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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 37738/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette» - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo all'imputazione di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; - nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte di appello di Trieste, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 15 ottobre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone (all'esito di giudizio abbreviato) nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo h. della rubrica) e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena di anni un anno e quattro mesi di reclusione, irrogando le pene accessorie fallimentari per la medesima durata, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità del Puiatti per la bancarotta fraudolenta distrattiva (capo h.), avente ad oggetto una vettura ([OSCURATO:PERSONA]) ceduta alla madre dello stesso imputato al prezzo, non riscosso, di euro 50.000, che - secondo i Giudici di merito - avrebbe dissimulato un atto di liberalità; difatti, ad avviso della difesa, si sarebbe erroneamente attribuito al ricorrente un animus donandi all'atto della cessione, potendo a lui ascriversi al più una condotta imprudente sulla scorta degli elementi in atti (il rilascio di cambiali per l'acquisto, una delle quali presentata per il protesto dopo oltre un anno; il fatto che non consti che l'imputato fosse a conoscenza che i beni della madre - la quale peraltro svolgeva l'attività di rivendita di auto usate - fossero confluiti in un fondo patrimoniale; il versamento di un acconto adeguato; la mancata riscossione del prezzo, che non costituirebbe indice della volontà di non volerlo riscuotere; la mancata richiesta di garanzie, al più comportamento incauto), apprezzati in maniera non compiuta, illogica e contraddittoria.

2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice (capo h.), adducendo che la Corte di merito non avrebbe compiutamente argomentato sulla prospettazione difensiva volta a negare che nella specie si sia verificato un aggravamento del dissesto (anche alla luce di quanto esposto nella relazione del consulente tecnico di parte, già prodotta in primo grado) che: - aveva indicato segnatamente gli elementi (segnatamente, la sottocapitalizzazione della società e la grave situazione patrimoniale e finanziaria di essa, la consapevolezza del Puliatti che la restituzione delle somme in discorso sarebbe stata postergata ex art. 2467 cod. civ., la sua mancata insinuazione nel passivo fallimentare) in virtù dei quali qualificare l'erogazione di euro 115.000 da parte dell'imputato alla società non come finanziamento ma come versamento in conto capitale, nonostante la sua formale appostazione in contabilità; /i/ - aveva rappresentato la riduzione del debito, in via transattiva, verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., profilo rispetto al quale la Corte di appello avrebbe applicato princìpi giurisprudenziali non pertinenti; - contestato la mancata esclusione, al fine del calcolo dell'aggravamento del dissesto, dei costi da sostenere per la liquidazione volontaria della società, non imputabili all'amministratore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenza distrattiva, è inammissibile poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter argomentativo mediante il quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna del ricorrente per il delitto in contestazione, ha perorato un diverso apprezzamento del compendio acquisito senza neppure ipotizzarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), non occorrendo allora dilungarsi per osservare che la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica poiché ha qualificato come distrazione la compravendita del veicolo evidenziando la convergenza di più elementi (ossia il rilascio di cambiali solo in un momento successivo da parte di un soggetto che aveva costituito un fondo patrimoniale, il mancato versamento di un acconto adeguato a fronte di un prezzo elevato, la cessione della vettura a terzi pochi giorni dopo l'acquisto, peraltro dietro la corresponsione di una somma limitata, poiché nel resto il corrispettivo era stato versato tramite la compensazione di un credito della società acquirente verso il compagno della madre dell'imputato).

2. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, è inammissibile perché manifestamente infondato e generico.

Esso ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al verificarsi del detto aggravamento: - censurando la sentenza impugnata per non aver qualificato come versamento in conto capitale l'erogazione (di euro 115.000) dell'imputato alla società fallita, nell'anno 2013, in quanto non avrebbe considerato elementi (già sopra indicati) privi di effettiva capacità dimostrativa e, pertanto, con evidenza inidonei a inficiare quanto esposto al riguardo nella contabilità della fallita (ove l'erogazione è stata appostata come finanziamento e, dunque, come un debito da onorare); dunque, l'allegazione in discorso, avanzata con il gravame e - come esposto dalla difesa - non apprezzata dalla Corte di merito, era manifestamente infondata, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a essa non può essere qui utilmente dedotta per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01), - prospettando la riduzione di un debito in via transattiva per il tramite di un'argomentazione generica, che dunque non può costituire una compiuta censura alla decisione impugnata, se si considera che la Corte di merito ha fatto riferimento anche a tale debito a proposito dell'aggravamento della situazione economico-patrimoniale dell'impresa fallita dal 2009 e il ricorso, pur rappresentandone la riduzione in via transattiva, anche a ritenere che abbia puntualmente indicato che è sorto anteriormente al verificarsi del dissesto e non è stato contratto successivamente (così venendo in rilievo sub specie dell'aggravamento del dissesto, che può anche costituire «il naturale esito del prolungamento dell'attività dell'impresa»: cfr. Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874 — 01), in ogni caso, avuto riguardo pure a quanto sopra esposto a proposito del finanziamento di euro 115.000 (nell'anno 2013) — come esposto dalla Corte territoriale, erogato per proseguire l'attività nonostante l'erosione del capitale sociale - non ha compiutamente argomentato rispetto alla complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, cui deve aversi riguardo al fine della sussistenza o meno del delitto, bensì solo rispetto a talune poste (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 — 01); - infine, dolendosi della mancata considerazione, quale posta atta a ridurre l'aggravamento del dissesto, dei costi che avrebbe determinato la liquidazione della società, ossia di costi (che ogni ente deve sostenere allorché se ne delibera la liquidazione) che non possono essere con evidenza invocati per escludere il delitto in contestazione nei termini prospettati dalla difesa, ossia come elemento positivo rispetto al dissesto già verificatosi, ossia da computare per ridurne la misura.

3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette» - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riguardo all'imputazione di cui all'art. 217, comma 1, n. 4, legge fall. e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto; - nonché le conclusioni rassegnate - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 aprile 2022 la Corte di appello di Trieste, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la pronuncia resa il 15 ottobre 2019 dal G.u.p. del Tribunale di Pordenone (all'esito di giudizio abbreviato) nella parte in cui ne aveva affermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo h. della rubrica) e bancarotta semplice per aver aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.) e, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, lo aveva condannato alla pena di anni un anno e quattro mesi di reclusione, irrogando le pene accessorie fallimentari per la medesima durata, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità del Puiatti per la bancarotta fraudolenta distrattiva (capo h.), avente ad oggetto una vettura ([OSCURATO:PERSONA]) ceduta alla madre dello stesso imputato al prezzo, non riscosso, di euro 50.000, che - secondo i Giudici di merito - avrebbe dissimulato un atto di liberalità; difatti, ad avviso della difesa, si sarebbe erroneamente attribuito al ricorrente un animus donandi all'atto della cessione, potendo a lui ascriversi al più una condotta imprudente sulla scorta degli elementi in atti (il rilascio di cambiali per l'acquisto, una delle quali presentata per il protesto dopo oltre un anno; il fatto che non consti che l'imputato fosse a conoscenza che i beni della madre - la quale peraltro svolgeva l'attività di rivendita di auto usate - fossero confluiti in un fondo patrimoniale; il versamento di un acconto adeguato; la mancata riscossione del prezzo, che non costituirebbe indice della volontà di non volerlo riscuotere; la mancata richiesta di garanzie, al più comportamento incauto), apprezzati in maniera non compiuta, illogica e contraddittoria. 2.2. Con il secondo motivo è stato denunciato il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato per bancarotta semplice (capo h.), adducendo che la Corte di merito non avrebbe compiutamente argomentato sulla prospettazione difensiva volta a negare che nella specie si sia verificato un aggravamento del dissesto (anche alla luce di quanto esposto nella relazione del consulente tecnico di parte, già prodotta in primo grado) che: - aveva indicato segnatamente gli elementi (segnatamente, la sottocapitalizzazione della società e la grave situazione patrimoniale e finanziaria di essa, la consapevolezza del Puliatti che la restituzione delle somme in discorso sarebbe stata postergata ex art. 2467 cod. civ., la sua mancata insinuazione nel passivo fallimentare) in virtù dei quali qualificare l'erogazione di euro 115.000 da parte dell'imputato alla società non come finanziamento ma come versamento in conto capitale, nonostante la sua formale appostazione in contabilità; /i/ - aveva rappresentato la riduzione del debito, in via transattiva, verso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., profilo rispetto al quale la Corte di appello avrebbe applicato princìpi giurisprudenziali non pertinenti; - contestato la mancata esclusione, al fine del calcolo dell'aggravamento del dissesto, dei costi da sostenere per la liquidazione volontaria della società, non imputabili all'amministratore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, relativo alla bancarotta fraudolenza distrattiva, è inammissibile poiché, lungi dal muovere compiute censure di legittimità all'iter argomentativo mediante il quale la Corte territoriale è pervenuta alla condanna del ricorrente per il delitto in contestazione, ha perorato un diverso apprezzamento del compendio acquisito senza neppure ipotizzarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), non occorrendo allora dilungarsi per osservare che la motivazione della sentenza impugnata non può dirsi manifestamente illogica poiché ha qualificato come distrazione la compravendita del veicolo evidenziando la convergenza di più elementi (ossia il rilascio di cambiali solo in un momento successivo da parte di un soggetto che aveva costituito un fondo patrimoniale, il mancato versamento di un acconto adeguato a fronte di un prezzo elevato, la cessione della vettura a terzi pochi giorni dopo l'acquisto, peraltro dietro la corresponsione di una somma limitata, poiché nel resto il corrispettivo era stato versato tramite la compensazione di un credito della società acquirente verso il compagno della madre dell'imputato). 2. Il secondo motivo, inerente alla bancarotta semplice per aggravamento del dissesto, è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. Esso ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al verificarsi del detto aggravamento: - censurando la sentenza impugnata per non aver qualificato come versamento in conto capitale l'erogazione (di euro 115.000) dell'imputato alla società fallita, nell'anno 2013, in quanto non avrebbe considerato elementi (già sopra indicati) privi di effettiva capacità dimostrativa e, pertanto, con evidenza inidonei a inficiare quanto esposto al riguardo nella contabilità della fallita (ove l'erogazione è stata appostata come finanziamento e, dunque, come un debito da onorare); dunque, l'allegazione in discorso, avanzata con il gravame e - come esposto dalla difesa - non apprezzata dalla Corte di merito, era manifestamente infondata, ragion per cui l'omessa motivazione in ordine a essa non può essere qui utilmente dedotta per carenza d'interesse, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (cfr. Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157 - 01), - prospettando la riduzione di un debito in via transattiva per il tramite di un'argomentazione generica, che dunque non può costituire una compiuta censura alla decisione impugnata, se si considera che la Corte di merito ha fatto riferimento anche a tale debito a proposito dell'aggravamento della situazione economico-patrimoniale dell'impresa fallita dal 2009 e il ricorso, pur rappresentandone la riduzione in via transattiva, anche a ritenere che abbia puntualmente indicato che è sorto anteriormente al verificarsi del dissesto e non è stato contratto successivamente (così venendo in rilievo sub specie dell'aggravamento del dissesto, che può anche costituire «il naturale esito del prolungamento dell'attività dell'impresa»: cfr. Sez. 5, n. 28609 del 21/04/2017, Andriollo, Rv. 270874 — 01), in ogni caso, avuto riguardo pure a quanto sopra esposto a proposito del finanziamento di euro 115.000 (nell'anno 2013) — come esposto dalla Corte territoriale, erogato per proseguire l'attività nonostante l'erosione del capitale sociale - non ha compiutamente argomentato rispetto alla complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, cui deve aversi riguardo al fine della sussistenza o meno del delitto, bensì solo rispetto a talune poste (Sez. 5, n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 — 01); - infine, dolendosi della mancata considerazione, quale posta atta a ridurre l'aggravamento del dissesto, dei costi che avrebbe determinato la liquidazione della società, ossia di costi (che ogni ente deve sostenere allorché se ne delibera la liquidazione) che non possono essere con evidenza invocati per escludere il delitto in contestazione nei termini prospettati dalla difesa, ossia come elemento positivo rispetto al dissesto già verificatosi, ossia da computare per ridurne la misura. 3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
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