliartt. 41 e 3 Cost., “la massima possibilità di esdebitarsi”; -l’esdebitazione rappresenta, in effetti, “la soluzione migliore fraRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/2025Nu5m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026il sacrificio imposto ai creditori, che si vedono dichiarareinesigibile il proprio credito, e quello imposto al debitore, cheper effetto dell’esecuzione è espropriato in tutto o in parte diuna componente del patrimonio ed, infatti, il sacrificio del primoè da considerare meno rilevante del secondo, in considerazionedei costi economici che si ripercuotono sul sistema”; - sottoquesto profilo, negare l’esdebitazione a un soggetto nei cuiconfronti sia o sia stata pendente una procedura esecutivasignifica porsi in diretto contrasto con tale principio; - laconcessione del beneficio dell’esdebitazione solo ai debitori chenon hanno o non stanno subendo procedure esecutive significa,del resto, “introdurre un’inammissibile disparità di trattamentofra questi e quei debitori i cui creditori si siano attivati … finendoper integrare una discriminazione fra chi è assoggettato adun’esecuzione e chi non lo è perché si tratta di situazioni uguali,essendo identico il presupposto di fatto, ossia l’incapienza”; - indefinitiva, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 283cit. esclude che possa essere negata l’esdebitazione al debitoresolo perché assoggettato ad una procedura esecutiva.4.2. Il ricorso per cassazione, intanto, è ammissibile.4.3. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare, in tema di accordo di composizione della crisi dasovraindebitamento, che, ove la proposta sia dichiaratainammissibile, il provvedimento del giudice non ha naturadecisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunquenon è ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentresono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resiin sede di reclamo avverso l’omologazione della proposta o ilsuo diniego, posto che essi integrano una decisione su dirittisoggettivi contrapposti resa nel contraddittorio delle parti edivengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazioneRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re6gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026equipollente a un giudicato allo stato degli atti (Cass. n. 30529del 2024; Cass. n. 34180 del 2024; Cass. n. 34288 del 2024).4.4. Non v’è dubbio, invero, che, nell’ambito delleprocedure di sovraindebitamento disciplinate dalla l. n. 3/2012,come integrata dalla l. n. 221/2012, il ricorso per cassazioneproposto avverso il decreto pronunciato in sede reclamo èammissibile soltanto se si tratta di provvedimento con cui iltribunale abbia accolto o respinto, per ragioni di merito (vale adire, concernenti la ritenuta sussistenza o insussistenza dei fatticostitutivi della domanda o, per contro, dei fatti impeditivi allasua proposizione), la domanda (di omologazione del piano odell’accordo ovvero di liquidazione dei beni) proposta daldebitore.4.5. Solo in tal caso, infatti, il decreto, reso all’esito di unprocedimento che si svolge nel contraddittorio (anche solopotenziale) tra le parti, è dotato dei requisiti della decisorietà edella definitività, in quanto idoneo non solo ad incidere suicontrapposti diritti soggettivi delle parti ma anche ad incidervi(sia pur allo stato degli atti) con la particolare efficacia delgiudicato, regolamentando in modo incontrovertibile, conprovvedimento non suscettibile di distinta impugnazione, ladedotta situazione di sovraindebitamento (cfr. Cass. n. 30529del 2024, in motiv.; Cass. n. 28013 del 2022; Cass. n. 22797del 2023; Cass. n. 4451 del 2018).4.6. Non è, per contro, ammissibile il ricorso percassazione ove sia stato proposto avverso il decreto che hadichiarato l’inammissibilità della proposta o del piano.4.7. In tale ipotesi, infatti, il decreto reiettivo del reclamoavverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del pianodel consumatore di cui agli artt. 6, 7, comma 1-bis, ed 8 dellal. n. 3 cit., non precludendo a quest’ultimo, benché nei limititemporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesimaRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re7gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026legge, di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazionedei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà edefinitività, e non è, dunque, ricorribile per cassazione (cfr.Cass. n. 1869 del 2016; Cass. n. 20917 del 2017; Cass. n. 6516del 2017; Cass. n. 4500 del 2018; Cass. n. 30534 del 2018;Cass. n. 27301 del 2022).4.8. Nello stesso modo e per le stesse ragioni, ilprovvedimento che abbia accolto il reclamo avverso il decretodi apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ex art.14-quinquies della l. n. 3 cit., in ragione della ritenuta mancanzadi un requisito di ammissibilità della domanda (come quelloprevisto dall’art. 14-ter, comma 5), non è suscettibile di ricorsoper cassazione, trattandosi di provvedimento che, in quantoprivo del carattere della definitività e della decisorietà, noninibisce la reiterabilità della domanda di apertura dellaprocedura di liquidazione (cfr. Cass. n. 2461 del 2022, in motiv.;Cass. n. 11451 del 2025, in motiv.).4.9. Si tratta di principi che possono senz’altro valereanche nell’ipotesi, prevista dall’art. 283 c.c.i.i., di esdebitazionedel debitore incapiente, con la conseguenza che: - devonoritenersi suscettibili di ricorso per cassazione i decreti che (comequello in esame), decidano, nel contraddittorio delle parti, sulladomanda di esdebitazione proposta dal debitore in ragione dellaritenuta sussistenza (o insussistenza) dei relativi presupposti dimerito; - devono ritenersi, invece, non ricorribili per cassazionei decreti che, in ogni fase della procedura, si limitino, per contro,a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o diprocedibilità della domanda di esdebitazione.4.10. Il motivo è, invece, inammissibile.4.11. Il ricorrente, infatti, non si confronta realmente conil decreto che ha impugnato: il quale, invero, ha rigettato ladomanda di esdebitazione proposta dall’istante non già in forzaRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re8gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026della mera pendenza della procedura esecutiva nei confrontidello stesso, ma del rilievo, rimasto privo di specifica censuratanto per i fatti sui quali risulta fondato, quanto per leconseguenze in diritto che ne ha tratto, che: - lo stipendio deldebitore risulta “aggredito da un pignoramento mobiliare”; - “ilterzo creditore pignorato”, a seguito di “ordinanza diassegnazione somme”, “ha sempre regolarmente onorato ilcreditore procedente”; - “tale fatto” esclude la sussistenza delpresupposto dell’esdebitazione, e cioè “che non vi sia nulla diaggredibile nel patrimonio del debitore”; - il debitore, infatti,“non può essere titolare di diritti su beni sui quali i creditoripossano aver agito in via esecutiva”; - “in costanza dipignoramento non è possibile”, infatti, “ritenere che non vi siaalcuna utilità per il ceto creditorio”; - “il pignoramento”, ineffetti, “aggredisce formalmente una quota di reddito che puòessere messo a disposizione dei creditori nei limiti che sono giàfissati dal codice di procedura civile (ovvero nei limiti del quintodello stipendio)”.4.12. Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione,l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c.,impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 n. 3c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, di indicare lenorme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con leaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, cheè tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare chequeste ultime contrastano col precetto normativo, nonpotendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni)la norma violata o i punti della sentenza che si pongono incontrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 2020); - il vizio dellasentenza previsto dall’art. 360 n. 3 c.p.c., dev’essere, dunque,Ric. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re9gis tro generale 16486/2025Numero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo giusta ladisposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazionedelle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto,mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti,intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinateaffermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnatadebbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo allacorte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale diverificare il fondamento della lamentata violazione; - risulta,pertanto, inidoneamente formulata la deduzione di errori didiritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazionedelle singole norme pretesamente violate, ma non dimostratiper mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice delmerito nel risolvere le questioni giuridiche poste dallacontroversia, operata mediante specifiche e puntualicontestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con lediverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso lamera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dallamotivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 24298 del2016).5. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come taledev’essere dichiarato.6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.7. La Corte, infine, dà atto che sussistono i presuppostiper il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quelloRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 16486/20251Nu0m ero sezionale 1720/2026Numero di raccolta generale 13228/2026Data pubblicazione 07/05/2026dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spesedel giudizio, che liquida in €. 5.200,00, di cui €. 200,00 peresborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 16486- Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026
Decreto Cassazione n. 13228/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris