CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 31847/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 29 / 09/2022 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 25450 /201 8 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25450del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (C.F.: 09982061005), in persona del rappresentante per procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C65 H501Q) -ricorrente- nei confronti di ZANDANO Gianni (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 34S16 L219D) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 38C21 E463W), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 73R 25D 969T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70P63 L219T) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76E26 A326M) -controricorrente- nonché ADER –AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSION E (C.F.: 13756881002), in persona del Presidente, legale rappre- sentante pro tempore MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 97591110586), in persona del Ministro in carica rappresentati e difesi dell’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) -controricorrenti -ricorrenti in via incidentale- Ric. n. 25450/2018 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Torino n. 1195/2018, pubblicatain data 21 giungo 2018 (e che si as- sume notificata in data 28 giugno 2018); udita la relazione sulla causa svolta alla cameradi consiglio del 29 settembre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione, ai sensi degli artt.615 e 617 c.p.c., avverso la cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della riscossione, recante l’intimazione di pa- gamento della complessiva somma di € 204.515, 95 a titolo di spesedi giustizia dovute in virtù di una sentenza penale di con- danna, convenendo in giudizio Equitalia Giustizia S.p.A., l’Agen- zia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Torino. La Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., sulla base di quattromotivi. Resistono con distinti controricors i: a) [OSCURATO:PERSONA]; b) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Ministero della Giustizia, i quali propongono a loro volta ricorso incidentale (sostanzial- mente adesivo alle posizioni dell’ente ricorrente principale), sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con ulteriore controricorso al ricorso inci- dentale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e del Ministero della Giustizia. È stata disposta latrattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità dei ricorsi –il rilievo del mancato deposito, da parte degli enti ri- correnti, della copia autentica della sentenza impugnata (che Ric. n. 25450/2018 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 entrambi dichiarano essere stata notificata in data 28 giugno 2018, a mezzo P.E.C., posta elettronica certificata), con la re- lazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.. Risulta, in effetti, prodotta la copia del provvedimento impu- gnato, certificata conforme all’originale contenuto nel fascicolo informatico. Non risulta, invece, prodotta la relazione della sua notificazione –che risulterebbe effettuata in data 28 giugno 2018 a mezzo posta elettronica certificata, secondo quanto dichiarano gli stessi enti ricorrenti –né in via telematica, né in modalità car- tacea (in tale ultimo caso con attestazione di conformità all’ori- ginale telematico, munita di sottoscrizione autografa del legale, secondo quantorichiesto dall’art. 9, commi 1 bis e 1 ter , della legge 21 gennaio 1994 n. 53), come risulta dalla materiale completa verifica degli atti del fascicolo, compiuta dal collegio nel corso della camera di consiglio e come è del resto confer- mato dall’assenza del richiamo di tale relazione di notificazione negli indici dei documenti depositati unitamente ai ricorsi (nell’indice dei documenti allegati, presente in calce al ricorso principale di Equitalia Giustizia S.p.A., risulta richiamata, come doc. 2, la sola «copia autentica della sentenza impugnata», ma non la relazione di notificazione della stessa; nell’indice pre- sente in calce al ricorso incidentale dell’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e del Ministero della Giustizia, non risulta richia- mata neanche la copia della sentenza impugnata). È appena il caso di ribadire, in proposito, che «in tema di ricorso per cassazione, quando la sentenza impugnata sia stata notifi- cata e il ricorrente abbia depositato la sola copia autentica della stessa priva della relata di notifica, deve applicarsi la sanzione dell’improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi Ric. n. 25450/2018 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità» (Cass., Sez. 6 - 2 , Ordinanza n. 21386 del 15/09/2017, Rv.645764 – 01; conf., ex multis : Sez. 6 - 2 , Ordi- nanza n. 19695del 22/07/2019 , Rv. 654987 – 01; Sez. L , Sen- tenza n. 3466del 12/02/2020, Rv. 656775 –01; Sez. 1, Ordinanza n. 14360del 25/05/2021, Rv. 661397 -01). Si osserva inoltre che: a) la sentenza impugnata, con la relazione di notificazione re- golarmente attestata conforme all’originale telematico, non ri- sulta prodotta neanche dall’altra parte costituita (neanche in base all’indice dei documenti allegati ai controricorsi dello Zan- dano risulta prodotta la relazione di notificazione della sentenza impugnata); b) i ricorsi, principale ed incidentale, non risultano notificati nei sessanta giorni dalla data di pubblicazione della sentenza im- pugnata (pubblicazione della sentenza in data 21 giugno 2018; notificazione del ricorso principale avvenuta in data 27 agosto 2018; notificazione del ricorso incidentale avvenuta in data 3 ottobre 2018). Non ricorre quindi nessuna delle ipotesi nelle quali,secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 – 01) , non vi sa- rebbe spazio per la sanzione dell’improcedibilità. I ricorsi (principale ed incidentale), pertanto, in base ai principi di diritto espressi da questa Corte, a Sezioni Unite (in partico- lare nella decisione appena richiamata), vanno dichiarati en- trambi improcedibili ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 1 e 2, c.p.c., il che esime dall’esame del merito di essi, rende super- flua l’illustrazione dei motivi e delle loro stesse rubriche ed as- sorbe anche ogni questione sull’ammissibilità del ricorso inci- dentale. 2.I ricorsi (principale ed incidentale) sono dichiarati improce- dibili. Ric. n. 25450/2018 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con ri- guardo al rapporto tra i ricorrenti in via incidentale (Agenzia delle Entrate-Riscossione e Ministero della Giustizia) ed il con- troricorrente Zandano. Nulla è a dirsi, invece, con riguardo alle spese del giudizio di cassazione, nei rapporti tra la ricorrente principale ed il contro- ricorrente [OSCURATO:PERSONA], a causa della irregolare costituzione di quest’ultimo, il cui controricorso risulta tardivo (ricorso princi- pale notificato in data 27 agosto 2018; controricorso dello Zan- dano notificato solo in data 10 ottobre 2018, quindi oltre il ter- mine di cui all’art. 370 c.p.c., che scadeva in data 6 ottobre), il che impedisce anche di tener conto della memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2805del 10/03/2000, Rv. 534757 –01 ; Sez. 2, Sentenza n. 3066 del 09/05/1981, Rv. 413630 –01). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara improcedibili i ricors i principale ed incidentale ; - condanna gli enti rico rrenti in via incidentale ( Agenzia delle Entrate-Riscossione e Ministero della Giustizia)a pa- gare le spese del giudizio di legittimità in favore del con- troricorrente Zandano , liquidandole in complessivi € 7.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese ge- nerali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 25450/2018 –Sez. 3 – A d. 29 settembre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 dell’entericorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e