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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 01923/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9573/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1091/2021 depositata il 15/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, risulta acquisito in causache: - tra [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante e socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., era intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo datato 7 novembre 2008 in relazione ad un immobile in Bardonecchia; -[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva due distinti decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni di locazione scaduti e non pagati; -[OSCURATO:PERSONA] proponeva due opposizioni a decreto ingiuntivo, poi riunite, con cui lamentava l’indeterminatezza della identificazione dell’immobile di cui alla locazione ad uso abitativo, affermando che lo stesso era un “basso fabbricato”, anche oggetto di un successivo contratto di locazione ad uso alberghiero nonché di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., traendone la conseguenza per cui la stipulazione della locazione ad uso alberghiero sarebbe stata novativa della precedente locazione ad uso abitativo, dato che - nella contestuale esistenza di tutti i presupposti della novazione, ivi compreso l’animus novandi - entrambe avevano ad oggetto il medesimo immobile.

2. Con sentenza n. 135/2021 il Tribunale di Torino adito si pronunciava sulle opposizioni e perveniva a dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto di locazione ad uso abitativo, anche rilevandone la mancata registrazione, e quindi a revocare i decreti ingiuntivi opposti; accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale del conduttore opponente e condannava il locatore [OSCURATO:PERSONA] a restituire i canoni di locazione indebitamente percepiti.

3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].

4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino: -accoglieva il primo motivo di appello ritenendo essere stato individuato l’immobile oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo nel cd. basso fabbricato, sia perché sul punto le parti “concordano” e questo è “sufficiente al fine di determinare la comune intenzione delle parti secondo il primario criterio interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.”, sia in relazione al “comportamento delle parti, anche successivo” alla stipulazione del contratto, dato che l’appellato Piacentini aveva sempre occupato questo basso fabbricato ed aveva sempre corrisposto, senza contestazioni, il canone dal 1° dicembre 2008 sino a marzo 2017, quando aveva smesso di pagare e pertanto il locatore aveva chiesto ed ottenuto decreto di ingiunzione di pagamento; -accoglieva il secondo motivo di appello e riformava la sentenza di prime cure là dove aveva condannato il locatore alla restituzione dei canoni già pagati, escludendo che il contratto di locazione fosse nullo per indeterminatezza e, per altro verso, rilevando che il Piacentini aveva sempre usufruito del pacifico godimento dell’immobile (circostanza, questa, oggetto di accertamento in primo grado, non censurato in appello); -specificava che nessuna incidenza aveva il fatto che il medesimo immobile fosse anche oggetto del contratto ad uso alberghiero del 1° settembre 2009: questo secondo contratto era infatti stato stipulato da soggetti diversi (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].), e non tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmente, a differenza dell’altro contratto ad uso abitativo; in ogni caso rilevava che la circostanza non aveva influito sul godimento dell’immobile da parte del Piacentini, tant’è che l’appellato Piacentini non si duole “e neppure allega che per effetto del contratto del 1° settembre 2009 avrebbe perso il godimento dell’immobile oggetto del contratto del 7.11.2008” (v. p. 7 dell’impugnata sentenza); -accertava che il contratto ad uso abitativo era cessato naturalmente al 1° dicembre 2017 e dunque alla sua naturale scadenza novennale, e nessuna domanda di pagamento di indennità di occupazione per il periodo successivo era stata proposta dal locatore Bruno.

4.1. Sulla scorta dei summenzionati rilievi, dunque, la corte torinese, in parziale accoglimento dell’appello, ferma la revoca dei due decreti ingiuntivi, condannava il conduttore Piacentini, appellato, a pagare al locatore Bruno, appellante, la somma ritenuta dovuta a titolo di canoni di locazione, seppur di importo minore rispetto a quella originariamente ingiunta.

5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa a mezzo di nuovo difensore, munito di procura speciale, senza che risulti dismissione del mandato defensionale da parte dei difensori precedenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1323, 1325, 1346, 1362, 1363, 1418 cod. civ. nonché degli artt. 1 e 5 della legge 431/1998, in relazione alla decisione della Corte di Appello di Torino, nella parte in cui non ha ritenuto nullo, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, il contratto di locazione di natura transitoria stipulato dalle parti in data 7 novembre 2008.

Censura l’impugnata sentenza là dove ha statuito che entrambe le parti “concordano” sulla identificazione dell’oggetto del contratto del 7 novembre 2008 nel “basso fabbricato” indicato con la lettera D nella planimetria prodotta dall’allora appellante Bruno sin dal primo grado.

Deduce che la corte torinese: a) non ha tenuto conto che, a pena di nullità assoluta, il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo deve rivestire la forma scritta (viene richiamata Cass., Sez.

Un., n. 18241/2015); b) non ha tenuto conto che, quando un contratto richiede la forma scritta, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base di elementi risultanti dal contratto stesso e non aliunde.

Pertanto, la corte avrebbe errato nell’interpretare il contratto sulla base della valutazione del comportamento tenuto dalle parti ovvero sulla base di altri elementi estranei al contratto stesso.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 28319/2017).

Orbene, nel caso di specie il ricorrente denuncia in maniera solo generica ed assertiva la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, senza specificamente indicare dove ed in quali termini, in concreto, la corte di merito le abbia violate, e soltanto si limita a richiamare il principio della obbligatorietà della forma scritta del contratto di locazione ad uso abitativo, di cui agli artt. 1 e 5 della legge n. 431/1998 (su cui v. per tutte Cass., Sez.

Un., n. 18214/2015), principio che è tuttavia inconferente rispetto al caso di specie, in cui, pacificamente, il contratto di locazione tra le parti risulta essere stato stipulato proprio per iscritto.

1.3. Dalla lettura dell’impugnata sentenza, peraltro, risulta che, là dove ha espressamente rilevato che “le parti concordano” nella individuazione dell’immobile oggetto del contratto di locazione, la corte territoriale si è pronunciata conformemente alle regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare al disposto dell’art. 1362 cod. civ., per cui “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.

Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (v. anche Cass., n. 34687/2023; Cass., n. 8934/2024).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1230, 1235, 1362, 1363, cod. civ., nonché dell'art. 12 delle preleggi.

Censura la decisione della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui avrebbe, a suo dire, erroneamente interpretato la volontà delle parti, con riferimento al comportamento tenuto dalle stesse successivamente alla stipula del contratto di locazione di natura transitoria in data 7 novembre 2008, ed avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di una “volontà novativa delle stesse ad addivenire alla sostituzione del contratto” (v. p. 22 del ricorso).

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette di specificatamente di riprodurre sia il contenuto del contratto del 2008 sia del contratto, di locazione ad uso alberghiero, del 2009, né precisa se, dove e quando le considerazioni in tema di novazione ora svolte nel motivo fossero già state svolte nei precedenti gradi di merito, dato che l’impugnata sentenza non ne fa alcuna menzione.

Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, l’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. costituisce la declinazione normativa del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte (v.

Cass., n. 25873/25; Cass., n. 25447/2025; cfr. Cass., n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza 28 ottobre 2021, resa dalla Corte Edu nella causa Succi e altri c.

Italia, è dato desumere che il principio di “autosufficienza del ricorso” ha il fine legittimo di “semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia”).

2.3. Ulteriore autonoma ragione di inammissibilità del motivo va ravvisata nel fatto che, nel lamentare il mancato rilievo degli elementi della novazione, il ricorrente sollecita a questa corte un accertamento in fatto, quello dell’esistenza dell’aliquid novi e dell’animus novandi, riservato al giudice di merito, e che nel caso di specie, in quanto sorretto da valida motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., n. 17238/2012; Cass., n. 4008/2006; Cass., n. 353/2025).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’Appello di Torino tenuto in considerazione alcuni fatti determinanti ed oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare che -sulla base del contratto di locazione del 7 novembre 2008, di una successiva cessione di ramo di azienda dell’anno 2009, delle regolarizzazioni intervenute nel 2017, delle utenze del basso fabbricato e della dichiarazione dell’Area tecnica del Comune di Bardonecchia- “risultava pacifica la collocazione del basso fabbricato nel compendio alberghiero e, per l’effetto, la palese volontà delle parti di regolamentare l’intero complesso con il Contratto di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’Edificio principale unitamente alla Dependance (composta anche dal [OSCURATO:PERSONA] di cui è causa” (v. p. 26 del ricorso).

3.1. Il motivo è inammissibile.

3.2. Sotto la formale invocazione del vizio di omesso esame, il ricorrente sostanzialmente sollecita un riesame dell’apprezzamento di documentazione a suo tempo prodotta in causa, al fine di ottenere una decisione a sé più favorevole.

Tale censura, tuttavia, non è riconducibile all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., come costantemente interpretato da questa Suprema Corte, secondo cui costituisce un “fatto”, agli effetti della summenzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, dunque un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez.

U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133), che costituisca un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, quali i sopra menzionati documenti, dei quali solo assertivamente e genericamente il ricorrente prospetta una intrinseca decisività, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v., tra le tante, Cass., n. 17005/24; Cass., n. 27415/18; Cass., Sez.

Un., n. 8053/14).

4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ, degli arti. 1323, 1325, 1346, 1362, 136;3, 1418, 2033 e 2041 cod. civ.

Censura l’impugnata sentenza là dove la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore Piacentini al locatore Bruno.

4.1. Il motivo è inammissibile.

4.2. Presuppone che sia stata ritenuta la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo, che invece la corte di merito ha ritenuto valido ed efficace.

Di tale specifica ed espressa motivazione il ricorrente non si fa carico, per cui la censura che egli esprime non assume la consistenza di un motivo di impugnazione.

Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (v., tra le tante, Cass., n. 359/2005; Cass., Sez.

Un., n. 7074/2017, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., n. 25971/2022).

5. Infine, in calce al ricorso, ed in particolare ai punti 9, 10 e 12, il ricorrente propone doglianze che - nuovamente - non rivestono la natura di specifici motivi di impugnazione e quindi sono inammissibili, in quanto “non motivi”.

5.1. Il ricorrente, inoltre, formula istanza di correzione dell’importo, indicato nel dispositivo dell’impugnata sentenza, a titolo di canoni di locazione insoluti.

Rispetto a tale istanza, tuttavia, non è luogo a provvedere da parte di questa Suprema Corte, a mente del consolidato principio di diritto, secondo cui l'istanzadi correzione dell'errore materiale della impugnata sentenza di merito deve essere proposta al giudice che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già propostoricorso per cassazione (Cass., n. 5727/2015; Cass., n. 29029/2018; Cass., n. 7276/2019).

6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente, che dichiarano di essere antistatari.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9573/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti. -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di TORINO n. 1091/2021 depositata il 15/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto ancora rileva nella presente sede di legittimità, risulta acquisito in causache: - tra [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA], anche quale legale rappresentante e socio accomandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., era intercorso un contratto di locazione ad uso abitativo datato 7 novembre 2008 in relazione ad un immobile in Bardonecchia; -[OSCURATO:PERSONA] chiedeva ed otteneva due distinti decreti ingiuntivi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di canoni di locazione scaduti e non pagati; -[OSCURATO:PERSONA] proponeva due opposizioni a decreto ingiuntivo, poi riunite, con cui lamentava l’indeterminatezza della identificazione dell’immobile di cui alla locazione ad uso abitativo, affermando che lo stesso era un “basso fabbricato”, anche oggetto di un successivo contratto di locazione ad uso alberghiero nonché di cessione di ramo di azienda tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., traendone la conseguenza per cui la stipulazione della locazione ad uso alberghiero sarebbe stata novativa della precedente locazione ad uso abitativo, dato che - nella contestuale esistenza di tutti i presupposti della novazione, ivi compreso l’animus novandi - entrambe avevano ad oggetto il medesimo immobile. 2. Con sentenza n. 135/2021 il Tribunale di Torino adito si pronunciava sulle opposizioni e perveniva a dichiarare la nullità, per indeterminatezza dell’oggetto, del contratto di locazione ad uso abitativo, anche rilevandone la mancata registrazione, e quindi a revocare i decreti ingiuntivi opposti; accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale del conduttore opponente e condannava il locatore [OSCURATO:PERSONA] a restituire i canoni di locazione indebitamente percepiti. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello; si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con la qui impugnata sentenza la Corte d’Appello di Torino: -accoglieva il primo motivo di appello ritenendo essere stato individuato l’immobile oggetto del contratto di locazione ad uso abitativo nel cd. basso fabbricato, sia perché sul punto le parti “concordano” e questo è “sufficiente al fine di determinare la comune intenzione delle parti secondo il primario criterio interpretativo di cui all’art. 1362 c.c.”, sia in relazione al “comportamento delle parti, anche successivo” alla stipulazione del contratto, dato che l’appellato Piacentini aveva sempre occupato questo basso fabbricato ed aveva sempre corrisposto, senza contestazioni, il canone dal 1° dicembre 2008 sino a marzo 2017, quando aveva smesso di pagare e pertanto il locatore aveva chiesto ed ottenuto decreto di ingiunzione di pagamento; -accoglieva il secondo motivo di appello e riformava la sentenza di prime cure là dove aveva condannato il locatore alla restituzione dei canoni già pagati, escludendo che il contratto di locazione fosse nullo per indeterminatezza e, per altro verso, rilevando che il Piacentini aveva sempre usufruito del pacifico godimento dell’immobile (circostanza, questa, oggetto di accertamento in primo grado, non censurato in appello); -specificava che nessuna incidenza aveva il fatto che il medesimo immobile fosse anche oggetto del contratto ad uso alberghiero del 1° settembre 2009: questo secondo contratto era infatti stato stipulato da soggetti diversi (la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA].), e non tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] personalmente, a differenza dell’altro contratto ad uso abitativo; in ogni caso rilevava che la circostanza non aveva influito sul godimento dell’immobile da parte del Piacentini, tant’è che l’appellato Piacentini non si duole “e neppure allega che per effetto del contratto del 1° settembre 2009 avrebbe perso il godimento dell’immobile oggetto del contratto del 7.11.2008” (v. p. 7 dell’impugnata sentenza); -accertava che il contratto ad uso abitativo era cessato naturalmente al 1° dicembre 2017 e dunque alla sua naturale scadenza novennale, e nessuna domanda di pagamento di indennità di occupazione per il periodo successivo era stata proposta dal locatore Bruno. 4.1. Sulla scorta dei summenzionati rilievi, dunque, la corte torinese, in parziale accoglimento dell’appello, ferma la revoca dei due decreti ingiuntivi, condannava il conduttore Piacentini, appellato, a pagare al locatore Bruno, appellante, la somma ritenuta dovuta a titolo di canoni di locazione, seppur di importo minore rispetto a quella originariamente ingiunta. 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa a mezzo di nuovo difensore, munito di procura speciale, senza che risulti dismissione del mandato defensionale da parte dei difensori precedenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 1323, 1325, 1346, 1362, 1363, 1418 cod. civ. nonché degli artt. 1 e 5 della legge 431/1998, in relazione alla decisione della Corte di Appello di Torino, nella parte in cui non ha ritenuto nullo, per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto, il contratto di locazione di natura transitoria stipulato dalle parti in data 7 novembre 2008. Censura l’impugnata sentenza là dove ha statuito che entrambe le parti “concordano” sulla identificazione dell’oggetto del contratto del 7 novembre 2008 nel “basso fabbricato” indicato con la lettera D nella planimetria prodotta dall’allora appellante Bruno sin dal primo grado. Deduce che la corte torinese: a) non ha tenuto conto che, a pena di nullità assoluta, il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo deve rivestire la forma scritta (viene richiamata Cass., Sez. Un., n. 18241/2015); b) non ha tenuto conto che, quando un contratto richiede la forma scritta, il suo oggetto deve essere determinato o determinabile sulla base di elementi risultanti dal contratto stesso e non aliunde. Pertanto, la corte avrebbe errato nell’interpretare il contratto sulla base della valutazione del comportamento tenuto dalle parti ovvero sulla base di altri elementi estranei al contratto stesso. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/2021; Cass., n. 28319/2017). Orbene, nel caso di specie il ricorrente denuncia in maniera solo generica ed assertiva la violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, senza specificamente indicare dove ed in quali termini, in concreto, la corte di merito le abbia violate, e soltanto si limita a richiamare il principio della obbligatorietà della forma scritta del contratto di locazione ad uso abitativo, di cui agli artt. 1 e 5 della legge n. 431/1998 (su cui v. per tutte Cass., Sez. Un., n. 18214/2015), principio che è tuttavia inconferente rispetto al caso di specie, in cui, pacificamente, il contratto di locazione tra le parti risulta essere stato stipulato proprio per iscritto. 1.3. Dalla lettura dell’impugnata sentenza, peraltro, risulta che, là dove ha espressamente rilevato che “le parti concordano” nella individuazione dell’immobile oggetto del contratto di locazione, la corte territoriale si è pronunciata conformemente alle regole di ermeneutica contrattuale, ed in particolare al disposto dell’art. 1362 cod. civ., per cui “Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto” (v. anche Cass., n. 34687/2023; Cass., n. 8934/2024). 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. degli artt. 1230, 1235, 1362, 1363, cod. civ., nonché dell'art. 12 delle preleggi. Censura la decisione della Corte d’Appello di Torino nella parte in cui avrebbe, a suo dire, erroneamente interpretato la volontà delle parti, con riferimento al comportamento tenuto dalle stesse successivamente alla stipula del contratto di locazione di natura transitoria in data 7 novembre 2008, ed avrebbe omesso di rilevare l’esistenza di una “volontà novativa delle stesse ad addivenire alla sostituzione del contratto” (v. p. 22 del ricorso). 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. In patente violazione dell’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente omette di specificatamente di riprodurre sia il contenuto del contratto del 2008 sia del contratto, di locazione ad uso alberghiero, del 2009, né precisa se, dove e quando le considerazioni in tema di novazione ora svolte nel motivo fossero già state svolte nei precedenti gradi di merito, dato che l’impugnata sentenza non ne fa alcuna menzione. Come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, l’art. 366, n. 6 cod. proc. civ. costituisce la declinazione normativa del principio di specificità del ricorso per cassazione, secondo cui debbono essere precisate e riferite, con chiara sintesi idoneamente funzionale ad elidere dubbi di comprensione, le pretese quali svolte nelle fasi di merito, e le risposte date dai precedenti giudici, così da poter apprezzare la concludenza delle censure a quelle risposte, previa ragionata ovvero pertinente menzione sia degli atti dove verificare quanto così congruamente riportato, sia della loro univoca collocazione nell'incarto documentale come appropriatamente offerto all’esame della Suprema Corte (v. Cass., n. 25873/25; Cass., n. 25447/2025; cfr. Cass., n. 25496/2025, che precisa che dalla sentenza 28 ottobre 2021, resa dalla Corte Edu nella causa Succi e altri c. Italia, è dato desumere che il principio di “autosufficienza del ricorso” ha il fine legittimo di “semplificazione dell'attività del giudice di legittimità unitamente alla garanzia della certezza del diritto e alla corretta amministrazione della giustizia”). 2.3. Ulteriore autonoma ragione di inammissibilità del motivo va ravvisata nel fatto che, nel lamentare il mancato rilievo degli elementi della novazione, il ricorrente sollecita a questa corte un accertamento in fatto, quello dell’esistenza dell’aliquid novi e dell’animus novandi, riservato al giudice di merito, e che nel caso di specie, in quanto sorretto da valida motivazione, sfugge al sindacato di legittimità (Cass., n. 17238/2012; Cass., n. 4008/2006; Cass., n. 353/2025). 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’Appello di Torino tenuto in considerazione alcuni fatti determinanti ed oggetto di discussione tra le parti, ed in particolare che -sulla base del contratto di locazione del 7 novembre 2008, di una successiva cessione di ramo di azienda dell’anno 2009, delle regolarizzazioni intervenute nel 2017, delle utenze del basso fabbricato e della dichiarazione dell’Area tecnica del Comune di Bardonecchia- “risultava pacifica la collocazione del basso fabbricato nel compendio alberghiero e, per l’effetto, la palese volontà delle parti di regolamentare l’intero complesso con il Contratto di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto l’Edificio principale unitamente alla Dependance (composta anche dal [OSCURATO:PERSONA] di cui è causa” (v. p. 26 del ricorso). 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2. Sotto la formale invocazione del vizio di omesso esame, il ricorrente sostanzialmente sollecita un riesame dell’apprezzamento di documentazione a suo tempo prodotta in causa, al fine di ottenere una decisione a sé più favorevole. Tale censura, tuttavia, non è riconducibile all’art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ., come costantemente interpretato da questa Suprema Corte, secondo cui costituisce un “fatto”, agli effetti della summenzionata norma, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, dunque un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (cfr. Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133), che costituisca un fatto, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori, quali i sopra menzionati documenti, dei quali solo assertivamente e genericamente il ricorrente prospetta una intrinseca decisività, non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (v., tra le tante, Cass., n. 17005/24; Cass., n. 27415/18; Cass., Sez. Un., n. 8053/14). 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma l, n. 3, cod. proc. civ, degli arti. 1323, 1325, 1346, 1362, 136;3, 1418, 2033 e 2041 cod. civ. Censura l’impugnata sentenza là dove la Corte di Appello di Torino ha rigettato la domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal conduttore Piacentini al locatore Bruno. 4.1. Il motivo è inammissibile. 4.2. Presuppone che sia stata ritenuta la nullità del contratto di locazione ad uso abitativo, che invece la corte di merito ha ritenuto valido ed efficace. Di tale specifica ed espressa motivazione il ricorrente non si fa carico, per cui la censura che egli esprime non assume la consistenza di un motivo di impugnazione. Secondo costante orientamento di legittimità, infatti, il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.In riferimento al ricorso per cassazione, tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un “non motivo”, è espressamente sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 4 (v., tra le tante, Cass., n. 359/2005; Cass., Sez. Un., n. 7074/2017, in motivazione, non massimata sul punto; Cass., n. 25971/2022). 5. Infine, in calce al ricorso, ed in particolare ai punti 9, 10 e 12, il ricorrente propone doglianze che - nuovamente - non rivestono la natura di specifici motivi di impugnazione e quindi sono inammissibili, in quanto “non motivi”. 5.1. Il ricorrente, inoltre, formula istanza di correzione dell’importo, indicato nel dispositivo dell’impugnata sentenza, a titolo di canoni di locazione insoluti. Rispetto a tale istanza, tuttavia, non è luogo a provvedere da parte di questa Suprema Corte, a mente del consolidato principio di diritto, secondo cui l'istanzadi correzione dell'errore materiale della impugnata sentenza di merito deve essere proposta al giudice che ha emesso la sentenza viziata e non alla Corte di legittimità, anche nel caso in cui avverso quella sentenza sia stato già propostoricorso per cassazione (Cass., n. 5727/2015; Cass., n. 29029/2018; Cass., n. 7276/2019). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente, che dichiarano di essere antistatari. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge; con distrazione a favore dei difensori che dichiarano di essere antistatari. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
Decreto Cassazione n. 01923/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris