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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41237/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti le modalità del riconoscimento compiuto dalla polizia giudiziaria attraverso la visione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza del luogo dove è avvenuto il fatto; Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente disatteso il relativo motivo di appello evidenziando che le autorità preposte hanno agevolmente riconosciuto l'imputato quale autore del furto sia per la nitidezza dei filmati sia in quanto, nei giorni precedenti, lo avevano tratto in arresto per il furto di un'altra bicicletta (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 3, [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di furto aggravato; Considerato che con l'unico motivo proposto l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti le modalità del riconoscimento compiuto dalla polizia giudiziaria attraverso la visione dei filmati dell'impianto di videosorveglianza del luogo dove è avvenuto il fatto; Rilevato che la Corte territoriale ha congruamente disatteso il relativo motivo di appello evidenziando che le autorità preposte hanno agevolmente riconosciuto l'imputato quale autore del furto sia per la nitidezza dei filmati sia in quanto, nei giorni precedenti, lo avevano tratto in arresto per il furto di un'altra bicicletta (pag. 3); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i