CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23277/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva chiedendo l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore della parte civile Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile "Alilacco S.o.s. Impresa" depositava conclusioni e nota spese. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di tentata estorsione agli stessi contestati. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 81 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stata fornita alcuna motivazione in ordine alla quantificazione dell'aumento per la continuazione. 2.1.1. Il motivo non è consentito in quanto l'entità dell'aumento per la continuazione veniva contestato tardivamente solo con il ricorso per cassazione, laddove il giudice di primo grado disponeva un aumento in misura maggiore (di un anno, in luogo degli attuali dieci mesi), che non veniva contestato con la prima impugnazione. Si registra pertanto una insanabile frattura della catena devolutiva che non consente di ritenere superata la soglia di ammissibilità ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. 2.2. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in ragione della scelta di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia, che denotava una reale resipiscenza. Si deduceva che la Corte di appello non avrebbe fornito alcuna risposta alla richiesta avanzata con la prima impugnazione. 2.2.1. Anche in questo caso la doglianza non è consentita in quanto tardiva. La concessione delle attenuanti generiche, invero non venivano invocate né con l'appello, né in sede di discussione. Si riafferma infatti che il mancato esercizio del potere- dovere del giudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3 , n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063) 2.3. Violazione di legge (art. 603 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si deduceva (a) che sarebbe illegittima la scelta di non rinnovare il dibattimento assumendo la testimonianza di Perfetto e [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero state necessarie per riscontrare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e vagliare la credibilità di quelle di Palumbo, (b) che sarebbe illegittima anche la scelta di non acquisire le denunce proposte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e il decreto di citazione a giudizio dello stesso, (c) che sarebbe illegittima la valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni di Palumbo che era stata effettuata senza vagliare l'intera progressione dichiarativa (non sarebbero state disponibili le dichiarazioni rese da Palumbo di fronte al pubblico ministero), senza considerare il suo percorso collaborativo, e senza trovare riscontri decisivi alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], (d) che sarebbe illegittima la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nella parte in riferiva i contenuti appresi de relato dal fratello che, sentito, non avrebbe riscontrato quanto riferito dal collaboratore, (e) che non sarebbero state considerate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relative alla onestà del comportamento tenuto dal ricorrente che avrebbe sempre adempiuto al pagamento delle polizze, confermando la veridicità del contributo del collaboratore; (f) che sarebbe carente la motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], (g) che sarebbe manifestamente illogica la valutazione della conversazione intercettata all'interno del garage di [OSCURATO:PERSONA]. 2.3.1. Il motivo non è consentito in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Si riafferma che il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (tra le altre: Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589 - 01). Contrariamente a quanto dedotto la sentenza impugnata tracciava un persuasivo percorso argomentativo che rendeva evidente la superfluità della richiesta di rinnovazione con riguardo l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale, confermando analoga valutazione del Tribunale, valutava con accuratezza le dichiarazioni della persona offesa rilevando la loro intrinseca credibilità e la loro coerenza con i dati di contesto. Tali dichiarazioni risultavano infatti corroborate da numerose conferme esterne: (a) le riprese delle telecamere, (b) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], (c) la registrazione della conversazione avvenuta in data 28 giugno 2013, (d) le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Veniva, altresì, ritenuta la piena credibilità di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva dichiarato di essere stato costretto alla falsificazione delle polizze dagli odierni ricorrenti; le dichiarazioni antagoniste di Palumbo trovavano, peraltro, smentita nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] il che rendeva solido e inattaccabile il compendio probatorio posso fondamento dell'accertamento di responsabilità (pagg. 10-12 della sentenza impugnata). La chiarezza, persuasività e completezza della motivazione giustifica ampiamente la scelta di non rinnovare il dibattimento in appello. 2.4. Violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte che avrebbero dovuto essere ascritte al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.4.1. Il collegio riafferma che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U - , Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02). Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione priva di vizi logici ed aderente alle emergenze processuali, escludeva che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi fossero rapporti leciti: il che escludeva in radice la possibilità di riqualificare la condotta in quella di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (pag. 14 della sentenza impugnata): si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. 3. Ricorreva per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione: non sarebbero state considerate le doglianze proposte con la prima impugnazione e non sarebbe stata illegittimamente riconosciuta la desistenza volontaria, che sarebbe stata evincibile dal comportamento e dalle dichiarazioni della persona offesa (che non avrebbe mai parlato con nessuno se non con il proprio commercialista). 3.1.1. La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella reiterazione delle censure proposte con la prima impugnazione e non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza dei requisiti per riconoscere la desistenza volontaria La Corte di appello infatti riteneva che i comportamenti contestati a Miraglia - e segnatamente le minacce rivolte a Rifi - integrassero la consumazione il tentativo punibile di estorsione aggravata, il che escludeva la possibilità di ritenere che lo stesso avesse volontariamente desistito dalla consumazione della condotta criminosa (pag. 9 della sentenza impugnata). Il collegio riafferma che nei reati a forma libera la desistenza volontaria, che presuppone un "tentativo incompiuto", non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può invece operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo (tra le altre: Sez. 5, n. 17241 del 20/01/2020, P., Rv. 279170). 3.2. Violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: le attenuanti atipiche avrebbero dovuto essere riconosciute attraverso una accurata valutazione della personalità del ricorrente, laddove la Corte di appello non aveva speso alcun argomento al riguardo (v. giurisprudenza richiamata sub § 2.2.1). 3.2.1. La doglianza è tardiva in quanto né con l'atto di appello, né in sede di discussione si chiedeva la concessione delle attenuanti atipiche. Il ricorrente si era invece limitato ad invocare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, con istanza che veniva accolta dalla Corte dì merito (che riduceva la sanzione inflitta in primo grado). 4.Alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila e ,(dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile "Alilacco SOS impresa" che, tenuto conto dei parametri di legge vigenti, liquida in complessivi euro 3686\00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ii ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile "Alilacco SOS impresa", che liquida in complessivi euro 3686\00 oltre accessori