CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2024
Cassazione n. 03820/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente Relatore - Sent. n. sez. 1394/2024 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 25175/2024 [OSCURATO:PERSONA] Silvestri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alle pene accessorie, da rideterminare. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] di Roma in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 d.P.R. 309 del 1990, aggravato, quanto a Bava, dalla recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale. Contro tale sentenza Bava ricorre con unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 29 cod. pen. con illegalità della pena. Erroneamente la Corte, nell’irrogare la pena concordata, aveva omesso di rideterminare la durata delle pene accessorie a fronte dell’irrogazione al ricorrente di pena inferiore ad anni cinque. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 3820/2025 Roma, lì, 29/01/2025 Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l’annullamento senza rinvio quanto alle pene accessorie, con applicazione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. Il ricorso è fondato, in quanto la Corte ha confermato la decisione del giudice di primo grado quanto all’applicazione della interdizione perpetua dai pubblici uffici e e dell’interdizione legale durante l’espiazione della pena pur avendo ridotto la pena detentiva sotto la soglia di anni cinque, quindi in violazione della norma invocata dalla difesa. Va quindi disposto l’annullamento della sentenza senza rinvio quanto alle pene accessorie con rideterminazione dell’interdizione dai pubblici uffici per anni cinque. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'interdizione perpetua dai pubblici uffici e all'interdizione legale durante l'espiazione della pena che sostituisce con l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Così è deciso, 07/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]