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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15887/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16307-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16307/2019 Numero sezionale 1689/2022 Numero di raccolta generale 15887/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. 7740/I/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 16212/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con cui era stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso avverso invito al pagamento, emesso dalla Segreteria Amministrativa del Consiglio di Stato, per omesso versamento del contributo unificato; la Segreteria Amministrativa del Consiglio di Stato si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA]

1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile l’appello affermando che l’appellante non aveva mosse specifiche censure alla sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre i motivi di doglianza espressi in prime cure e respinti dalla [OSCURATO:PERSONA];

1.2. la censura è fondata;

1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’appello fosse carente delle specifiche censure della sentenza di primo grado, laddove invece l'atto di appello, richiamato e trascritto nel ricorso, contiene doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese del contribuente;

1.4. del resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16307/2019 Numero sezionale 1689/2022 Numero di raccolta generale 15887/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma tale esigenza non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo Giudice, essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al Giudice d'appello dette argomentazioni - perché ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi;

1.5. si tratta di evenienza che ricorre nel caso in esame, in cui l'appello aveva riproposto puntualmente le questioni di fatto e di diritto disattese dal primo Giudice, con conseguente erronea pronuncia di inammissibilità dell’impugnazione;

2.1. è fondato anche il secondo motivo con cui si lamenta omessa pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] circa la doglianza relativa all’infondatezza della statuizione di primo grado riguardo la tardività del ricorso introduttivo;

2.2. va in primo luogo richiamato l’insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010);

2.3. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16307/2019 Numero sezionale 1689/2022 Numero di raccolta generale 15887/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità;

2.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono;

2.5. nella stessa sentenza impugnata è indicato che il ricorso fu proposto, in primo grado, con atto datato 11/1/2016 e che l’atto impugnato era stato notificato in data 11/11/2015;

2.6. considerato che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 scadeva, nel caso in esame, domenica 10/1/2016 e pertanto era automaticamente prorogato al giorno successivo (11/1/2016), data in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] riporta essere stato notificato l'atto di appello, il ricorso era dunque ammissibile;

3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16307-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. - ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis - resistente – F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16307/2019 Numero sezionale 1689/2022 Numero di raccolta generale 15887/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 avverso la sentenza n. 7740/I/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 16212/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma, con cui era stato dichiarato inammissibile, per tardività, il ricorso avverso invito al pagamento, emesso dalla Segreteria Amministrativa del Consiglio di Stato, per omesso versamento del contributo unificato; la Segreteria Amministrativa del Consiglio di Stato si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] dichiarato inammissibile l’appello affermando che l’appellante non aveva mosse specifiche censure alla sentenza di primo grado, limitandosi a riproporre i motivi di doglianza espressi in prime cure e respinti dalla [OSCURATO:PERSONA]; 1.2. la censura è fondata; 1.3. la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato inammissibile l’appello sul presupposto che l’appello fosse carente delle specifiche censure della sentenza di primo grado, laddove invece l'atto di appello, richiamato e trascritto nel ricorso, contiene doglianze niente affatto generiche, ma specificamente articolate a sostegno delle difese del contribuente; 1.4. del resto, questa Corte (cfr. Cass. nn. 32838/2018, 3025/2018, 1200/2016) ha evidenziato che la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 2.3. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in astratto, F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 16307/2019 Numero sezionale 1689/2022 Numero di raccolta generale 15887/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinché il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 2.4. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 2.5. nella stessa sentenza impugnata è indicato che il ricorso fu proposto, in primo grado, con atto datato 11/1/2016 e che l’atto impugnato era stato notificato in data 11/11/2015; 2.6. considerato che il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 21 D.Lgs. n. 546/1992 scadeva, nel caso in esame, domenica 10/1/2016 e pertanto era automaticamente prorogato al giorno successivo (11/1/2016), data in cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] riporta essere stato notificato l'atto di appello, il ricorso era dunque ammissibile; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per esame delle questioni rimaste assorbite alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, in data 12.5.2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A
Sentenza Cassazione n. 15887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris