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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026

Cassazione n. 16342/2026

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tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 1572/2023 depositata il 03/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CGT di secondo gradodella Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate con laconferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dellaNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026società contribuente avverso avviso di accertamento catastale emesso,nell’ambito di procedura Docfa, in relazione ad un complesso immobiliarecomprensivo di piscine, palazzetto e parco.2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi diricorso integrati da memoria;3. la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso è infondato e deve respingersi; nulla va disposto per lespese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della societàcontribuente.2.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112, 132 cod. proc. civ. e art. 36, e 56 d. lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20, l. n. 1249 del 1939, art. 1, d. m. n. 701 del 1994,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 28, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 1, comma 244 dellal. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. .I motivi, logicamente e giuridicamente collegati, si analizzanounitariamente.Non sussiste la denunciata omessa pronuncia sulla perizia (primomotivo), in quanto la sentenza impugnata analizza la perizia stessa (ctudisposta in separato giudizio) e la valuta attendibile, escludendoimplicitamente i rilievi negativi dell’Agenzia delle Entrate.La sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso percassazione, evidenzia come l’attribuzione di valore “proposta dalla societàcontribuente, inoltre, poggia sulle determinazioni di una perizia di stimadisposta dal Tribunale di Bergamo a seguito del conferimento delNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026compendio da parte del Comune e pertanto redatta da un consulente terzorispetto alle parti del presente giudizio”.Inoltre, la sentenza evidenzia che tra la prima Docfa (del 2017) ela seconda (del 2018, qui dedotta) non sussistevano modifiche strutturalial compendio immobiliare, ma la seconda Docfa si era limitata “aformalizzare lo stralcio catastale di locali servizi”.Per la sentenza impugnata la perizia risulta adeguatamentemotivata in quanto “precisa di aver assunto quale riferimento il valore diricostruzione deprezzato”.Certamente non era vincolante la prima Docfa del 2017, ma lasentenza impugnata si basa sulla determinazione dei valori della periziacitata, posti a base sia nella docfa del 2017 sia in quella del 2018,contestata dall’Agenzia delle Entrate.Invero, risulta logico che la perizia, pur non diretta ad individuarela rendita catastale ma il valore del complesso sportivo conferito dalComune, specificasse comunque un parametro estimativo dal quale poidesumere la rendita catastale.Si tratta del resto, all’evidenza, di valutazioni di merito e probatorie,non sindacabili come tali in sede di legittimità: «In tema di procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazionedel materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenuteidonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanzan. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01 ed innumerevoli altre).Con il ricorso si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazionedegli accertamenti di fatto, non consentita («È inammissibile il ricorso percassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme dilegge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (…)», Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01).

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaLombardia, n. 1572/2023 depositata il 03/05/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CGT di secondo gradodella Lombardia rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate con laconferma della decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso dellaNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026società contribuente avverso avviso di accertamento catastale emesso,nell’ambito di procedura Docfa, in relazione ad un complesso immobiliarecomprensivo di piscine, palazzetto e parco.2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con tre motivi diricorso integrati da memoria;3. la società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è infondato e deve respingersi; nulla va disposto per lespese in considerazione della mancata costituzione in giudizio della societàcontribuente.2. Con il primo motivo di ricorso si prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 112, 132 cod. proc. civ. e art. 36, e 56 d. lgs. n.546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il secondo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 20, l. n. 1249 del 1939, art. 1, d. m. n. 701 del 1994,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..Con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 28, d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 1, comma 244 dellal. n. 190 del 2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ. .I motivi, logicamente e giuridicamente collegati, si analizzanounitariamente.Non sussiste la denunciata omessa pronuncia sulla perizia (primomotivo), in quanto la sentenza impugnata analizza la perizia stessa (ctudisposta in separato giudizio) e la valuta attendibile, escludendoimplicitamente i rilievi negativi dell’Agenzia delle Entrate.La sentenza, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso percassazione, evidenzia come l’attribuzione di valore “proposta dalla societàcontribuente, inoltre, poggia sulle determinazioni di una perizia di stimadisposta dal Tribunale di Bergamo a seguito del conferimento delNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026compendio da parte del Comune e pertanto redatta da un consulente terzorispetto alle parti del presente giudizio”.Inoltre, la sentenza evidenzia che tra la prima Docfa (del 2017) ela seconda (del 2018, qui dedotta) non sussistevano modifiche strutturalial compendio immobiliare, ma la seconda Docfa si era limitata “aformalizzare lo stralcio catastale di locali servizi”.Per la sentenza impugnata la perizia risulta adeguatamentemotivata in quanto “precisa di aver assunto quale riferimento il valore diricostruzione deprezzato”.Certamente non era vincolante la prima Docfa del 2017, ma lasentenza impugnata si basa sulla determinazione dei valori della periziacitata, posti a base sia nella docfa del 2017 sia in quella del 2018,contestata dall’Agenzia delle Entrate.Invero, risulta logico che la perizia, pur non diretta ad individuarela rendita catastale ma il valore del complesso sportivo conferito dalComune, specificasse comunque un parametro estimativo dal quale poidesumere la rendita catastale.Si tratta del resto, all’evidenza, di valutazioni di merito e probatorie,non sindacabili come tali in sede di legittimità: «In tema di procedimentocivile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazionedel materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenzadelle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idoneea dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenuteidonee alla formazione del proprio convincimento» (Sez. 2 - , Ordinanzan. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 – 01 ed innumerevoli altre).Con il ricorso si richiede alla Corte di legittimità una rivalutazionedegli accertamenti di fatto, non consentita («È inammissibile il ricorso percassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme dilegge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice dimerito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio diNumero registro generale 23876/2023Numero sezionale 3937/2026Numero di raccolta generale 16342/2026Data pubblicazione 26/05/2026legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (…)», Sez.6 - 3, Ordinanza n. 8758 del 04/04/2017, Rv. 643690 - 01). P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16342/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris