Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02397/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30135/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cattaro n. 28; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Cone d'appello di Genova n. 240/2017 pubblicata il 16 giugno 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], funzionario di terza area, fascia retributiva F6, del Ministero delle Finanze, ha convenuto presso il Tribunale di Genova, con ricorso notificato il 24 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'abuso dell'istituto del contratto a termine in suo danno, in violazione della Direttiva CE 1999/70 relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, nonché del d.lgs. n. 368/2001 di attuazione della Direttiva medesima, chiedendo dichiararsi che fra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla data del primo incarico dirigenziale, ovvero riconoscersi il suo diritto ad essere contrattualizzata ex tunc con la qualifica di dirigente di seconda fascia in virtù dello scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi.

In via subordinata, la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno.

Essa ha esposto che: aveva ricoperto dal 1996 l'incarico di reggente dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e Demanio di Genova; dal 2001, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, aveva ricoperto vari incarichi dirigenziali più volte formalmente reiterati; in seguito a sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, era venuta meno la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conferire incarichi dirigenziali in via provvisoria ai funzionari della terza area, con la conseguenza che era tornata a svolgere le mansioni originarie.

Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 240/2017, ha accolto la sola domanda di risarcimento del danno.Entrambe le parti hanno proposto appello e l'Agenzia delle Entrate ha pure presentato appello incidentale nel giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 240/2017, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respingendo tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA].

La corte territoriale ha osservato che non poteva essere applicata la normativa nazionale e comunitaria in tema di abuso di contratti a , termine, considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva con l'Agenzia delle Entrate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Pertanto, ha inquadrato la vicenda nello svolgimento di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi legittime previste dal d.lgs. n. 165 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

L'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 300 del 1999 e del relativo d.m. del 28 dicembre 2000 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare ammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nonostante fosse stato proposto indicando come legale rappresentante il Ministro.

La doglianza è inammissibile, in quanto viola il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ed è priva di decisività.

In ordine al primo profilo, la contestazione in esame non trova riscontro nell'intestazione o nella motivazione della sentenza impugnata.

Inoltre, non è riportato nell'atto d'impugnazione il contenuto dell'appello oggetto del motivo, con la conseguenza che non è neppure possibile comprendere se questo si estenda sia all'appello principale (poi convento in incidentale) sia a quello incidentale, separatamente proposti dall'Agenzia delle Entrate.

Per ciò che riguarda il secondo aspetto, invece, la doglianza non è rilevante, atteso che l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente publico nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di un elemento ultroneo rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale.

E, nella stessa ottica, è stato affermato per l'ipotesi cd. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 - diversa da quella del patrocino obbligatorio che ricorre nella specie - ai suindicati fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme previste alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato (Cass. 19 ottobre 2020, n. 22675). 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione è falsa applicazione degli artt. 153, 327 e 335 c.p.c., nonché del d.m. n.44 del 2011, attuativo del d.lgs. n. 82 del 2005 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare tempestivo l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

La doglianza è inammissibile.

Dalla lettura del motivo non è dato comprendere se [OSCURATO:PERSONA] si riferisca all'appello autonomo o a quello incidentale dell'Agenzia nè risulta indata con precisione la data di proposizione di entrambi detti appelli e quella di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Genova.

In ogni caso, si rileva che la stessa Spadoni non ha specificamente impugnato il passaggio della motivazione di secondo grado con il quale la Corte d'appello di Genova ha tenuto conto anche dell'avvenuta presentazione di appello incidentale da parte dell'Avvocatura dello Stato "in sede di costituzione sull'appello della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, trova applicazione il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c.

Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art.436 c.p.c. (Cass., Sez.

L, n. 3830 del 14 febbraio 2020).

La ricorrente non ha contestato, nella specie, il passaggio della decisione impugnata che ha ritenuto non violato il termine indicato nell'art. 436 c.p.c. né il rilievo dato dalla Corte d'appello di Genova all'appello incidentale proposto dall'Avvocatura. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 in quanto la corte territoriale non avrebbe sanzionato adeguatamente la violazione del diritto dell'Unione europea ed avrebbe negato ingiustamente la tutela costitutiva ed il risarcimento del danno richiesti, omettendo di pronunciarsi quanto al motivo di impugnazione concernente tale risarcimento.

La doglianza è infondata.

Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un incarico dirigenziale a termine ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 44 del 2012, si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Pertanto, vanno respinte le domande di costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato e di risarcimento del danno, per abusiva reiterazione di contratti a termine, proposte da un funzionario a seguito della cessazione del menzionato incarico dirigenziale a termine, pur se già prorogato, disposta dall'Agenzia delle Entrate all'esito dell'annullamento del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 citato avvenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 (Cass., Sez.

L, n. 14814 del 10 luglio 2020).

Inoltre, la ricorrente non ha neppure contestato il passaggio della decisione impugnata nella quale si dà atto che essa ha ricevuto il trattamento retributivo corrispondente alle superiori mansioni svolte.

Pertanto, la Corte d'appello di Genova ha correttamente respinto tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto quelle risarcitorie, "posto che in assenza di condotte illegittime non può configurarsi alcuna forma di danno risarcibile" (pagina 15 della motivazione della sentenza di appello). 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere priva di pregio la sua doglianza concernente lo scorrimento delle graduatorie durante la validità delle quali era stata destinataria degli incarichi dirigenziali oggetto del contendere, sul presupposto che essa avrebbe potuto vantare eventualmente al massimo un interesse legittimo alla legittimità dell'agire della P.A.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si critichino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (Cass., SU, n. 21607 del 22 agosto 2019).

Nella specie, la stessa ricorrente afferma, a pagina 14 della sua impugnazione, che il suo diritto ad essere assunta tramite lo scorrimento di alcune graduatorie sarebbe sorto in seguito all'indizione di un concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Peraltro, si osserva che, in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'atto di impugnazione, questo Collegio non è in grado di valutare la rilevanza di tali graduatorie ai fini della decisione ([OSCURATO:PERSONA] non ha indicato neppure l'esatta posizione da lei occupata), non essendo neppure stato chiarito con riferimento a quali pubbliche amministrazioni queste assumessero rilievo, in quanto è stato precisato esclusivamente che le relative procedure concorsuali erano state indette dal Ministero delle Finanze prima dell'attivazione dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, si rileva che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass., Sez.

L, n. 3332 del 12 febbraio 2018).

Infine, si sottolinea che, nel pubblico impiego privatizzato, l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone l'esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede (Cass., Sez.

L, n. 7054 del 21 marzo 2018).

Nulla ha però dedotto la ricorrente in ordine al possesso in capo alla stessa di siffatti requisiti. 5) Con il quinto ed il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente ha denunciato violazione della direttiva 1999/70/CE del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 12 delle Preleggi, degli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 e dei principi generali in tema di interpretazione della legge, censurando la sentenza per avere ritenuto inapplicabile la disciplina comunitaria in tema di abuso di contratti a termine e per avere ricondotto la vicenda di causa alla fattispecie dell'esercizio illegittimo di mansioni superiori.

Ha dedotto che gli incarichi erano stati conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - disposizione richiamata nell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

Ha invocato, poi, a sostegno dell'inquadramento della vicenda nella fattispecie della abusiva reiterazione di contratti a termine la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 e la pronuncia del TAR Lazio n. 6884 del 10 agosto 2011.

Ha pure richiamato a sostengo del suo gravame l'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 21077 dell'il settembre 2017, resa in sede di regolamento di competenza.

Ha altresì chiesto di rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della applicabilità alla fattispecie di causa della direttiva 1999/70/CE.

Le doglianze sono infondate.

Queste muovono dall'assunto che il conferimento dell'incarico dirigenziale ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, originariamente previsto dall'art. 24 del regolamento di organizzazione e successivamente dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, avvenga attraverso la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a termine per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

In proposito, si rileva che: - il d.lgs. n. 300 del 1999, che istituiva le Agenzie fiscali, all'art. 71 stabiliva che il regolamento di amministrazione di ciascuna Agenzia fiscale determinasse le regole di accesso alla dirigenza; - l'art. 24 del regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate consentiva alla Agenzia, sia all'atto del proprio avvio (comma 1) che in caso di vacanze sopravvenute e per inderogabili esigenze di funzionamento (comma 2), la copertura provvisoria delle posizioni dirigenziali vacanti (previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti) mediante la stipula di "contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari", con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti.

Tale facoltà era prevista fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato.

Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, da ultimo "al 31 maggio 2012"; - a seguito delle reiterate proroghe del termine, la giurisprudenza amministrativa - in particolare il TAR Lazio, con sentenza n. 6884 del 10 agosto 2011 - annullava la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disponeva la proroga del termine finale, nella fattispecie esaminata fino al 31 dicembre 2010.

Il TAR considerava la previsione dell'art. 24 del regolamento in contrasto con la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52, in quanto consentiva l'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale in assenza dei due presupposti della straordinarietà e della temporaneità richiesti dall'istituto della reggenza; - nelle more del procedimento d'appello avverso la sentenza sopra richiamata il legislatore - con l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012 - nell'autorizzare le Agenzie fiscali ad espletare le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013 - faceva salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie ed i propri funzionari.

Inoltre, consentiva ulteriormente alle Agenzie di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari nelle more dell'espletamento delle procedure di concorso, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fissata fino alla copertura del posto vacante; - il termine del 31 dicembre 2013 fissato dal suddetto decreto legge è stato prorogato due volte: dapprima al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 14, d.l. n. 150 del 2013, conv. dalla legge n. 15 del 2014) poi al 30 giugno 2015 (art. 1, comma 8, d.l. n. 192 del 2014, conv. dalla legge n. 11 del 2015) pur aggiungendosi negli interventi di proroga che non era consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013; - il Consiglio di Stato, giudice d'appello avverso la pronuncia del TAR che annullava l'art. 24 del regolamento di organizzazione (nonché avverso due ulteriori sentenze vedenti sulla medesima questione), rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disposizione dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012.

Il giudice delle leggi dichiarava illegittime per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. tanto la norma censurata che le disposizioni di proroga sopra citate (sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015); - all'esito della dichiarazione di incostituzionalità il Consiglio di Stato confermava la pronuncia di annullamento dell'ad. 24 del regolamento di organizzazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015).

Parte ricorrente afferma sostanzialmente che, nel caso in esame, essa sarebbe stata assunta come dirigente - con rapporto di lavoro subordinato a termine - pur essendo estranea ai ruoli dirigenziali della amministrazione, ipotesi da ritenersi riconducibile alla fattispecie generale di cui all'ad. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.

Tale tesi non può essere condivisa alla luce della analisi complessiva della normativa rilevante ed è stata già respinta anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.

L, n. 14814 del 10 luglio 2020, alla motivazione della quale si rinvia).

L'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate non prevedeva la stipula di un contratto di lavoro subordinato dirigenziale, ma, piuttosto, l'investitura dei propri funzionari a ricoprire provvisoriamente l'incarico de quo (art. 24, comma 1, del regolamento).

Coerentemente con tale impostazione, non era prevista la collocazione del funzionario, per il periodo di durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni, come invece disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di stipula di un rapporto di lavoro dirigenziale con un soggetto non appartenente ai ruoli dirigenziali delle pubbliche amministrazioni.

Il conferimento dell'incarico è avvenuto, in pratica, con le medesime modalità con le quali viene conferito l'incarico al dirigente di ruolo, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in esecuzione di quest'ultimo (e non con la creazione di un nuovo rapporto di lavoro).

La stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sentenza n. 6884 del 10 agosto 2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015) ha ricondotto la fattispecie di cui all'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate all'ipotesi dell'assegnazione di mansioni superiori e della reggenza e non già alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001.

Analogamente l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, prevedeva che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Agenzia delle Entrate era strumentale ad "attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari" (e non a costituire nuovi rapporti di lavoro dirigenziale a termine); che era riconosciuto lo stesso trattamento economico dei dirigenti "ai funzionari cui è conferito l'incarico" (l'incarico di natura dirigenziale era dunque abbinato alla qualifica di funzionario).

Inoltre, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'appena citato art. 8, comma 24, costituzionalmente illegittimo, ha affermato che esso aveva contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori" (punto 4.5 sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015).

La qualificazione della vicenda di causa come illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non è contraddetta, diversamente da quanto assume la ricorrente, dall'ordinanza di questa S.C., sez.

VI, n. 21077 dell'Il settembre 2017.

Con tale decisione la Corte di cassazione, chiamata a regolare la competenza in un giudizio nel quale vari funzionari delle agenzie fiscali incaricati di svolgere funzioni dirigenziali avevano denunciato, come nell'odierna vicenda, il ricorrere di una successione abusiva di contratti a termine, ha dato rilievo nella sua decisione al petitum sostanziale senza esprimersi, in ragione dei limiti del suo giudizio, sul fondamento della domanda.

Il motivo di ricorso in esame deve, di conseguenza, essere rigettato per l'infondatezza del suo presupposto, ovvero la avvenuta stipula di un contratto di lavoro dirigenziale a termine, ribadendosi che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di funzionario.

Da tale interpretazione della normativa interna deriva la manifesta infondatezza dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione di compatibilità delle disposizioni in esame con la direttiva sul contratto a termine.

Al riguardo, si richiama la decisione della Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2021, nella causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato i seguenti principi: "L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.

La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione.

Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale.

Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte -- per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività".

La pronuncia appena citata si pone in linea di continuità ideale con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 1982, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiarito ormai da tempo che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, "sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi".

In concreto, decidendo la causa C-283/81, [OSCURATO:PERSONA] c.

Ministero della Sanità, la Corte di giustizia ha enunciato le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno" da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 della sentenza).

Tali circostanze si possono riassumere come segue: a) l'identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa; b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all'esame del giudice 14 nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell'acte éclairé); c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull'applicazione delle norme rilevanti di diritto dell'Unione (c.d. teoria dell'acte clair). 6) Il ricorso è rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art.91 c.p.c. come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi C 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; - sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30135/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via Cattaro n. 28; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - avverso la sentenza della Cone d'appello di Genova n. 240/2017 pubblicata il 16 giugno 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], funzionario di terza area, fascia retributiva F6, del Ministero delle Finanze, ha convenuto presso il Tribunale di Genova, con ricorso notificato il 24 novembre 2015, l'Agenzia delle Entrate, deducendo l'abuso dell'istituto del contratto a termine in suo danno, in violazione della Direttiva CE 1999/70 relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, nonché del d.lgs. n. 368/2001 di attuazione della Direttiva medesima, chiedendo dichiararsi che fra le parti era intercorso un rapporto a tempo indeterminato dalla data del primo incarico dirigenziale, ovvero riconoscersi il suo diritto ad essere contrattualizzata ex tunc con la qualifica di dirigente di seconda fascia in virtù dello scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi. In via subordinata, la ricorrente ha domandato il risarcimento del danno. Essa ha esposto che: aveva ricoperto dal 1996 l'incarico di reggente dell'Ufficio del [OSCURATO:PERSONA] e Demanio di Genova; dal 2001, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, aveva ricoperto vari incarichi dirigenziali più volte formalmente reiterati; in seguito a sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015, era venuta meno la possibilità per l'Agenzia delle Entrate di conferire incarichi dirigenziali in via provvisoria ai funzionari della terza area, con la conseguenza che era tornata a svolgere le mansioni originarie. Il Tribunale di Genova, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 240/2017, ha accolto la sola domanda di risarcimento del danno.Entrambe le parti hanno proposto appello e l'Agenzia delle Entrate ha pure presentato appello incidentale nel giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 240/2017, ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, respingendo tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA]. La corte territoriale ha osservato che non poteva essere applicata la normativa nazionale e comunitaria in tema di abuso di contratti a , termine, considerato che [OSCURATO:PERSONA] aveva con l'Agenzia delle Entrate un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, ha inquadrato la vicenda nello svolgimento di mansioni superiori al di fuori delle ipotesi legittime previste dal d.lgs. n. 165 del 2001. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. L'Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso. L'Agenzia delle Entrate ha depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 300 del 1999 e del relativo d.m. del 28 dicembre 2000 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel considerare ammissibile l'appello dell'Agenzia delle Entrate, nonostante fosse stato proposto indicando come legale rappresentante il Ministro. La doglianza è inammissibile, in quanto viola il principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione ed è priva di decisività. In ordine al primo profilo, la contestazione in esame non trova riscontro nell'intestazione o nella motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, non è riportato nell'atto d'impugnazione il contenuto dell'appello oggetto del motivo, con la conseguenza che non è neppure possibile comprendere se questo si estenda sia all'appello principale (poi convento in incidentale) sia a quello incidentale, separatamente proposti dall'Agenzia delle Entrate. Per ciò che riguarda il secondo aspetto, invece, la doglianza non è rilevante, atteso che l'erronea indicazione del legale rappresentante dell'ente publico nell'atto di appello non determina l'inammissibilità del gravame, trattandosi di un elemento ultroneo rispetto alla valida instaurazione del rapporto processuale. E, nella stessa ottica, è stato affermato per l'ipotesi cd. patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933 - diversa da quella del patrocino obbligatorio che ricorre nella specie - ai suindicati fini è sufficiente che il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato sia stato autorizzato nelle forme previste alla suddetta disposizione e che in capo al difensore consti la qualità di avvocato dello Stato (Cass. 19 ottobre 2020, n. 22675). 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione è falsa applicazione degli artt. 153, 327 e 335 c.p.c., nonché del d.m. n.44 del 2011, attuativo del d.lgs. n. 82 del 2005 perché la Corte territoriale avrebbe errato nel considerare tempestivo l'appello dell'Agenzia delle Entrate. La doglianza è inammissibile. Dalla lettura del motivo non è dato comprendere se [OSCURATO:PERSONA] si riferisca all'appello autonomo o a quello incidentale dell'Agenzia nè risulta indata con precisione la data di proposizione di entrambi detti appelli e quella di pubblicazione della sentenza del Tribunale di Genova. In ogni caso, si rileva che la stessa Spadoni non ha specificamente impugnato il passaggio della motivazione di secondo grado con il quale la Corte d'appello di Genova ha tenuto conto anche dell'avvenuta presentazione di appello incidentale da parte dell'Avvocatura dello Stato "in sede di costituzione sull'appello della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, trova applicazione il principio per cui la prima impugnazione costituisce il processo nel quale debbono confluire le eventuali impugnazioni di altri soccombenti, sicché l'appello principale successivo ad altro appello si converte in appello incidentale, è principio generale e si estende al processo del lavoro, anche in questo rito operando la conversione dell'impugnazione, purché sia rispettato il termine per l'appello incidentale ex art. 436 c.p.c. Resta ammissibile, peraltro, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., l'impugnazione tardiva, anche a tutela di un interesse autonomo dell'impugnante incidentale, sempre entro il termine di cui all'art.436 c.p.c. (Cass., Sez. L, n. 3830 del 14 febbraio 2020). La ricorrente non ha contestato, nella specie, il passaggio della decisione impugnata che ha ritenuto non violato il termine indicato nell'art. 436 c.p.c. né il rilievo dato dalla Corte d'appello di Genova all'appello incidentale proposto dall'Avvocatura. 3) Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 4 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001 in quanto la corte territoriale non avrebbe sanzionato adeguatamente la violazione del diritto dell'Unione europea ed avrebbe negato ingiustamente la tutela costitutiva ed il risarcimento del danno richiesti, omettendo di pronunciarsi quanto al motivo di impugnazione concernente tale risarcimento. La doglianza è infondata. Infatti, per la giurisprudenza di legittimità, il conferimento di un incarico dirigenziale a termine ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'ente e poi dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 44 del 2012, si innesta su un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in quanto equiparabile all'ipotesi della reggenza, o dell'esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001. Pertanto, vanno respinte le domande di costituzione di un rapporto dirigenziale a tempo indeterminato e di risarcimento del danno, per abusiva reiterazione di contratti a termine, proposte da un funzionario a seguito della cessazione del menzionato incarico dirigenziale a termine, pur se già prorogato, disposta dall'Agenzia delle Entrate all'esito dell'annullamento del regolamento di organizzazione da parte del giudice amministrativo e della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 8 citato avvenuta con sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 (Cass., Sez. L, n. 14814 del 10 luglio 2020). Inoltre, la ricorrente non ha neppure contestato il passaggio della decisione impugnata nella quale si dà atto che essa ha ricevuto il trattamento retributivo corrispondente alle superiori mansioni svolte. Pertanto, la Corte d'appello di Genova ha correttamente respinto tutte le domande di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto quelle risarcitorie, "posto che in assenza di condotte illegittime non può configurarsi alcuna forma di danno risarcibile" (pagina 15 della motivazione della sentenza di appello). 4) Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere priva di pregio la sua doglianza concernente lo scorrimento delle graduatorie durante la validità delle quali era stata destinataria degli incarichi dirigenziali oggetto del contendere, sul presupposto che essa avrebbe potuto vantare eventualmente al massimo un interesse legittimo alla legittimità dell'agire della P.A. La doglianza è infondata. Infatti, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, è devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, la controversia relativa al c.d. scorrimento delle graduatorie dei concorsi, quando la pretesa al riconoscimento del diritto all'assunzione sia consequenziale alla negazione degli effetti di un provvedimento amministrativo che disponga di non coprire più (o di coprire diversamente, come nel caso di indizione di un nuovo concorso) i posti resisi vacanti, anziché avvalersi dello scorrimento della graduatoria del concorso anteriormente espletato; in tale caso, infatti, si è in presenza di una contestazione che - diversamente dall'ipotesi in cui si critichino le modalità di attuazione dello scorrimento della graduatoria - investe l'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo (Cass., SU, n. 21607 del 22 agosto 2019). Nella specie, la stessa ricorrente afferma, a pagina 14 della sua impugnazione, che il suo diritto ad essere assunta tramite lo scorrimento di alcune graduatorie sarebbe sorto in seguito all'indizione di un concorso a 175 posti di dirigente di seconda fascia da parte dell'Agenzia delle Entrate. Peraltro, si osserva che, in assenza di ulteriori specificazioni contenute nell'atto di impugnazione, questo Collegio non è in grado di valutare la rilevanza di tali graduatorie ai fini della decisione ([OSCURATO:PERSONA] non ha indicato neppure l'esatta posizione da lei occupata), non essendo neppure stato chiarito con riferimento a quali pubbliche amministrazioni queste assumessero rilievo, in quanto è stato precisato esclusivamente che le relative procedure concorsuali erano state indette dal Ministero delle Finanze prima dell'attivazione dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre, si rileva che, nel pubblico impiego contrattualizzato, anche ai fini della selezione interna per l'accesso a posti superiori vacanti, analogamente a quanto accade per le procedure concorsuali preordinate all'assunzione di dipendenti, la scelta dell'amministrazione di utilizzare le graduatorie degli idonei "per scorrimento" non costituisce un diritto soggettivo degli stessi, ma postula sempre l'esercizio prioritario di una discrezionalità della P.A. nel coprire il posto o la posizione disponibile, ove un obbligo in tal senso non sia contemplato dalla contrattazione collettiva o dal bando (Cass., Sez. L, n. 3332 del 12 febbraio 2018). Infine, si sottolinea che, nel pubblico impiego privatizzato, l'utilizzo dello scorrimento della graduatoria, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, presuppone l'esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede (Cass., Sez. L, n. 7054 del 21 marzo 2018). Nulla ha però dedotto la ricorrente in ordine al possesso in capo alla stessa di siffatti requisiti. 5) Con il quinto ed il sesto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, stante la stretta connessione, la ricorrente ha denunciato violazione della direttiva 1999/70/CE del d.lgs. n. 368 del 2001, dell'art. 12 delle Preleggi, degli artt. 19 e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012 e dei principi generali in tema di interpretazione della legge, censurando la sentenza per avere ritenuto inapplicabile la disciplina comunitaria in tema di abuso di contratti a termine e per avere ricondotto la vicenda di causa alla fattispecie dell'esercizio illegittimo di mansioni superiori. Ha dedotto che gli incarichi erano stati conferiti ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 - disposizione richiamata nell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. Ha invocato, poi, a sostegno dell'inquadramento della vicenda nella fattispecie della abusiva reiterazione di contratti a termine la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015 e la pronuncia del TAR Lazio n. 6884 del 10 agosto 2011. Ha pure richiamato a sostengo del suo gravame l'ordinanza di questa Corte di cassazione n. 21077 dell'il settembre 2017, resa in sede di regolamento di competenza. Ha altresì chiesto di rimettere alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale della applicabilità alla fattispecie di causa della direttiva 1999/70/CE. Le doglianze sono infondate. Queste muovono dall'assunto che il conferimento dell'incarico dirigenziale ai funzionari dell'Agenzia delle Entrate, originariamente previsto dall'art. 24 del regolamento di organizzazione e successivamente dall'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, avvenga attraverso la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a termine per l'esercizio delle funzioni dirigenziali. In proposito, si rileva che: - il d.lgs. n. 300 del 1999, che istituiva le Agenzie fiscali, all'art. 71 stabiliva che il regolamento di amministrazione di ciascuna Agenzia fiscale determinasse le regole di accesso alla dirigenza; - l'art. 24 del regolamento di amministrazione della Agenzia delle Entrate consentiva alla Agenzia, sia all'atto del proprio avvio (comma 1) che in caso di vacanze sopravvenute e per inderogabili esigenze di funzionamento (comma 2), la copertura provvisoria delle posizioni dirigenziali vacanti (previa specifica valutazione dell'idoneità degli aspiranti) mediante la stipula di "contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari", con l'attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti. Tale facoltà era prevista fino all'attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e, comunque, fino ad un termine finale predeterminato. Questo termine finale è stato di volta in volta prorogato, da ultimo "al 31 maggio 2012"; - a seguito delle reiterate proroghe del termine, la giurisprudenza amministrativa - in particolare il TAR Lazio, con sentenza n. 6884 del 10 agosto 2011 - annullava la delibera del Comitato di gestione dell'Agenzia delle Entrate con la quale si disponeva la proroga del termine finale, nella fattispecie esaminata fino al 31 dicembre 2010. Il TAR considerava la previsione dell'art. 24 del regolamento in contrasto con la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, artt. 19 e 52, in quanto consentiva l'affidamento di incarichi dirigenziali a funzionari privi della qualifica dirigenziale in assenza dei due presupposti della straordinarietà e della temporaneità richiesti dall'istituto della reggenza; - nelle more del procedimento d'appello avverso la sentenza sopra richiamata il legislatore - con l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, conv. dalla legge n. 44 del 2012 - nell'autorizzare le Agenzie fiscali ad espletare le procedure concorsuali per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti, da completarsi entro il 31 dicembre 2013 - faceva salvi i contratti stipulati in passato tra le Agenzie ed i propri funzionari. Inoltre, consentiva ulteriormente alle Agenzie di attribuire incarichi dirigenziali ai propri funzionari nelle more dell'espletamento delle procedure di concorso, mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, con durata fissata fino alla copertura del posto vacante; - il termine del 31 dicembre 2013 fissato dal suddetto decreto legge è stato prorogato due volte: dapprima al 31 dicembre 2014 (art. 1, comma 14, d.l. n. 150 del 2013, conv. dalla legge n. 15 del 2014) poi al 30 giugno 2015 (art. 1, comma 8, d.l. n. 192 del 2014, conv. dalla legge n. 11 del 2015) pur aggiungendosi negli interventi di proroga che non era consentito il conferimento di nuovi incarichi oltre il limite complessivo di quelli attribuiti alla data del 31 dicembre 2013; - il Consiglio di Stato, giudice d'appello avverso la pronuncia del TAR che annullava l'art. 24 del regolamento di organizzazione (nonché avverso due ulteriori sentenze vedenti sulla medesima questione), rimetteva alla Corte costituzionale la questione di legittimità della disposizione dell'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012. Il giudice delle leggi dichiarava illegittime per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 Cost. tanto la norma censurata che le disposizioni di proroga sopra citate (sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015); - all'esito della dichiarazione di incostituzionalità il Consiglio di Stato confermava la pronuncia di annullamento dell'ad. 24 del regolamento di organizzazione (Consiglio di Stato, sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015). Parte ricorrente afferma sostanzialmente che, nel caso in esame, essa sarebbe stata assunta come dirigente - con rapporto di lavoro subordinato a termine - pur essendo estranea ai ruoli dirigenziali della amministrazione, ipotesi da ritenersi riconducibile alla fattispecie generale di cui all'ad. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001. Tale tesi non può essere condivisa alla luce della analisi complessiva della normativa rilevante ed è stata già respinta anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. L, n. 14814 del 10 luglio 2020, alla motivazione della quale si rinvia). L'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate non prevedeva la stipula di un contratto di lavoro subordinato dirigenziale, ma, piuttosto, l'investitura dei propri funzionari a ricoprire provvisoriamente l'incarico de quo (art. 24, comma 1, del regolamento). Coerentemente con tale impostazione, non era prevista la collocazione del funzionario, per il periodo di durata dell'incarico, in aspettativa senza assegni, come invece disposto dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di stipula di un rapporto di lavoro dirigenziale con un soggetto non appartenente ai ruoli dirigenziali delle pubbliche amministrazioni. Il conferimento dell'incarico è avvenuto, in pratica, con le medesime modalità con le quali viene conferito l'incarico al dirigente di ruolo, sul presupposto di un rapporto di lavoro subordinato già esistente ed in esecuzione di quest'ultimo (e non con la creazione di un nuovo rapporto di lavoro). La stessa giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sentenza n. 6884 del 10 agosto 2011; Consiglio di Stato, sentenza n. 4641 del 6 ottobre 2015) ha ricondotto la fattispecie di cui all'art. 24 del regolamento di organizzazione dell'Agenzia delle Entrate all'ipotesi dell'assegnazione di mansioni superiori e della reggenza e non già alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato dirigenziale a termine ex art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001. Analogamente l'art. 8, comma 24, del d.l. n. 16 del 2012, prevedeva che la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato da parte della Agenzia delle Entrate era strumentale ad "attribuire incarichi dirigenziali a propri funzionari" (e non a costituire nuovi rapporti di lavoro dirigenziale a termine); che era riconosciuto lo stesso trattamento economico dei dirigenti "ai funzionari cui è conferito l'incarico" (l'incarico di natura dirigenziale era dunque abbinato alla qualifica di funzionario). Inoltre, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'appena citato art. 8, comma 24, costituzionalmente illegittimo, ha affermato che esso aveva contribuito "all'indefinito protrarsi nel tempo di un'assegnazione asseritamente temporanea di mansioni superiori" (punto 4.5 sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015). La qualificazione della vicenda di causa come illegittimo conferimento di incarichi dirigenziali a funzionari non è contraddetta, diversamente da quanto assume la ricorrente, dall'ordinanza di questa S.C., sez. VI, n. 21077 dell'Il settembre 2017. Con tale decisione la Corte di cassazione, chiamata a regolare la competenza in un giudizio nel quale vari funzionari delle agenzie fiscali incaricati di svolgere funzioni dirigenziali avevano denunciato, come nell'odierna vicenda, il ricorrere di una successione abusiva di contratti a termine, ha dato rilievo nella sua decisione al petitum sostanziale senza esprimersi, in ragione dei limiti del suo giudizio, sul fondamento della domanda. Il motivo di ricorso in esame deve, di conseguenza, essere rigettato per l'infondatezza del suo presupposto, ovvero la avvenuta stipula di un contratto di lavoro dirigenziale a termine, ribadendosi che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di funzionario. Da tale interpretazione della normativa interna deriva la manifesta infondatezza dell'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea della questione di compatibilità delle disposizioni in esame con la direttiva sul contratto a termine. Al riguardo, si richiama la decisione della Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 2021, nella causa C-561/19, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha affermato i seguenti principi: "L'articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi. La configurabilità di siffatta eventualità deve essere valutata in funzione delle caratteristiche proprie del diritto dell'Unione, delle particolari difficoltà che la sua interpretazione presenta e del rischio di divergenze giurisprudenziali in seno all'Unione. Tale giudice non può essere esonerato da detto obbligo per il solo motivo che ha già adito la Corte in via pregiudiziale nell'ambito del medesimo procedimento nazionale. Tuttavia, esso può astenersi dal sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte -- per motivi d'irricevibilità inerenti al procedimento dinanzi a detto giudice, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività". La pronuncia appena citata si pone in linea di continuità ideale con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 ottobre 1982, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiarito ormai da tempo che i giudici nazionali, le cui decisioni non possono costituire oggetto di ricorso giurisdizionale di diritto interno, "sono tenuti, qualora una questione di diritto comunitario si ponga dinanzi ad essi, ad adempiere il loro obbligo di rinvio, salvo che abbiano constatato che la questione non è pertinente, o che la disposizione comunitaria di cui è causa ha già costituito oggetto di interpretazione da parte della Corte, ovvero che la corretta applicazione del diritto comunitario si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi". In concreto, decidendo la causa C-283/81, [OSCURATO:PERSONA] c. Ministero della Sanità, la Corte di giustizia ha enunciato le tre circostanze che, ancora oggi, sollevano il giudice "avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno" da un adempimento altrimenti obbligatorio (punti 12-16 della sentenza). Tali circostanze si possono riassumere come segue: a) l'identità materiale della fattispecie ad altra su cui la Corte di giustizia si sia già espressa; b) la presenza di una giurisprudenza consolidata della Corte stessa sul medesimo punto di diritto all'esame del giudice 14 nazionale, anche in assenza di identità materiale della fattispecie (c.d. teoria dell'acte éclairé); c) la mancanza di ogni ragionevole dubbio sull'applicazione delle norme rilevanti di diritto dell'Unione (c.d. teoria dell'acte clair). 6) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ex art.91 c.p.c. come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo per parte ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso; - condanna la ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi C 5.000,00, oltre spese prenotate a debito; - sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1,