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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 28585/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ki\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge, risultando i reati che consentono il regime differenziato commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009, che ha introdotto il divieto del così detto scioglimento del cumulo, mentre, con il secondo motivo, la assenza di motivazione in ordine al giudizio sulla capacità di mantenere contatti con il sodalizio di riferimento„ stante la disposta archiviazione della posizione del Saponaro nel procedimento nel quale il ricorrente era stato sottoposto, nell'anno 2017 a intercettazione, l'avvenuta risocializzazione del cognato Spada, l'estraneità dei familiari da logiche di criminalità organizzata e l'irrilevanza della conversazione che Saponaro aveva avuto con un nipote di anni cinque; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, risultando consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura" ( Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, TORNESE, Rv. 281906); ritenuto che il secondo motivo si risolve nella prospettazione di lettura alternativa dei dati disponibili, non consentita nella presente sede dove l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ki\ Rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di proroga del regime detentivo ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen. rilevato che il ricorrente, con il primo motivo, ha denunciato violazione di legge, risultando i reati che consentono il regime differenziato commessi prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009, che ha introdotto il divieto del così detto scioglimento del cumulo, mentre, con il secondo motivo, la assenza di motivazione in ordine al giudizio sulla capacità di mantenere contatti con il sodalizio di riferimento„ stante la disposta archiviazione della posizione del Saponaro nel procedimento nel quale il ricorrente era stato sottoposto, nell'anno 2017 a intercettazione, l'avvenuta risocializzazione del cognato Spada, l'estraneità dei familiari da logiche di criminalità organizzata e l'irrilevanza della conversazione che Saponaro aveva avuto con un nipote di anni cinque; rilevato che il difensore ha depositato memoria; ritenuto che il primo motivo è manifestamente infondato, risultando consolidato l'orientamento secondo il quale "Ai sensi dell'art. 41-bis, comma 2, ultima parte, ord. pen., il regime detentivo differenziato può essere disposto o prorogato anche quando sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti di cui all'art. 4-bis della stessa legge e la pena residua da espiare riguardi reati non ostativi commessi anteriormente all'introduzione del citato regime, dovendosi escludere, in tal caso, una violazione del divieto di retroattività della legge penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost., come interpretato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020, atteso che: 1) con il provvedimento di unificazione delle pene concorrenti, la pena deve essere considerata, ai fini del regime speciale, quale pena unica; 2) la disciplina relativa al regime speciale incide sulle sole modalità esecutive della pena senza comportare la trasformazione della sua natura" ( Sez. 1, n. 36706 del 15/06/2021, TORNESE, Rv. 281906); ritenuto che il secondo motivo si risolve nella prospettazione di lettura alternativa dei dati disponibili, non consentita nella presente sede dove l'impugnazione è ammessa solo per violazione di legge; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
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