Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28671/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità e manifestamente infondato, atteso che contiene allegazioni intrinsecamente generiche e non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto e l'offensività della condotta, ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermandone la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis cod. pen.; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si denunciano la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. - è privo di specificità e manifestamente infondato, atteso che contiene allegazioni intrinsecamente generiche e non si confronta con la motivazione spesa dalla sentenza impugnata che ha disatteso il gravame richiamando le specifiche modalità del fatto e l'offensività della condotta, ragion per cui il ricorso è inidoneo a censurare la ratio decidendi; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2
Sentenza Cassazione n. 28671/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris